Prescrizione e Recidiva: Quando i Termini per la Giustizia si Allungano
Il calcolo dei termini di prescrizione è un elemento cruciale nel diritto penale, capace di determinare l’esito di un procedimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo al rapporto tra prescrizione e recidiva, in particolare quando quest’ultima è qualificata come circostanza a effetto speciale. Analizziamo come la condotta pregressa di un imputato possa dilatare significativamente i tempi necessari per estinguere un reato come la calunnia, rendendo vane le speranze di chi confida nel solo trascorrere del tempo.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il reato di calunnia dalla Corte d’Appello di Genova, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua tesi difensiva si basava su un unico, apparentemente solido, argomento: l’intervenuta prescrizione del reato. Secondo la difesa, il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il reato, consumatosi nell’ottobre del 2012, era ormai decorso prima della pronuncia della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno definito l’assunto del ricorrente come ‘manifestamente infondato’, senza necessità di entrare nel merito della vicenda. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa delle norme che regolano la prescrizione in presenza di specifiche aggravanti soggettive.
Prescrizione e Recidiva: Le Motivazioni della Corte
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione degli articoli 99, 157 e 161 del codice penale. La Corte ha evidenziato che all’imputato era stata contestata e ritenuta la recidiva qualificata, prevista dal quarto comma dell’articolo 99 del codice penale.
Secondo l’ormai consolidato orientamento della Cassazione, questa specifica forma di recidiva non è una semplice circostanza aggravante, ma una ‘circostanza a effetto speciale’. Questa qualificazione ha una conseguenza diretta e potente: incide direttamente sul calcolo dei termini di prescrizione.
In particolare, la sua presenza determina un allungamento sia del termine minimo, previsto dall’articolo 157, comma 2, c.p., sia del termine massimo, che tiene conto degli atti interruttivi, disciplinato dall’articolo 161, comma 2, c.p. Per il reato di calunnia, in presenza di tale recidiva, il termine di prescrizione si estende a sedici anni e otto mesi. Di conseguenza, alla data della decisione della Corte d’Appello, tale termine non era affatto spirato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio di notevole importanza pratica: la recidiva qualificata non è un mero dettaglio nel curriculum criminale di un imputato, ma un fattore che altera in modo sostanziale le tempistiche processuali. La decisione conferma che l’analisi sulla prescrizione e recidiva non può essere superficiale, ma deve tenere conto della natura delle circostanze contestate. Per i professionisti legali, ciò significa dover calcolare con estrema attenzione i termini di prescrizione, considerando l’impatto di aggravanti come la recidiva a effetto speciale. Per i cittadini, il messaggio è che la ripetizione di condotte criminali ha conseguenze che vanno oltre l’aumento di pena, estendendo il periodo in cui lo Stato può esercitare la propria pretesa punitiva.
In che modo la recidiva qualificata influenza il calcolo della prescrizione per il reato di calunnia?
La recidiva qualificata, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p., è considerata una circostanza a effetto speciale. Come tale, incide sia sul termine minimo di prescrizione (art. 157 c.p.) sia su quello massimo in presenza di atti interruttivi (art. 161 c.p.), estendendo la durata complessiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la tesi dell’avvenuta prescrizione era ‘manifestamente infondata’. Il calcolo corretto, tenendo conto dell’effetto della recidiva contestata, dimostrava che il termine di prescrizione non era affatto decorso al momento della sentenza di appello.
Qual è il termine di prescrizione per la calunnia in presenza di recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.?
In base a quanto stabilito dalla Corte, in presenza della recidiva qualificata contestata nel caso di specie, il reato di calunnia si prescrive in sedici anni e otto mesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15529 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LATINA i! DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’assunto della intervenuta prescrizione in d v- ,0·C antecedente alla decisione gravata appare manifestamente infondato / anche La seguire pedissequamente la prospettazione in fatto resa dalla difesa (quanto alla data di consumazione, riferita al 2 ottobre 2012) atteso che nella specie, in presenza della contestata e ritenuta reci ex art 99 comma 4, la calunnia ascritta al ricorrente si prescrive in sedici anni e otto mes quanto, secondo la ormai consolidata lettura interpretativa offerta sul tema da questa Corte detta circostanza, in quanto a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizi minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (da ultimo Sez. 4 n. 44610 del 21/09/2023 Rv. 285267 alla cui motivazione ci si richiama per i diversi conformi arresti ivi riportati);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.