Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2569 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2569 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN CATALDO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG;
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15.3.2023, la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio limitatamente alla statuizione sulla recidiva, in riforma della sentenza di primo grado ha escluso le recidive contestate a NOME COGNOME e NOME COGNOME, già dichiarati responsabili per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n 74/2000, rideterminando la pena per entrambi nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione e confermando nel resto.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dei suddetti imputati, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla mancata pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, stante l’esclusione della recidiva.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti ricorsi vanno decisi alla luce del recente, ma consolidato, orientamento che, in materia di rilevabilità della prescrizione in sede di giudizio di rinvio, ha opportunamente precisato (Sez. 5 – n. 22781 del 30/03/2021 Rv. 281316 – 01; Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017 – dep. 2018, Rv. 271934 – 01) il seguente concetto: la regola per cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento (Sez. 1, 43710, 24/09/2015, Rv. 264815), si riferisce alle sole circostanze aggravanti comuni che non incidono sul calcolo della prescrizione. Invece, vale la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comnna secondo, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Rv. 276378 – 01): in tal caso, il giudicato
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formatosi sull’accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione dello stesso reato per prescrizione.
Si tratta, come puntualmente osservato da Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021 dep. 2022, Rv. 282801 – 01, di una chiara applicazione dei limiti del giudicato conseguenti al principio della sua limitazione al “dedotto e deducibile”. La citata decisione, in particolare, ha acutamente rilevato che il giudizio parzialmente irrevocabile di responsabilità penale, nel caso in cui al giudice del rinvio sia stata rimessa la questione della valutazione di circostanze che possa anche conseguentemente incidere sulla determinazione del tempo di prescrizione (alla luce, a seconda dei casi, dell’art. 157 comma 2 cod. pen. attualmente vigente o della disciplina previgente), non può “coprire” anche la determinazione della causa estintiva della prescrizione che possa conseguire al previo giudizio su circostanze, necessariamente rimesso al giudice del rinvio; trattandosi di questione non dedotta e tantomeno deducibile dinanzi alla Suprema Corte che abbia adottato la decisione di annullamento con rinvio, né tantomeno esaminabile d’ufficio dalla stessa, trattandosi di una tematica solo eventualmente conseguenziale alla questione sulle circostanze affrontata dalla stessa e risolta con annullamento con rinvio.
In altri termini, quello della prescrizione costituisce un accertamento connesso inscindibilmente con quello, pregiudiziale e di merito, di valutazione di circostanze anche rilevanti per la prescrizione stessa, oggetto del giudizio di rinvio, come tale non attinto dal giudicato parziale relativo al solo giudizio di responsabilità penale (cfr. in tal senso anche, in motivazione, Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017 – dep. 2018, Rv. 271934 – 01).
Alla luce di tali insegnamenti, pienamente condivisi dal Collegio, si deve osservare che la sentenza impugnata ha errato nel valutare il decorso del termine di prescrizione con riguardo al reato ascritto all’COGNOME, considerato che nei suoi confronti l’annullamento parziale della Cassazione era riferito proprio alla statuizione sulla recidiva reiterata a lui contestata, costituente una circostanza aggravante ad effetto speciale, come tale idonea ad incidere sui termini di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen.
Ebbene, si deve rilevare che la Corte territoriale, avendo escluso la contestata recidiva reiterata, ha errato nel calcolare in dieci anni e otto mesi il termine massimo di prescrizione del reato in contestazione, poiché il calcolo corretto conduce ad un termine massimo di anni dieci (termine ordinario di prescrizione pari ad anni sei, aumentato di 1/3 – ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 ad anni otto, ulteriormente aumentato di 1 /4 – ex art. 161, comma 2, cod. pen. ad anni dieci).
Pertanto, avuto riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dal 31.12.2012 (termine entro il quale l’imputato avrebbe dovuto presentare la dichiarazione fiscale omessa ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000), il reato risulta prescritto alla data del 31.12.2022, antecedente l’emissione della sentenza impugnata.
Non altrettanto può dirsi rispetto alla posizione del COGNOME, cui era contestata la recidiva semplice, quindi una circostanza aggravante inidonea ad incidere sui termini di prescrizione, con conseguente formazione del giudicato progressivo quanto all’accertamento del reato e della responsabilità: condizione che impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018 – dep. 2019, Rv. 274828 – 01).
Ne discende la manifesta infondatezza del ricorso proposto dal COGNOME.
Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza nei confronti di COGNOME NOME, per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.
Deve essere, invece, dichiarata l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di COGNOME NOME, perché il reato è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023
Il Consigli GLYPH estensore
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