Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12248 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12248 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 24/07/1991
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SULA NOME ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia che ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 / comma 2 lett.c) e 2 sexies) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
li YJ 2. Con un unico motivo di ricorso la difesa di NOME si duole di bLul per avere il giudice di appello omesso di pronunciare proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, ai sensi degli artt. 157, 159 e 160 cod.pen. In particolare rileva che a verbale di udienza del 22/6/2021 nel giudizio di primo grado il giudice aveva rinviato alla udienza del 8/02/2022 disponendo la sospensione dei termini di prescrizione, ma l’ordinanza era illegittima laddove la richiesta di rinvio era giustificata da esigenze probatorie connesse all’acquisizione degli ·atti di indagine /con rinuncia alla esclusione dei testimon e, inoltre~ “anche al fine di acquisire documentazione tesa a comprovare il percorso di recupero sociale e da dipendenza dall’alcol posto in essere dall’imputato e a dare corso ad una prestazione di carattere risarcitorio in favore dell’associazione “RAGIONE_SOCIALE“. Poichè il rinvio era richiesto e accordato per esigenze probatorie non doveva conseguire la sospensione del termine prescrizionale i non trattandosi di ipotesi di impedimento, né di rinvio di cortesia su richiesta delle parti.
La prescrizione, così maturata, era stata eccepita nelle conclusioni scritte rassegnate in appello ai sensi dell’art.23 bis D.L. n.137/20220, ma il giudice di appello ometteva di pronunciarsi sul punto.
Chiedeva pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto nel corso del giudizio di merito per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il reato è stato commesso in data 22/09/2018, successivamente al 3 agosto 2017, e prima del 31 dicembre 2020, per cui questa Sezione ha ritenuto applicabile la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, con le relative cause di sospensione, (cfr., Sez. 4, n. 24579 del 21-05-2024, COGNOME, n. mass; Sez. 4 n. 2:0764 del 29-02-2024, COGNOME, n. mass; Sez. 1, n. 23526 del 20-02-2024, COGNOME, n. mass.; Sez. 1, n. 2629 del 29-09-2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285724 -01; Sez. 4, n. 39170 del 28-062023, COGNOME).
Con il passaggio alla disciplina di cui alla legge 9 gennaio 2019 n. 3 (che aveva introdotto la sospensione del corso della prescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado a decorrere dal 1 gennaio 2020) non si è infatti verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data.
3.1. Un fenomeno di successioni di leggi penali nel tempo si è, invece, verificato con riferimento alla successiva abrogazione dell’art. 159, comma 2, cod. pen., e alla contestuale introduzione dell’art. 161-bis cod. peno (legge 27 settembre 2021 n. 134), che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo, ed introduce l’istituto della improcedibilità.
In questa prospettiva il regime della prescrizione, così come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, deve certamente ritenersi più favorevole rispetto ai successivi, prevedendo comunque il suo decorso dopo la sentenza di primo grado, sebbene allo spirare del periodo di sospensione.
Pertanto, trova applicazione il comma 2 dell’art. 159 cod. pen., nella parte in cui prevedeva la sospensione del decorso della prescrizione dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; parimenti deve dirsi per il tempo intercorrente tra la scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, e la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.
O t, ‘? re Su gatto punto il SRAGIONE_SOCIALE (informazione provvisoria n.19/2024 del 12 dicembre 2024) cui la questione è stata rimessa, ha riconosciuto la vigenza, alla data di commissione del reato, della disciplina sulla prescrizione introdotta dalla Legge Orlando (n.103 del 2017 per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31.12.2019), che prevede la sospensione del termine di decorrenza della prescrizione dalla data del termine previsto per il deposito della sentenza del primo grado fino alla data di pronuncia della decisione del grado successivo (fino alla concorrenza di un anno e mesi sei di sospensione).
Il fatto reato è stato compiuto il 22/09/2018 e pertanto il reato contravvenzionale non è ancora prescritto alla data di discussione del presente ricorso, venendo a prescrizione solo il 21/03/20;5.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del
ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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