Prescrizione e Recidiva: La Cassazione sul Calcolo del Doppio Aumento
L’interazione tra prescrizione e recidiva rappresenta uno degli aspetti più tecnici e delicati del diritto penale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su come la recidiva qualificata influenzi il calcolo dei termini di prescrizione, portando a dichiarare inammissibile un ricorso basato su una valutazione errata. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Genova, ha presentato ricorso per cassazione sostenendo, tra i vari motivi, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La sua tesi si basava su un calcolo dei termini che, tuttavia, non teneva conto di un fattore cruciale: la sua specifica condizione di recidivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione di tale decisione è netta e si concentra sull’evidente infondatezza delle doglianze relative al calcolo della prescrizione. Secondo i giudici di legittimità, il ricorrente ha commesso un errore fondamentale nel non applicare il doppio aumento dei termini previsto dalla legge per la sua specifica situazione.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Prescrizione e Recidiva Qualificata
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della recidiva del ricorrente, definita come specifica, reiterata ed infraquinquennale. Questa forma qualificata di recidiva ha conseguenze dirette e significative sul calcolo della prescrizione. La Corte ha chiarito che, in presenza di tale aggravante, si applica un doppio meccanismo di aumento:
1. Aumento del tempo necessario a prescrivere: Ai sensi dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, il termine base di prescrizione viene aumentato.
2. Aumento del termine massimo di sospensione: Successivamente, l’art. 161, secondo comma, del codice penale, stabilisce un ulteriore aumento per calcolare la durata massima della sospensione dei termini.
Il ricorrente, nel formulare il suo motivo di ricorso, aveva completamente ignorato questo “doppio aumento”, basando i suoi calcoli su termini di prescrizione ordinari. Tale omissione ha reso la sua argomentazione “manifestamente infondata” e, di conseguenza, il ricorso non meritevole di un esame nel merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione dei presupposti per la prescrizione deve essere rigorosa e tenere conto di tutte le circostanze specifiche del caso, in particolare delle aggravanti soggettive come la recidiva. Per i professionisti del diritto, questa ordinanza serve come monito sull’importanza di un’analisi dettagliata delle posizioni dei propri assistiti. Un errore nel calcolo dei termini, specialmente in casi di prescrizione e recidiva qualificata, non costituisce una semplice svista, ma un vizio che può determinare l’immediata inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi addotti erano manifestamente infondati, in particolare per quanto riguarda l’errato calcolo del periodo di prescrizione del reato.
Quale errore specifico ha commesso il ricorrente nel calcolo della prescrizione?
Il ricorrente non ha tenuto conto del doppio aumento dei termini di prescrizione previsto dalla legge (art. 157 e 161 c.p.) per i casi di recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 735 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 735 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 25/11/1974
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate, quanto al calcolo del periodo di prescrizione in presenza di recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (il ricorrente non ha infatti tenuto del doppia aumento previsto per la suddetta recidiva, prima dall’art. 157, secondo comma cod. pen., per determinare il tempo necessario a prescrivere, e poi dall’art. 161, secondo comma f , cod. pen. (per stabilire la durata della sospensione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023