Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27788 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27788 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SIRACUSA il 25/08/1987
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; letta la memoria del difensore;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
letta la memoria del difensore;
rilevato che:
con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha riformato quella di primo grado emessa dal Tribunale di Siracusa in data 3 ottobre 2018, limitatamente alla esclusione della circostanza aggravante della recidiva e rideterminato la pena per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 ascritti a NOME COGNOME e commessi il 13 giugno 2017;
il ricorso riguarda esclusivamente il delitto di cui all’art. 75, comma 2, cit. ed i motivi attengono alla eccepita prescrizione e alla insussistenza del reato per effetto delle modifiche legislative intervenute con legge n. 168 del 2023;
ritenuto che:
il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non essendo maturato il termine di prescrizione in data precedente alla pronuncia della sentenza di appello in data 14 novembre 2024;
secondo il regime normativo applicabile alla fattispecie (vertendosi in materia di delitto commesso in data 13 giugno 2017, ossia in epoca precedente anche alle modifiche intervenuto con legge n. 103 del 2017) assumono rilievo diversi atti interruttivi del termine, secondo la disciplina di cui all’art. 160 cod. pen. applicabil ratione temporis;
in particolare, l’effetto interruttivo è stato prodotto non solo con l’ordinanza di convalida e la presentazione per il giudizio direttissimo, ma anche la sentenza di primo grado e la citazione per il giudizio in appello;
ne deriva che il termine di prescrizione è decorso alla data del 13 dicembre 2024, ossia in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello;
si rivela manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso che poggia su una modifica normativa inidonea ad incidere sul precetto contenuto nel provvedimento applicativo, nel caso concreto, della misura di prevenzione violata (obbligo di soggiorno a Siracusa, incontestatamente luogo di residenza dell’imputato);
l’obbligo, peraltro, riguardava un luogo, quello di residenza, appunto, contemplato, sebbene in termini alternativi a quello di dimora, anche dalla normativa citata in ricorso, sicché le relative argomentazioni si rivelano del tutto prove di fondamento;
ritenuto che:
il ricorso contiene enunciati manifestamente infondati e, dunque, inammissibili;
neppure rileva la prescrizione nelle more maturata, alla luce della natura della presente decisione;
deve, infatti, farsi applicazione del principio per cui «l’inammissibilità del ricors per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la
prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità» (Sez. 2, n.
28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463 – 01).
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento deila somma di
tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/07/2025