Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19026 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che, l’unico motivo, con cui si lamenta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 157 cod. pen. per essere tutti i reati imputati al ricorrente estinti per prescrizione, è manifestamente infondato poiché, in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sia sul calcol del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex Multis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, COGNOME NOME, Rv. 285267-01);
che, pertanto, considerando che la data di consumazione del reato è il 13/06/2008, che al ricorrente è stata riconosciuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, il termine ordinario di prescrizione per il reato di ricettazion di cui ai Capi B) e D), deve individuarsi il 13/10/2021 (8+2/3=13 anni,4 mesi); il termine massimo di prescrizione si individua il 02/09/2030 (13,4+2/3=22 anni, 2 mesi, 20 giorni);
che, invero, il termine ordinario di prescrizione per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, di cui al Capo A) si individua il 13/10/2021 (12-1/3+2/3=13 anni,4 mesi); il termine massimo di prescrizione si individua il 02/09/2030 (13,4+2/3=22 anni, 2 mesi, 20 giorni);
che, pertanto, il termine di prescrizione per i reati imputati al ricorrente no è ancora decorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Pinte