Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13075 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RAGUSA il 08/07/1994
avverso la sentenza del 12/04/2024 della Corte d’appello di Catania
RITENUTO IN FATTO
– La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Thillunale di Ragusa, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 cr:tobre 1990, n. 309, commesso il 20/06/2017, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione e € 2.000,00 di multa.
– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta finalità di :spaccio, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla motivdzione apparente sul rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionE’k della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– Il terzo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta il -ilievo della causa estintiva della prescrizione maturata il 20/12/2024. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianz,i non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, netr che a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbE lcuna
motivazione sulla finalità di spaccio con mero richiamo a precedenti di giurisprld a senza confronto con la decisione che ha fondato la finalità di uso non me -amente personale sul rilevante quantitativo (387 dosi) e il suo confezionamento in dosi’ contesto nel quale l’imputato coltivava la marijuana.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché generico ab origi lamentando, il ricorrente, nei motivi di appello che “andavano concesse” le circo ; attenuanti generiche. Poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità o i anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concie 😮 t sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 Botta Rv. 262700), non può prospel.:arsi vizio di mancata risposta.
E’ fondato il terzo motivo di riQOfflO con cui si deduce la naptivazione appai -nte in t « 41, GLYPH 3 Ai,. 4., 4 GLYPH ···· GLYPH O Lt (A a’ GLYPH 490 punto diniego di riconoscimento t de GLYPH · GLYPH · hsui rilievo d’e non ricorrevano le condizioni soggettive per il riconoscimento del beneficio della sospens condizionale non potendosi presumere che l’imputato si asterrà per il futur commettere altri reati. Si tratta di una motivazione assertiva che neppure consic e -a che l’imputato era incensurato.
La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescri?lo Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unit ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata cemporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/0.1./ Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per prescr z Così è deciso, 14/03/2025
D.0