Prescrizione e Legge Orlando: la Cassazione fa chiarezza
La disciplina della prescrizione nel diritto penale è da sempre oggetto di riforme e dibattiti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3766 del 2025, offre un importante chiarimento sull’applicazione delle norme introdotte dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017) per i reati commessi in un preciso arco temporale, risolvendo un significativo contrasto giurisprudenziale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per un reato previsto dall’art. 707 del codice penale, commesso nell’aprile del 2018. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Roma, veniva confermata dalla Corte d’Appello nel maggio 2024. In sede di appello, sia l’accusa che la difesa avevano richiesto il proscioglimento per intervenuta prescrizione. Tuttavia, la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta, ritenendo applicabile al caso una sospensione del termine di prescrizione di un anno e sei mesi, come previsto dalla Legge n. 103/2017.
Il Ricorso in Cassazione e il Contrasto Giurisprudenziale sulla Prescrizione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale. La difesa sosteneva che dovesse trovare applicazione una disciplina più favorevole, richiamando un’interpretazione diversa offerta da un’altra sezione della stessa Corte di Cassazione. Il nodo della questione era un contrasto interpretativo sorto in giurisprudenza riguardo a quale regime di prescrizione si dovesse applicare ai reati commessi tra l’entrata in vigore della Riforma Orlando (agosto 2017) e quella della Riforma Cartabia (gennaio 2020).
La Decisione delle Sezioni Unite e l’Impatto sulla Prescrizione
La questione, data la sua importanza e il contrasto sorto, è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Con un’informazione provvisoria del dicembre 2024, le Sezioni Unite hanno risolto il dilemma, stabilendo un chiaro criterio temporale:
* Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della Legge n. 103/2017 (Riforma Orlando).
* Per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, si applica la nuova disciplina della Legge n. 134/2021 (Riforma Cartabia).
Questa decisione ha confermato che l’interpretazione seguita dalla Corte d’Appello nel caso di specie era, in linea di principio, corretta.
Le Motivazioni
Nonostante la correttezza dell’interpretazione della Corte d’Appello alla luce del successivo intervento delle Sezioni Unite, la Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la sentenza. La motivazione è sottile ma cruciale: al momento della proposizione del ricorso, il contrasto giurisprudenziale era reale e non ancora risolto. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere considerato inammissibile o pretestuoso. L’esistenza di un dibattito interpretativo legittimo ha reso l’impugnazione valida. Questa validità ha permesso al processo di proseguire fino alla decisione della Cassazione.
Le Conclusioni
La Suprema Corte, una volta stabilita l’ammissibilità del ricorso, ha proceduto a ricalcolare i termini di prescrizione fino alla data della propria udienza (dicembre 2024). A quel punto, anche tenendo conto della sospensione prevista dalla Legge Orlando, il tempo massimo per punire il reato era definitivamente trascorso. Per questo motivo, la Corte ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando il reato estinto per prescrizione. La sentenza sottolinea un principio fondamentale: un ricorso basato su un fondato e aperto contrasto giurisprudenziale è uno strumento valido che, mantenendo in vita il processo, può portare a un esito favorevole per l’imputato qualora, nel frattempo, maturi il termine di prescrizione.
Quale legge regola la prescrizione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019?
Per i reati commessi in tale periodo, si applica la disciplina sulla sospensione della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando).
Perché la Cassazione ha annullato la condanna se l’interpretazione della Corte d’Appello era corretta?
La Cassazione ha annullato la condanna perché, al momento in cui è stato presentato il ricorso, esisteva un legittimo contrasto interpretativo sulla norma da applicare. Questo ha reso il ricorso ammissibile e, nel tempo trascorso per arrivare alla decisione finale, il termine di prescrizione del reato è maturato.
Cosa significa ‘annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione’?
Significa che la Corte di Cassazione ha cancellato in via definitiva la sentenza di condanna. Il procedimento penale si conclude e non ci sarà un nuovo processo, poiché lo Stato ha perso il diritto di punire l’imputato a causa del tempo trascorso dalla commissione del fatto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3766 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3766 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 17/09/1980
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 02/05/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 30/06/2021, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 707 cod. pen. commesso in data 16/04/2018). Il giudice di secondo grado, per quanto qui di interesse, ha dato atto delle conclusioni delle parti in sede di udienza cartolare (per entrambe le parti richiesta di improcedibilità per intervenuta estinzione del reato per prescrizione) ed ha evidenziato come il termine di prescrizione non potesse ritenersi decorso, attesa l’applicabilità al caso in esame della sospensione di un anno e sei mesi di cui alla I.n. 103 del 2017.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Roma, per mezzo del proprio difensore, deducendo con un unico motivo di ricorso violazione di legge, seppure evocando il parametro di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La difesa ha evidenziato come fosse errata in diritto la scelta della Corte di appello ed ha richiamato la diversa interpretazione della decisione di questa Corte pronunciata in data 27/02/2024 (Sez. 3, n. 188873 del 27/02/2024) con conseguente applicazione della disciplina della c.d. Legge Cirielli da ritenere di maggior favore per il ricorrente, sicché doveva essere rilevata non solo l’ammissibilità, ma anche la fondatezza del ricorso.
La Procura generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare si deve osservare come effettivamente sul tema devoluto dalla difesa fosse insorto un contrasto interpretativo, che ha portato alla rimessione alle Sezioni Unite della questione in questa sede oggetto di doglianza.
Come evidenziato dalla informazione provvisoria del 12/12/2024 le Sezioni Unite (ric. COGNOME) hanno risolto il contrasto dando soluzione affermativa al quesito proposto nel senso che: “per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021.”
2. Ciò posto, va preliminarmente osservato che il ricorso non presenta profili di totale inammissibilità, proprio in considerazione della proposizione della questione sopra evidenziata, discussa ed oggetto di contrasto nella interpretazione di questa Corte tale, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione (in data 02/05/2024). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare e dichiarare la predetta causa di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata deve essere, per tale causa, annullata senza rinvio, non emergendo dagli atti in modo assolutamente non contestabile elementi idonei ad escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 17/12/2024.