Prescrizione e Recidiva: Quando il Passato Giudiziario Estende i Tempi della Giustizia
L’interazione tra prescrizione e recidiva rappresenta uno degli snodi più tecnici e al contempo cruciali del diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 39332/2024) ha offerto un’importante chiarificazione su come la condizione di recidivo influenzi il calcolo del tempo necessario a estinguere un reato. La decisione sottolinea che la recidiva ha un peso autonomo ai fini della prescrizione, indipendentemente dal suo ruolo nel calcolo finale della pena.
Il Caso: Un Ricorso per Calunnia e la Questione della Prescrizione
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato, condannato in Corte d’Appello per il reato di calunnia commesso nel marzo 2015. La difesa sosteneva che, al momento del giudizio, il reato fosse ormai estinto per prescrizione. Il fulcro dell’argomentazione difensiva poggiava sul fatto che, pur essendo stata riconosciuta la recidiva, questa era stata considerata ‘subvalente’ rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti.
In altre parole, il giudice di merito, nel determinare la pena, aveva dato maggior peso alle attenuanti, neutralizzando di fatto l’effetto di aumento di pena derivante dalla recidiva. Secondo il ricorrente, tale neutralizzazione avrebbe dovuto estendersi anche al calcolo della prescrizione.
L’Analisi della Corte di Cassazione su Prescrizione e Recidiva
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa interpretazione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato non era affatto prescritto, proprio in virtù della recidiva infraquinquennale contestata all’imputato.
L’irrilevanza del Giudizio di Bilanciamento
Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 157, terzo comma, del codice penale. Questa norma esclude espressamente che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, previsto dall’articolo 69 c.p., possa avere incidenza sul tempo necessario a prescrivere il reato.
La Corte ha specificato che, ai fini della prescrizione, si deve tener conto della recidiva ‘ad effetto speciale’ in modo autonomo e oggettivo. Il fatto che essa sia poi ritenuta subvalente nel bilanciamento con le attenuanti è una valutazione che attiene esclusivamente alla commisurazione della pena, ma non influenza il calcolo del termine prescrizionale. La recidiva, una volta accertata, produce i suoi effetti sull’allungamento dei termini di prescrizione a prescindere dal suo esito nel confronto con le attenuanti.
le motivazioni della decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché basato su un’errata interpretazione della legge, come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale (citando Cass. n. 36258/2020). In secondo luogo, gli altri motivi di ricorso riguardanti la responsabilità penale sono stati giudicati come una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza l’introduzione di nuovi e validi argomenti.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio di notevole importanza pratica. Per chi ha precedenti penali, la recidiva ha un doppio effetto negativo: non solo può portare a un aumento della pena, ma determina sempre un allungamento dei termini di prescrizione per i nuovi reati commessi. La decisione della Cassazione serve da monito: la ‘clemenza’ del giudice nel bilanciare le circostanze in sede di condanna non si traduce automaticamente in uno ‘sconto’ sul tempo necessario perché lo Stato perda il suo potere di punire. La prescrizione e recidiva sono due istituti che operano su binari distinti, e il passato giudiziario di un imputato ha conseguenze durature e inevitabili sulla tempistica del processo penale.
La recidiva aumenta sempre i tempi di prescrizione di un reato?
Sì, secondo l’ordinanza, la recidiva qualificata (come quella infraquinquennale) deve essere sempre considerata per calcolare l’aumento del termine di prescrizione, anche se il giudice la ritiene meno importante delle circostanze attenuanti nel determinare la pena finale.
Cosa significa che la recidiva è ‘subvalente’ nel giudizio di bilanciamento?
Significa che, nel calcolare la pena concreta, il giudice ha ritenuto che le circostanze attenuanti prevalessero sulla circostanza aggravante della recidiva, e quindi non ha applicato l’aumento di pena che la recidiva comporterebbe. Tuttavia, come chiarisce l’ordinanza, questo non influisce sul calcolo della prescrizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sulla prescrizione era legalmente infondato e gli altri motivi erano una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e valide critiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39332 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FOLLINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso;
Rilevato che il reato di calunnia commesso il 20 marzo 2015 non è prescritto posto che, come evidenziato dalla Corte d’appello è stata riconosciuta la sussistenza della recidiva infraquinquennale; va, inoltre ricordato che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 – 01).
Osservato che il motivo sulla responsabilità per il reato contestato è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’appello (pagg. 2,3).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024