Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24764 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 21/05/2019 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 24 aprile 2017 il Tribunale di Forlì giudic.va NOME COGNOME colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell’art. 703, commi 1 e 2, cod. proc. pen., condannando l’imputato alla pena di tredici giorni di arresto.
Con sentenza emessa il 21 maggio 2019 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi sull’impugnazione dell’imputato, confermava la decisione appellata e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali.
I fatti di reato non rilevano ai presenti fini, limitandosi il ricorrente seguito della restituzione nel termine disposta dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza del 7 aprile 2023, a contestare la nullità della sentenza impugnata, per violazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.
Avvero la sentenza di appello NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo la nullità della pronuncia emessa il 21 maggio 2019, per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 420-bis, 601 cod. proc. pen., 24, secondo e terzo comma, Cost.
Si deduceva, in proposito, quanto al giudizio di primo grado, che il ricorrente, all’udienza del 16 settembre 2016, veniva dichiarato assente dal Tribunale di Forlì, nonostante non fosse stata acquisita la prova che si fosse volontariamente sottratto al procedimento che lo riguardava e, per converso, che era emersa l’interruzione del rapporto professionale instaurato tra l’imputato e il suo difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO, cancellatosi dall’RAGIONE_SOCIALE.
Si deduceva, al contempo, quanto al giudizio di secondo grado, che la citazione per il giudizio di appello non veniva notificata nel luogo di residenza dell’imputato, ubicato a RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO, ma in un differente ed erroneo indirizzo, ubicato a RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che le questioni processuali sollevate dalla difesa del ricorrente con il presente atto di impugnazione traggono il loro fondamento della sentenza n. 39476 del 7 aprile 2023, pronunciata dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale.
Con tale pronuncia venivano accolte le doglianze proposte nell’interesse di NOME COGNOME, afferenti alla corretta instaurazione del giudizio di merito, in accoglimento delle quali veniva disposta la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna n. 3315/19 del 21 maggio 2019.
Occorre, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 della sentenza pronunciata dalla Corte di legittimità, in cui si afferma: «Nel caso ora in esame, dagli atti emerge che l’imputato non fu citato per il giudizio di appello, a causa di un errore, a lui non ascrivibile, nel riporto del su indirizzo nelle sentenze di merito». E ancora: «Tale situazione integra un’ipotesi di caso fortuito che giustifica la mancata presentazione di una tempestiva impugnazione avverso la sentenza di appello e consente la restituzione dell’imputato nel termine per proporre l’impugnazione stessa».
Ne discende la fondatezza delle questioni processuali sollevate con l’atto di impugnazione in esame, riguardanti la corretta instaurazione del giudizio di appello celebrato dalla Corte di appello di Bologna, conclusasi con la sentenza emessa nei confronti NOME COGNOME il 21 maggio 2019.
Deve, tuttavia, evidenziarsi che, aserz’ J nelle more, il pregentU-p—d ‘ oce deve ritenersi estinto per prescrizione, tenuto conto del fatto che il reato di cui all’art. 703, commi 1 e 2, cod. pen., così come contestato a COGNOME, ai sensi dell’art. 703, commi 1 e 2, cod. pen., risulta commesso a Cesena, il 25 maggio 2014.
Ne deriva che, tenuto conto del titolo di reato, dell’epoca di commissione della condotta illecita ascritta all’imputato e del prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo prolungato della prescrizione dell’ipotesi contravvenzionale oggetto di contestazione, alla data di celebrazione del giudizio di legittimità, svoltosi il 14 marzo 2024, deve ritenersi interamente spirato.
La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa di NOME COGNOME, pur non avendo sollecitato espressamente tale pronunzia, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva.
Né sussistono nei confronti di NOME COGNOME i presupposti per il proscioglimento con formula di merito dal reato ascrittogli, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
GLYPH
A
—
t
Ne discende conclusivamente l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato contestato a NOME COGNOME è estinto p intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto prescrizione.
Così deciso 11 14 marzo 2024.