Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5522 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5522 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada. Fatto commesso il 16/3/2019.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2. Erronea applicazione della I. 103/17 (c.d. legge Orlando) quanto al regime della prescrizione; mancata declaratoria di estinzione del reato.
Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’entità del fatto (elevato tasso alcolemico, guida notturna) e la negativa personalità dell’imputato, gravato da significativi precedenti penali.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la doglíanza è manifestamente infondata. Il reato, infatti, è stato commesso il 16 marzo 2019, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019. Assume decisivo rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175), preceduta da informazione provvisoria, abbiano stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continui ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Tale legge, come noto, aveva modificato la previgente norma dell’art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Ne consegue, dunque, che, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (29/5/2025), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, commesso in data 16/3/2019, per il quale, al termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque – andava pure aggiunto nel computo, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando, oltre ai termini per il deposito della sentenza di primo grado, pari a giorni sessanta.
Considerato che il principio affermato dalle Sezioni Unite sopra richiamate vale anche in relazione ai reati contravvenzionali (come si evince dal chiaro disposto normativo).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026
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Il Consigliere estensore