Prescrizione e Legge Orlando: Come si Calcola la Sospensione?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: il calcolo della prescrizione e la Legge Orlando. La decisione chiarisce in modo definitivo come si applicano i periodi di sospensione introdotti dalla riforma del 2017, con importanti conseguenze per i processi relativi a reati commessi in un determinato arco temporale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per una contravvenzione al Codice della Strada, commessa nel maggio del 2018. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione. Secondo la tesi difensiva, il tempo trascorso dal momento della commissione del fatto era sufficiente a far scattare la prescrizione, rendendo la condanna non più applicabile.
La Questione Giuridica: Il Calcolo della Prescrizione e Legge Orlando
Il punto centrale della controversia riguardava il corretto calcolo dei termini di prescrizione. In particolare, bisognava stabilire se al caso in esame si applicassero le nuove norme sulla sospensione della prescrizione introdotte dalla Legge n. 103 del 2017, nota come ‘riforma Orlando’.
Questa legge ha modificato l’articolo 159 del codice penale, introducendo specifici periodi di ‘congelamento’ del corso della prescrizione tra un grado di giudizio e l’altro. Nello specifico, ha previsto una sospensione fino a un massimo di un anno e sei mesi tra la sentenza di primo grado e quella di appello, e un ulteriore periodo analogo tra la sentenza di appello e quella definitiva della Cassazione. Il reato in questione era stato commesso dopo l’entrata in vigore della legge, rendendo quindi rilevante la sua applicazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando la tesi difensiva. I giudici hanno richiamato una recentissima e fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite (la massima espressione della Corte), la quale ha stabilito in modo inequivocabile che le norme sulla sospensione della prescrizione e la Legge Orlando si applicano a tutti i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Poiché il reato contestato all’imputato era stato commesso nel 2018, rientrava pienamente in questo intervallo temporale. Di conseguenza, al tempo necessario per la prescrizione del reato doveva essere aggiunto il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto tra la sentenza di primo grado e quella d’appello.
Effettuando questo calcolo, la Corte ha concluso che, alla data della pronuncia della sentenza d’appello, il termine di prescrizione non era affatto maturato. L’argomentazione dell’imputato era quindi errata in diritto.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso
Sulla base di queste motivazioni, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale per tutti gli operatori del diritto: il calcolo della prescrizione deve tenere conto delle modifiche legislative succedutesi nel tempo. La riforma Orlando ha inciso profondamente su questo istituto, e la sua corretta applicazione è essenziale per determinare la sorte di numerosi procedimenti penali.
Quando si applica la sospensione della prescrizione prevista dalla Legge Orlando?
Secondo la sentenza, le norme sulla sospensione della prescrizione introdotte dalla Legge n. 103/2017 si applicano ai reati commessi nell’intervallo di tempo che va dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Di quanto tempo la Legge Orlando sospende la prescrizione tra il primo e il secondo grado di giudizio?
La legge sospende il corso della prescrizione per un periodo non superiore a un anno e sei mesi, decorrente dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza d’appello.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che, applicando correttamente il periodo di sospensione previsto dalla Legge Orlando, il reato non era ancora prescritto al momento della sentenza d’appello, rendendo il motivo del ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 13/03/1970
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
parti;
dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 116 co. 15 del Codice della Strada, D.Ivo 285/92, commesso il 27 maggio 2018.
L’imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello lamentando l’intervenuta prescrizione della contravvenzione contestata.
Il motivo addotto dal ricorrente è manifestamente infondato in quanto, il reato è stato commesso il 27 maggio 2018, quindi dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017. Assume decisivo rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989, precedute da informazione provvisoria e da assolutamente prevalente giurisprudenza delle Sezioni semplici, hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Tale legge, come noto, aveva modificato la previgente norma dell’art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Ne consegue, dunque, che, nel caso di specie, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (27 novembre 2024), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 19 aprile 2019, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così è deciso, il 10 giugno 2025
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