Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9379 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, manifestamente infondato in quanto il reato non si era prescritto al momento dell sentenza impugnata, come rilevato dai giudici del merito (si veda, in particola pag. 3);
che, invero, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quan circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termin base di prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi espressamente previsto dall’art. 161, comma secondo, cod. pen.;
che, ai fini del computo del termine-base di prescrizione, nel caso di rea puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di ann per le contravvenzioni, l’aumento per la recidiva reiterata deve essere calcol sul massimo edittale previsto per il reato e non sul termine minimo di prescrizio fissato, nelle predette soglie, dall’art. 157, comma 1, cod. proc. pen.;
che,nel caso in esame il termine matura in dieci anni oltre alle sospensio pari ad un anno e 250 giorni e il reato commesso il 10/12/2011 non era ancora prescritto alla data della sentenza di appello pronunziata il 17 maggio 2023 ;
che, dunque, come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eve prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.