Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36738 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36738 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MITIDIERI NOME NOME a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui si denunzia la violazione della legge nonché vizio motivazionale per l’omessa declaratoria di prescrizione del reato, asserendo che il relativo termine sarebbe pari ad anni sette mesi sei in conseguenza della ritenuta subvalenza della recidiva sulle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva a effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059 – 01; v. anche Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 – 01, in motivazione: «la disciplina della prescrizione offre un nitido punto di ancoraggio per la tesi della rilevanza della recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento l’abbia vista subvalente; l’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato di cui trattasi, fattore di riferimento per il computo del termine di prescrizione. E poiché l’art. 161 cod. pen. richiama talune ipotesi di recidiva coordinando la regola al tempo necessario a prescrivere, definito secondo quanto previsto dall’art. 157 cod. pen., resta confermato che, anche ai fini del computo del termine di prescrizione in caso di sospensione e di interruzione del corso dello stesso, la recidiva assume rilievo solo che sia stata riconosciuta». In precedenza, v. anche Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269669 – 01. V., inoltre, Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, COGNOME‘, Rv. 275639 – 01.Tale conclusione è ripresa, sempre in motivazione, da Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283328 – 01 (punto 5.5. del Considerato in diritto). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Preso atto della memoria pervenuta nell’interesse dell’imputato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
I
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08 ottobre 2025.