Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24024 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 02/10/1954
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, sono manifestamente infondati;
che, invero, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del terminebase di prescrizione ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267 – 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721 – 01);
che, nella specie, tenuto conto del doppio aumento per la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., i giudici del merito hanno correttamente rilevato come il termine ultraventennale di prescrizione, non fosse ancora interamente decorso (si veda, in particolare, pag. 4 sulla mancata maturazione del termine di prescrizione in ragione del riconoscimento e dell’applicazione della recidiva contestata)(Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv. 273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, COGNOME, Rv. 268214-01; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 271802-01);
considerato che il reato di ricettazione, dunque, non era estinto per prescrizione, essendo stata in concreto applicata la recidiva reiterata, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche; secondo il diritto vivente, infatti, della recidiva qualificata occorre tenere conto, anche se ritenuta subvalente – e, a maggior ragione, equivalente – nel giudizio di comparazione (Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275821; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274899; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275639; Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269669; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 264483), come di recente ribadito dalle Sezioni Unite COGNOME, sulla base della previsione dell’art. 157, terzo comma, cod. pen.; dunque il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen. va così calcolato: anni otto, avuto riguardo alla pena massima prevista dall’art. 648, primo comma, cod. pen., aumentato della metà per la recidiva reiterata (ex art. 99, quarto comma prima parte, cod. pen.), quindi ad anni dodici; infine, per individuare il termine massimo, detto tempo va aumentato di altri due terzi, come previsto dall’art. 161, secondo comma, cod. pen. per i casi di recidiva reiterata (aggravata o meno): per giungere quindi, ad anni venti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.