Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40791 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Roma il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 10/10/2023 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10 ottobre 2023 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti in data 21 aprile 2008 con la quale NOME COGNOME, giudicato in contumacia, era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva (agli artt. 99, 648, comma 2, cod. pen.) e condannato a pena ritenuta di giustizia (condonata ex I. n. 241/06).
Il reato è contestato come commesso in epoca successiva e prossima al 5 novembre 2001 ed accertato il 17 novembre 2001.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge processuale in rapporto alla corretta applicazione degli artt. 157, 552 e 179 cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.).
Eccepisce parte ricorrente l’erronea instaurazione del contraddittorio nel procedimento di primo grado attesa la nullità del decreto di citazione a giudizio effettuata presso abitazione diversa da quella dell’imputato con consegna dell’atto a mani di persona non più convivente (l’ex moglie legalmente separata).
Evidenzia, infatti, parte ricorrente che dagli atti del procedimento non v’è alcun documento dal quale emerge che l’abitazione di INDIRIZZO, INDIRIZZO ove è stata effettuata la notificazione del decreto di citazione dell’imputato fosse la casa di abitazione dell’imputato.
A ciò si aggiunge, prosegue la difesa del ricorrente, che l’imputato ha documentalmente provato mediante produzione della sentenza di separazione l’insussistenza al tempo di un rapporto di convivenza con la persona (NOME COGNOME) alla quale fu consegnato l’atto di citazione ed ha altresì provato che al momento della notifica del decreto de quo era residente a Grottaferrata, INDIRIZZO e di non aver eletto domicilio in luogo diverso.
L’imputato fu quindi giudicato in contumacia e venne a conoscenza del processo solo al momento della notifica dell’ordine di carcerazione (poi revocato dalla Corte di appello il giorno 22 febbraio 2022 con restituzione nel termine per proporre impugnazione) emesso in seguito alla sopravvenuta irrevocabilità della sentenza.
2.2. Violazione degli artt. 97, 178 cod. proc. pen. e 111 Cost. per lesione del diritto di difesa dell’imputato, Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.).
Rappresenta al riguardo parte ricorrente che alla prima udienza dibattimentale il primo difensore nominato d’ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. faceva pervenire rinunzia al mandato rappresentando la propria incompatibilità in quanto cancellatosi dalle liste dei difensori d’ufficio. Il Giudic nominava pertanto un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e disponeva il rinvio ad altra udienza nella quale, a fronte dell’assenza di quest’ultimo, designava altro difensore d’ufficio sempre ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Rileva, ancora, parte ricorrente che a fronte della rinuncia del primo difensore ex art. 107 cod. proc. pen. non era stato nominato, come sarebbe stato necessario ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. mediante il conferimento di un incarico ad hoc, né interveniva nomina fiduciaria con la conseguenza che il procedimento di primo grado si è svolto senza che la difesa fosse effettivamente garantita da un difensore.
2.3. Erronea applicazione della legge penale e processuale ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alle disposizioni di cui agli ar 157 cod. pen. e 175 cod. proc. pen. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Sulla premessa che a seguito della citata rimessione nel termine per impugnare la Corte di appello di Roma rilevava l’omessa notifica all’imputato della sentenza contumaciale, l’ufficiale giudiziario chiamato a provvedere a tale adempimento vi provvedeva mediante notifica all’indirizzo di Ciampino, INDIRIZZO dove erroneamente lo riteneva domiciliato. Il relativo plico ritornava al mittente per assenza del destinatario.
Il difensore rilevata la nullità di tale notifica, concludeva chiedendo in subordine la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione rilevando la non possibilità di applicare la vecchia formulazione dell’art. 175, comma 8, cod. proc. pen. che prevedeva che non si dovesse tenere conto del tempo trascorso tra la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza e la notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione nel termine per impugnare.
2.4. Eccessività della pena inflitta ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Rileva parte ricorrente che la pena inflitta al COGNOME avrebbe potuto essere contenuta nel minimo edittale e che i Giudici del merito non avrebbero tenuto conto dei criteri dei cui all’art. 133 cod. pen. e delle condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo che avrebbero anche potuto portare al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare ed assorbente deve rilevarsi la fondatezza del terzo motivo di ricorso nel quale si è eccepita l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato in contestazione all’imputato.
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Giova, innanzitutto, doverosamente premettere che non è in contestazione l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato allo stesso ascritto e che l sebbene nell’imputazione formulata dal Pubblico Ministero risulta contestata all’imputato la recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99
cod. pen., della stessa non viene fatta alcuna menzione nella motivazione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rieti ed anche nella determinazione del relativo trattamento sanzionatorio con la conseguenza che tale circostanza aggravante è da ritenersi implicitamente esclusa.
Il reato è contestato come accertato in data 17 novembre 2001 ed il termine di prescrizione dello stesso, tenuto conto degli eventi interruttivi, è – ex art. 161 cod. proc. pen. – di 10 anni con la conseguenza che detto termine è venuto a maturare il 17 novembre 2011.
Come detto, la sentenza del Tribunale è del 21 aprile 2008 mentre quella della Corte di appello è del 10 ottobre 2023.
Non si sono verificate cause di sospensione del corso della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 159 cod. proc. pen.
Come già evidenziato la Corte di appello nel ritenere applicabile la previsione dell’art. 175 cod. proc. peri. che disponeva nel testo anteriore alla riforma del 2014 ed applicabile nel caso in esame, che «ai fini della prescrizione del reato non si tiene conto del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale … e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione» nel termine per impugnare, riteneva non decorso il termine finale di prescrizione del reato.
Non sfugge che, per una corretta applicazione del disposto normativo sopra menzionato occorre che ricorrano tre condizioni:
che sia stata effettuata una corretta notifica della sentenza contumaciale;
che nonostante tale regolare notifica l’imputato per caso fortuito o forza maggiore non abbia potuto rispettare il termine per impugnare;
che sia stata emessa ordinanza di rimessione nel termine per impugnare il cui avviso sia stato poi correttamente notificato alla parte.
In pratica non solo occorrono due momenti certi di inizio e di fine della sospensione del termine per la prescriziongma il caso fortuito o la forza maggiore non possono di certo identificarsi con l’irregolare notifica della sentenza contumaciale perché ciò fa venir meno la certezza momento iniziale dal quale computare la sospensione del termine di prescrizione, momento che, come detto, la legge fa decorrere dalla notifica (ovviamente regolare in quanto compiuta secondo il rispetto delle modalità di legge) della sentenza contumaciale e non certo, come nel caso in esame, da un tentativo di notifica effettuato in un luogo non idoneo.
Argomentando a contrario si finirebbe per adottare una soluzione pregiudizievole per l’imputato – quale è la sospensione del termine di prescrizione e che può anche avere una durata amplissima (nel caso in esame circa 14 anni) –
per un fatto legato ad un errore o ad un inadempimento compiuto dalla stessa Autorità procedente.
Calando ora tali principi nel caso in esame, rileva l’odierno Collegio, che la notificazione della sentenza contumaciale è avvenuta a mezzo del servizio postale in data 2 luglio 2008 (con avviso immesso nella cassetta postale stante la temporanea assenza del destinatario e con plico successivamente depositato presso l’ufficio postale e non ritirato nel termine di 10 giorni) presso l’indirizzo di Ciampino, INDIRIZZO, luogo che la stessa Corte territoriale con la propria ordinanza di rimessione nei termini per proporre l’appello emessa in data 22 febbraio 2022 e notificata all’odierno ricorrente il giorno 1° marzo 2022, aveva sostanzialmente ritenuto non idoneo trattandosi di un domicilio “di fatto” dell’imputato in assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio e/o di previe ricerche.
Nel caso in esame, pertanto, non ci si trova in presenza di una valida notifica della sentenza contumaciale e di un imputato che per caso fortuito o per forza maggiore non ha potuto rispettare il termine previsto a pena di decadenza per presentare l’atto di impugnazione, ma di una notifica radicalmente nulla in quanto eseguita in luogo non idoneo e mai più replicata in luogo idoneo.
La nullità della notificazione della sentenza contumaciale ha comportato la nullità del titolo esecutivo.
Da ciò ne consegue che nel caso in esame è stata erroneamente esperita la strada del subprocedimento incidentale di restituzione nel temine (cui ex lege conseguirebbe necessariamente l’applicazione della disposizione di cui all’art. 175, comma 8, cod. proc. pen.), mentre vertendosi in ipotesi di nullità del titolo esecutivo per nullità della notificazione della sentenza contumaciale la corretta strada procedimentale avrebbe dovuto essere ricondotta nell’alveo dell’art. 670 cod. proc. pen.
Bisogna, di conseguenza, tener conto del principio, condiviso anche dall’odierno Collegio, secondo il quale «La previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 175 cod. proc. pen. – secondo cui, nell’ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi del comma secondo del predetto articolo nella versione antecedente le modifiche operate dalla legge n. 67 del 2014, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione – non è suscettibile di estensioni analogiche “in malam partem”, non potendo in particolare ricomprendere, ai fini della sterilizzazione dei tempi di prescrizione, l’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione accerti, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., che la
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sentenza non è esecutiva per omessa notificazion) disponendone la rinnovazione (Sez. 3, n. 8713 del 02/12/2016, dep. 2017, Thioune, Rv. 269158).
Ne deriva che nel caso in esame non ricorrevano le condizioni per applicare la sospensione del decorso della prescrizione di cui all’art. 175 cod. proc. pen., con l’ulteriore conseguenza che il reato in contestazione all’imputato si è estinto per prescrizione in data 17 novembre 2011 in epoca, quindi, anteriore, alla pronuncia dell’impugnata sentenza della Corte di appello di Roma (10 ottobre 2023).
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e rende, come sopra accennato, superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2024.