Prescrizione e Motivazione Apparente: Come un Vizio Formale Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: la validità di una condanna non dipende solo dalla prova della colpevolezza, ma anche dal rigore formale delle decisioni dei giudici. Il caso in esame dimostra come un vizio nella giustificazione di una decisione, definito prescrizione e motivazione apparente, possa portare all’annullamento completo di una sentenza. Analizziamo come si è arrivati a questa conclusione.
I Fatti del Caso
Un individuo era stato condannato in primo grado per un reato legato agli stupefacenti. La Corte d’appello, pur riqualificando il fatto come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti, aveva confermato una pena di un anno e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. Tra le varie decisioni, la Corte territoriale aveva negato all’imputato sia le attenuanti generiche sia il beneficio della sospensione condizionale della pena. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso: Focus sulla Motivazione
Il ricorso si basava su tre motivi principali:
- Un vizio di motivazione sulla finalità di spaccio della sostanza.
- Un vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
- Una motivazione apparente in merito al rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena.
La Corte di Cassazione ha rapidamente dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendoli troppo generici e privi di un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il terzo motivo, invece, ha colto nel segno.
L’Analisi della Corte e il Principio della Prescrizione e Motivazione Apparente
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla motivazione apparente. La Corte d’appello aveva negato la sospensione condizionale affermando semplicemente che non si poteva presumere che l’imputato si sarebbe astenuto dal commettere futuri reati. Questa, secondo la Cassazione, è una motivazione meramente assertiva, che non tiene conto di un elemento fondamentale: l’imputato era incensurato. Un giudice non può negare un beneficio basandosi su una presunzione negativa non supportata da elementi concreti.
Questo difetto, la motivazione apparente, ha reso illegittima quella parte della sentenza. Una volta accertato un vizio di legittimità, la Corte di Cassazione ha potuto esaminare d’ufficio la possibile estinzione del reato per il decorso del tempo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha calcolato che il termine massimo di prescrizione per il reato, commesso il 20 giugno 2017, era maturato il 20 dicembre 2024, quindi prima della data dell’udienza in Cassazione. La legge stabilisce che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull’annullamento con rinvio derivante da un vizio di motivazione. In altre parole, una volta che il ricorso è stato ritenuto valido su almeno un punto, la Corte ha avuto il dovere di rilevare la causa estintiva ormai sopravvenuta.
Di conseguenza, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, perché il reato stesso non era più perseguibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre una lezione cruciale: la correttezza procedurale e la solidità delle motivazioni sono pilastri irrinunciabili della giustizia. Una motivazione apparente, specialmente quando incide su diritti e benefici dell’imputato come la sospensione condizionale, costituisce un vizio grave che può inficiare l’intero esito del processo. In questo caso, ha aperto la porta alla prescrizione, estinguendo il reato e chiudendo definitivamente il procedimento. Ciò sottolinea l’obbligo per i giudici di motivare in modo concreto e non con formule di stile, valutando attentamente tutti gli elementi a disposizione, come lo stato di incensuratezza dell’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna?
La Corte ha annullato la sentenza perché il reato è risultato estinto per prescrizione. La possibilità di dichiarare la prescrizione è emersa dopo che la Corte ha accolto uno dei motivi del ricorso, riconoscendo un vizio di ‘motivazione apparente’ nella decisione della Corte d’appello.
Cos’è una ‘motivazione apparente’ in questo specifico caso?
È la giustificazione fornita dalla Corte d’appello per negare la sospensione condizionale della pena. I giudici si sono limitati a un’affermazione generica, presumendo che l’imputato potesse commettere altri reati, senza considerare elementi concreti come il fatto che fosse incensurato. Questa è stata ritenuta una motivazione insufficiente e solo di facciata.
L’imputato è stato dichiarato innocente?
No, la sentenza non dichiara l’innocenza dell’imputato. L’annullamento è avvenuto per una ragione procedurale: il reato si è estinto a causa del decorso del tempo (prescrizione). Questo impedisce allo Stato di proseguire con il giudizio, ma non equivale a un’assoluzione nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13075 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13075 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della Corte d’appello di Catania
RITENUTO IN FATTO
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La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Thillunale di Ragusa, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 cr:tobre 1990, n. 309, commesso il 20/06/2017, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione e € 2.000,00 di multa.
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Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta finalità di :spaccio, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla motivdzione apparente sul rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionE’k della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il terzo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta il -ilievo della causa estintiva della prescrizione maturata il 20/12/2024. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianz,i non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, netr che a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbE lcuna
motivazione sulla finalità di spaccio con mero richiamo a precedenti di giurisprld a senza confronto con la decisione che ha fondato la finalità di uso non me -amente personale sul rilevante quantitativo (387 dosi) e il suo confezionamento in dosi’ contesto nel quale l’imputato coltivava la marijuana.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché generico ab origi lamentando, il ricorrente, nei motivi di appello che “andavano concesse” le circo ; attenuanti generiche. Poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità o i anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concie 😮 t sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 Botta Rv. 262700), non può prospel.:arsi vizio di mancata risposta.
E’ fondato il terzo motivo di riQOfflO con cui si deduce la naptivazione appai -nte in t FA_ « 41, GLYPH 3 Ai,. 4., 4 GLYPH ···· GLYPH O Lt (A a’ GLYPH 490 punto diniego di riconoscimento t de GLYPH · GLYPH · hsui rilievo d’e non ricorrevano le condizioni soggettive per il riconoscimento del beneficio della sospens condizionale non potendosi presumere che l’imputato si asterrà per il futur commettere altri reati. Si tratta di una motivazione assertiva che neppure consic e -a che l’imputato era incensurato.
La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescri?lo Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unit ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata cemporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/0.1./ Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per prescr z Così è deciso, 14/03/2025
D.0