Prescrizione e Giudicato Penale: Un Binomio da Conoscere
L’istituto della prescrizione nel diritto penale rappresenta un pilastro fondamentale, bilanciando l’esigenza di giustizia con il diritto all’oblio e alla certezza delle situazioni giuridiche. Tuttavia, la sua operatività è strettamente legata alle fasi del processo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: la prescrizione non può essere dichiarata se la condanna è già divenuta definitiva, ovvero è passata in giudicato. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni di un appello parziale e la formazione del giudicato.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), decideva di presentare appello. Tuttavia, i motivi del suo gravame non contestavano l’affermazione della sua responsabilità per tale reato, ma si concentravano su altri aspetti della sentenza. La Corte d’appello, nel decidere, rilevava correttamente questo aspetto. Successivamente, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo: l’intervenuta prescrizione del reato di ricettazione prima della pronuncia della sentenza d’appello.
L’Impossibilità della Prescrizione dopo il Giudicato
Il cuore della questione risiede nel concetto di ‘giudicato parziale’. Quando un imputato appella una sentenza di condanna ma non contesta uno specifico capo d’imputazione o la sua responsabilità per un determinato reato, quella parte della sentenza diventa definitiva. In altre parole, passa in giudicato. Questo significa che l’accertamento della colpevolezza per quel reato non può più essere messo in discussione nei successivi gradi di giudizio.
Nel caso di specie, non avendo l’imputato appellato la sua condanna per ricettazione, tale statuizione era ormai divenuta irrevocabile, con tutte le conseguenze del caso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che, una volta formatosi il giudicato sull’affermazione di responsabilità, il reato non può più essere dichiarato estinto per prescrizione. La funzione della prescrizione è quella di estinguere il reato prima che intervenga una condanna definitiva. Se tale condanna è già intervenuta e divenuta irrevocabile, la prescrizione non ha più spazio per operare.
le motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale. I giudici hanno spiegato che la Corte d’appello aveva agito correttamente nel dichiarare l’esecutività della sentenza di primo grado per il capo relativo alla ricettazione. Poiché l’affermazione di responsabilità era ormai passata in giudicato, non vi era alcun ostacolo all’esecuzione della pena e, al contempo, alcuna possibilità di dichiarare la prescrizione del reato. Il ricorso, pertanto, si basava su un presupposto giuridicamente errato, rendendolo palesemente infondato.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: la formulazione dei motivi di appello è un momento di cruciale importanza strategica. Omettere di impugnare un capo della sentenza equivale a una sua accettazione, cristallizzandolo e rendendolo definitivo. Di conseguenza, su quel punto non sarà più possibile sollevare questioni, inclusa quella relativa all’estinzione del reato per prescrizione. La decisione comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della pretestuosità del ricorso presentato.
È possibile chiedere la prescrizione di un reato se la sentenza di condanna non è stata appellata su quel punto?
No, secondo l’ordinanza, se la parte della sentenza che accerta la responsabilità per un reato non viene appellata, essa diventa definitiva (passa in giudicato) e non è più possibile dichiarare il reato prescritto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo la Corte d’Appello ha dichiarato esecutiva la sentenza di primo grado per il reato di ricettazione?
La Corte d’Appello ha dichiarato l’esecutività perché l’affermazione di responsabilità per quel reato era diventata definitiva, non essendo stata oggetto di appello da parte dell’imputato. Di conseguenza, la pena relativa a quel capo d’imputazione doveva essere eseguita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34910 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Cesario di Lecce il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte d’appello di Lecce
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, volto a dedurre l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. prima della pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato atteso che, come è stato correttamente rilevato dalla Corte d’appello di Lecce, poiché il COGNOME non aveva appellato la sentenza di primo grado con riguardo all’affermazione di responsabilità per il suddetto reato di ricettazione (di cui al capo “e” dell’imputazione), tale affermazione di responsabilità era ormai passata in giudicato, con la conseguenza che il medesimo reato non poteva in alcun modo essere dichiarato prescritto e che del tutto correttamente la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato l’esecutività della sentenza di primo grado in ordine al reato di ricettazione di cui al capo c) dell’imputazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.