Prescrizione e Recidiva: Quando l’Appello Diventa Inammissibile
L’interazione tra prescrizione e recidiva è uno degli snodi più delicati del diritto penale, capace di determinare l’esito di un processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 28766 del 2024, offre un chiaro esempio di come la condizione di recidivo reiterato possa vanificare un ricorso basato sull’estinzione del reato per decorso del tempo. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Analisi: Ricettazione e Uso Indebito di Carte di Pagamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello che la condannava per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 493 ter c.p.). L’unica doglianza sollevata dalla difesa riguardava l’asserita intervenuta prescrizione dei reati, maturata, a suo dire, prima della pronuncia di secondo grado.
L’imputata sosteneva, in sostanza, che il tempo trascorso dalla commissione dei fatti (risalenti al 21 maggio 2010) fosse sufficiente a estinguere le accuse a suo carico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta: il motivo addotto era “manifestamente infondato”. Di conseguenza, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’impatto della prescrizione e recidiva
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del rapporto tra prescrizione e recidiva. La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente riconosciuto in capo all’imputata la “recidiva reiterata”. Questa circostanza aggravante ha un effetto diretto e decisivo sul calcolo dei termini di prescrizione, allungandoli considerevolmente.
Nello specifico, i Giudici hanno calcolato che:
1. Per il reato di cui all’art. 493 ter c.p., il termine di prescrizione, aggravato dalla recidiva, era pari a 13 anni, 10 mesi e 20 giorni.
2. Per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), il termine era ancora superiore, superando i 22 anni.
Considerando che i fatti risalivano al maggio 2010 e la sentenza di appello era stata pronunciata nell’ottobre 2023, è evidente che nessuno dei due termini fosse ancora decorso. L’argomento della difesa era, quindi, palesemente errato nei suoi presupposti matematico-giuridici.
Inoltre, la Corte ha richiamato un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 32/2000), secondo cui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude al giudice di legittimità la possibilità di rilevare l’eventuale prescrizione maturata successivamente alla data della sentenza impugnata. In altre parole, un ricorso palesemente infondato “cristallizza” la situazione al momento della decisione di appello, impedendo di beneficiare del tempo ulteriormente trascorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la valutazione della prescrizione non può mai prescindere da un’attenta analisi di tutte le circostanze del caso concreto, in primis la recidiva. Proporre un ricorso basato su un calcolo errato della prescrizione, che non tenga conto degli effetti della recidiva, espone al rischio concreto di una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva fondata su motivi solidi e giuridicamente sostenibili, per evitare che l’impugnazione si riveli un boomerang processuale.
In che modo la recidiva reiterata influisce sulla prescrizione di un reato?
La recidiva reiterata, una volta accertata dal giudice, comporta un significativo allungamento dei termini necessari per l’estinzione del reato per prescrizione. Nel caso specifico, ha esteso il termine per un reato a 13 anni, 10 mesi e 20 giorni, e per un altro a oltre 22 anni.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, basato sulla presunta prescrizione, era manifestamente infondato. La Corte ha verificato che, a causa dell’applicazione della recidiva reiterata, i termini di prescrizione non erano affatto decorsi al momento della sentenza d’appello.
È possibile far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello ma prima della decisione della Cassazione?
No. Secondo un principio consolidato citato nell’ordinanza, se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice non può tenere conto dell’eventuale prescrizione maturata nel tempo intercorso tra la sentenza impugnata e la propria decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28766 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO . E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 493 ter e 648 cod. pen. è manifestamente infondato considerazione dell’avvenuto riconoscimento in sede di merito con doppia valutazione conforme della recidiva reiterata che impedisce la maturazione della prescrizione prima della pronuncia di appello del 25 ottobre 2023;
Che invero il termine di prescrizione per il reato di cui all’art. 493 ter c recidiva reiterata è pari ad anni 13, mesi 10 e giorni 20 non ancora decorsi dal data di consumazione dei fatti del 21 maggio 2010;
Che ancora superiore è il termine di prescrizione della ricettazione con recidiv reiterata (oltre 22 anni);
Che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizio maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
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Il CigIiere Est nsore
Il Presidente