Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36631 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a IMPERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, fatto commesso il 7/2/2016, e condanNOME, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale, alla pena di mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 536,00 di multa.
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 99, comma 2, cod. pen., 157 cod. pen. e 172 cod. pen., dolendosi della mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, dovendo, ai fini del calcolo della prescrizione, tenersi conto della ritenuta recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., come osservato correttamente dalla Corte di appello (cfr. Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 – 01:”Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato”).
Ritenuto che, per effetto dell’aumento della metà da apportarsi al tempo di anni sei previsto per i delitti dall’art. 157, comma 1, cod. pen. – i considerazione della ritenuta recidiva – il termine ordinario di prescrizione del reato de quo (art. 157, comma 2, cod. pen.) è pari ad anni 9 dalla commissione del fatto, non ancora decorso all’atto della emissione della sentenza di appello, pronunciata il 3/10/2023.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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