Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38512 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38512 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d’appello di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata e chiedendo dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato COGNOME NOME, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l’accoglimento e, in subordine, instando per la rimessione della questione, dedotta con il motivo sul calcolo della prescrizione, alle Sezioni Unite.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 22/04/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 28/11/2018, appellata da NOME COGNOME, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di cui ai nn. 4) e 5) della rubrica per essere gli stessi estinti per prescrizione e rideterminava la pena, con riferimento ai residui reati di riciclaggio di cui ai nn. 2) e 3) della imputazione, in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.800 di multa, sostituendo la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea per anni cinque e confermando nel resto la impugnata sentenza.
Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato , AVV_NOTAIO, articolando cinque motivi.
2.1. Con primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 178, 180 e 429 cod. proc. pen., nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la Corte di appello avrebbe errato nel non rilevare l’omessa citazione della persona offesa, nullità peraltro dedotta dall’imputato sin dal giudizio di primo grado.
2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 648 -bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione, rilevando non rispondere al vero che l’appellante non si è confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado e censurando la valutazione di prova del delitto presupposto, tratta dalla mera acquisizione della denuncia senza alcuna delibazione circa il contenuto della stessa, anziché da una testimonianza.
2.3. Con terzo mot ivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione.
Al riguardo, rileva il ricorrente come la Corte di appello avrebbe dovuto fare applicazione del principio espresso da Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, per cui, ai fini della determinazione del termine necessario a prescrivere l’aggravante della recidiva avrebbe potuto as sumere rilievo sul termine base, di cui all’ art. 157, secondo comma, cod. pen., o su quello massimo, di cui all ‘art. 161, secondo comma, cod. pen., ma in via alternativa e non cumulativamente, pena la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
A parere del ricorrente, poi, pur nella consapevolezza del diverso e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, e con riserva di formulare istanza ai sensi dell’art. 610, comma 2, cod. proc. pen., il rischio di ‘arbitrio’ dell’interprete , nella selezione del segmento di termine su cui far incidere la recidiva sarebbe scongiurato utilizzando come discrimine l’esistenza o meno di atti interruttivi (vds. pagg. 5 e 6 ricorso).
2.4. Con quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 62bis , 69 e 99 cod. pen., nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione, censurando la mancata formulazione di un giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di prevalenza, valorizzando a tal fine l’intervenuta prescrizione di due reati dichiarata in appello.
2.5. Con quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione, rilevando che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare la pena eccessiva in relazione alla gravità del reato ed irrogare pena più mite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo risulta assolutamente aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza; inoltre, il motivo di profila anche come manifestamente infondato.
Invero, la Corte di appello, facendo richiamo al consolidato indirizzo di legittimità, ha rilevato la carenza di interesse dell’imputato alla proposizione dell’ eccezione (vds. pag. 3 della sentenza di appello), confermando sul punto la pronuncia del Tribunale (vds. pag. 5 sentenza di primo grado). A ben vedere, il ricorso neppure si confronta criticamente con l’argomentazione svolta in punto di difetto di legittimazione, in capo all’imputato, a formulare detta eccezione.
Si tratta, peraltro, di corretta applicazione di un principio di diritto costantemente riaffermato dalla giurisprudenza, secondo cui la nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall’imputato poiché egli manca di interesse all’osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l’eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione (cfr., Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812 -01; Sez. 2, n. 12765 del 11/03/2011, Shehi, Rv. 250051 – 01; Sez. 4, n. 34784 del 02/03/2007, COGNOME, Rv. 237463 – 01).
Il motivo si profila dunque come manifestamente infondato, poiché si limita a riproporre in questa sede una questione già costantemente decisa dal Supremo Collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01).
3. Il secondo motivo risulta generico e aspecifico.
Questa Corte ha chiarito che la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il
ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 -01; Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 – 01).
Ciò premesso, nella specie, risulta una promiscua prospettazione dei motivi di ricorso, cumulati e rubricati indistintamente con richiamo all’art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen.
Inoltre, il motivo di ricorso, reiterando la stessa generica doglianza portata in appello, non si confronta, e men che meno lo fa in modo critico, con la declaratoria di inammissibilità del relativo motivo di appello e con la motivazione logica, compiuta e coerente che i giudici del merito hanno esposto, circa la valutazione della denuncia di furto quale prova documentale, formatasi al di fuori del procedimento, della sussistenza del delitto presupposto (vds. pagg. 4 sentenza di appello e 5 sentenza di primo grado).
Anche il terzo motivo risulta formulato in modo generico, aspecifico e perplesso, non contenendo alcun aggancio critico alla motivazione della sentenza, che ha argomentato in modo congruo, logico e compiuto circa l’applicazione della disciplina della prescrizione individuata in concreto come più favorevole, che tuttavia non ha portato comunque a ritenere maturato il relativo termine massimo.
Con detta motivazione, il ricorrente non si confronta in alcun modo, tanto che le deduzioni svolte mirano a censurare l’incidenza della recidiva sia sul termine di prescrizione base, di cui all’art. 157 cod. pen., che sul termine massimo di cui all’art. 161 cod. pen., laddove, di contro, avendo la Corte di appello individuato la disciplina della prescrizione in concreto più favorevole in quella vigente prima della riforma attuata con l. 5 dicembre 2005, n. 251, la recidiva non ha spiegato alcun effetto sul calcolo della prescrizione in ragione del l’operato bilanciamento delle circostanze in termine di equivalenza, che ha eliso l’incidenza delle aggravanti sul termine relativo ai sensi dell’art. 157, terzo comma, cod. pen., previgente (secondo cui « Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69 »).
Peraltro, laddove la doglianza fosse invece diretta ad invocare una applicazione parcellizzata della disciplina della prescrizione risultante dalla modifica del 2005, essa si porrebbe come manifestamente infondata, atteso che risulta principio di diritto pacifico e costante quello secondo cui, in tema di successione di leggi penali, ai fini dell’individuazione della normativa di favore per il reo, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli dell ‘una con quelle più favorevoli dell ‘altra , in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, di talché deve trovare applicazione integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa (cfr.,
Sez. 3, n. 23274 del 10/02/2004, Wanderling, Rv. 228728 -01; Sez. 7, Ord. n. 6545 del 04/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269059 – 01).
Di contro, la pronuncia indicata in ricorso (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015) risulta del tutto isolata, a fronte della quale tutta la successiva giurisprudenza di legittimità ha invece riaffermato che la recidiva qualificata incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, secondo comma, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, secondo comma, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (cfr., ex multis , Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267 -01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME, Rv. 273490 – 01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272015 – 01). Da qui l’assenza di un reale contrasto giurisprudenziale e l’assenza dei presupposti per investire le Sezioni Unite.
Fermo quanto precede, ritiene quindi il Collegio come del tutto correttamente sia stata ritenuta non maturata la prescrizione del reato, facendo applicazione della disciplina ritenuta in concreto più favorevole per il reo : invero, a norma dell’art. 157 c od. pen. vigente prima della riforma ad opera della l. 251/2005, il termine base per la prescrizione del reato di riciclaggio (punito con pena edittale sino a 12 anni) era individuato in 15 anni (stante il giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza), ed il termine massimo (in presenza di fatti interruttivi) era pari, dunque, ad anni 22 e mesi 6 (pari all’aumento della metà del termine base). Detto termine, dunque, non risultava (né risulta ad oggi) compiuto, venendo a maturazione solo il 12/05/2027.
Il quarto motivo è aspecifico e non si confronta con la motivazione puntuale e logica addotta sul punto, rispetto alla quale il ricorrente si limita a contrapporre una diversa valutazione, senza confrontarsi con le argomentazioni spese, rispetto alle quali il motivo si pone in posizione eccentrica e scollegata (vds. pag. 5 sentenza, in cui i giudici di appello danno rilievo assorbente allo svolgimento delle attività illecite nell’ambito di attività imprenditoriale ed alla negativa personalità dell’imputato , per come desunta dalle plurime condanne per detenzione illegale di armi, falsità materiale e riciclaggio).
Assolutamente generico ed aspecifico risulta infine il quinto motivo, con cui il ricorrente ripropone meramente la doglianza oggetto di omologo motivo di appello, già dichiarato inammissibile, con motivazione congrua e logicamente strutturata, dalla Corte di appello.
Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 30/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME