Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8954 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione stralcio di Casoria – emessa il 28 maggio 2015, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di vendita di DVD contraffatti e privi del marchio SIAE, nonché per ricettazione degli stessi beni.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:
violazione di legge per non avere la Corte rilevato la prescrizione dei reati prima della sentenza impugnata;
vizio della motivazione per avere la Corte confermato la sentenza di primo grado pur avendo ritenuto che i reati si fossero prescritti, senza valutare l’innocenza dell’imputato da dichiarare ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto della destinazione dei beni all’uso personale e della mancanza di prova del reato di ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
All’imputato è stata contestata ed applicata la recidiva specifica e i nfraq u inquenna le.
Trattasi di circostanza aggravante ad effetto speciale che, al pari della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. peri., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’ar 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018. Saetta, Rv. 274721).
Ne consegue che il reato di ricettazione di cui al capo B, commesso il 26 giugno 2008, non è prescritto neanche alla data odierna, il termine maturando in anni diciotto.
Dalla motivazione offerta dalle due sentenze di merito, si ricava che i DVD ritrovati all’imputato erano palesemente contraffatti e del loro possesso il ricorrente non aveva fornito alcuna giustificazione (fg. 3 della sentenza di appello), così integrandosi il reato di ricettazione.
Viceversa, il reato di cui al capo A (art. 171-ter, comma 1, Legge n. 633 del 1941), prevedendo una pena pari nel massimo ad anni tre di reclusione, si è prescritto prima della sentenza impugnata, in nove anni dalla data di sua commissione (26 giugno 2008), in assenza di cause di sospensione.
Le doglianze difensive volte alla applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate, tenuto conto del fatto che la sentenza impugnata ha precisato che i beni erano destinati alla vendita ed erano stati abusivamente riprodotti.
Va ricordata, in proposito, l’ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 2009, COGNOME. Massime precedenti Conformi: N. 4163 del 1995 Rv. 201255, N. 1506 del 1998 Rv. 209793, N. 12320 del 1998 Rv. 212320, N. 3945 del 1999 Rv. 213882, N. 28181 del 2001 Rv. 219603, N. 11394 del 2003 Rv. 224269, N. 48524 del 2003 Rv. 228503, N. 31463 del 2004 Rv. 229275, N. 9174 del 2008 Rv. 239552).
Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato di cui al capo A, con eliminazione del relativo segmento di pena in continuazione pari a mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa (cfr. fg. 5 della sentenza di primo grado).
Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A, per essere il reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa aumento di pena di un mese di reclusione ed euro 100 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.01.2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente