Prescrizione e Recidiva: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali su temi centrali del diritto penale, come il rapporto tra prescrizione e recidiva. La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la condanna per ricettazione e stabilendo principi di diritto di notevole importanza pratica. Analizziamo insieme i punti salienti di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di ricettazione. L’imputato sollevava diverse questioni, sperando di ottenere l’annullamento della decisione. In particolare, i motivi di ricorso si concentravano su quattro punti principali:
1. Un presunto errore nel calcolo dei termini di prescrizione del reato.
2. La mancanza di prove sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza.
3. Un’errata valutazione delle sue giustificazioni sulla provenienza dei beni.
4. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti tutti manifestamente infondati e, in parte, meramente ripetitivi di argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dei Punti Salienti
Le motivazioni dell’ordinanza sono particolarmente interessanti perché toccano aspetti tecnici ma fondamentali del processo penale.
Il Calcolo della Prescrizione e Recidiva
Il punto più significativo della decisione riguarda il primo motivo di ricorso. L’imputato sosteneva che il reato fosse prescritto. La Corte ha respinto questa tesi, chiarendo un principio fondamentale: ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, si deve sempre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza. Ciò vale anche quando, nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (previsto dall’art. 69 c.p.), la recidiva sia stata considerata equivalente o addirittura meno grave (subvalente). La Corte ha sottolineato come l’art. 157, terzo comma, del codice penale escluda esplicitamente l’applicazione del bilanciamento delle circostanze ai fini del calcolo della prescrizione. La recidiva, quindi, allunga sempre i termini, a prescindere dal suo peso rispetto alle attenuanti.
La Prova della Ricettazione
Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, la Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato in materia di ricettazione. La Corte ha affermato che la prova della colpevolezza può legittimamente basarsi sulla giustificazione implausibile fornita dall’imputato circa la provenienza del bene. Quando chi viene trovato in possesso di un oggetto di provenienza illecita non è in grado di fornire una spiegazione credibile, tale comportamento costituisce un solido indizio a suo carico. Le censure del ricorrente sono state liquidate come un tentativo di riproporre una lettura alternativa delle prove, non consentito in sede di legittimità.
Il Diniego delle Circostanze Generiche
Infine, anche il quarto motivo è stato ritenuto infondato. La Corte d’Appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche basandosi sui precedenti penali dell’imputato. Secondo la Cassazione, questa è un’argomentazione adeguata e sufficiente a giustificare la decisione, rendendo il motivo di ricorso ripetitivo e privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza della Corte di Cassazione riafferma con forza alcuni principi cardine del diritto penale e processuale. In primo luogo, consolida l’interpretazione rigorosa delle norme sulla prescrizione e recidiva, un monito per la difesa a non fare affidamento sul bilanciamento delle circostanze per sperare in una declaratoria di estinzione del reato. In secondo luogo, conferma che nel reato di ricettazione l’onere di fornire una spiegazione plausibile sulla provenienza dei beni ricade, di fatto, su chi ne ha il possesso. L’incapacità di farlo può essere fatale in sede processuale. La decisione, nel suo complesso, evidenzia la severità con cui la giurisprudenza valuta i ricorsi palesemente infondati, sanzionando con l’inammissibilità i tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
Come incide la recidiva sul calcolo della prescrizione del reato?
Secondo la Corte, la recidiva deve essere sempre considerata per calcolare il tempo necessario alla prescrizione, determinandone un allungamento. Questo principio si applica indipendentemente dal fatto che, nel bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, la recidiva sia stata giudicata equivalente o meno grave.
Cosa può costituire una prova sufficiente nel reato di ricettazione?
Una giustificazione implausibile o non credibile fornita dall’imputato riguardo alla provenienza della cosa di origine illecita in suo possesso è considerata una prova sufficiente per affermare la sua responsabilità per il reato di ricettazione.
Per quale motivo un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può legittimamente negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche basando la sua decisione sui precedenti penali dell’imputato. Tale motivazione è ritenuta adeguata e sufficiente a giustificare il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 132 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 132 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MASSA il 11/02/1957
avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché, ai fini d computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, ess sia stata considerata subvalente o equivalente (cfr. Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 201 Amico, Rv. 274899, che ha evidenziato come detta interpretazione corrisponda al dettato dell’art 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l’applicabilità, ai fini del temp necessario a prescrivere, delle disposizioni dell’art. 69 cod. pen.).;
Considerato che, quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, la Corte fiorentina h correttamente richiamato l’insegnamento di legittimità per cui vale a provare la ricettazione l’implausibile giustificazione dell’imputato in ordine alla provenienza della cosa, di modo c censure del ricorrente risultano meramente reiterative, basate su una lettura alternativa de prove e comunque manifestamente infondate;
Considerato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle circostan generiche, è reiterativo e manifestamente infondato, a fronte di un’adeguata argomentazione che si fonda sui precedenti penali dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delira somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Corp Ofiere estensore
Il Presidente