Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità. letta la memoria della difesa dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 25 ottobre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Locri del 7 febbraio 2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 646 cod.pen. confermando l statuizioni civili dell’impugnata sentenza.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: omess valutazione dei rilievi difensivi, illegittimità della motivazione, manifesta illogicità ed ap della motivazione, travisamento della prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, secondo l’interpretazione di questa Corte di cassazione la previsione di cui all’ar 578 cod. proc. pen. – per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dich
l’estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della s concernono gli interessi civili – comporta che i motivi di impugnazione dell’imputato essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcim del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo previsto dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; pertanto, la sentenza di appell compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell’imputato deve essere annulla rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili (Sez. 6, n. 16155 del 20/0 255666 – 01). Il principio secondo il quale il giudice di appello che dichiara la prescri ai fini della conferma delle statuizioni civili, compiutamente esaminare i motivi di risulta ribadito da altra e più recente pronuncia secondo cui il giudice di appello, ne una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame pro dall’imputato sul capo o punto della sentenza relativo all’affermazione di responsabili di decidere sull’impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi s deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia dipendenza dal capo o dal punto impugnato (Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017 Rv. 270322 –
Ne consegue pertanto affermarsi che nel caso in esame ha errato il giudice di appe dichiarava la prescrizione e confermava le statuizioni civili:
-nel ritenere quale parametro decisivo a fondamento di tale conferma dell sussistenza di “prova incontrovertibile dell’innocenza dell’imputato”;
-nel motivare sulle plurime doglianze proposte con l’atto di appello facendo rife soltanto ad “un concludente quadro probatorio riassunto nella sentenza di primo gr
Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata sentenza deve essere annullata co al giudice civile competente in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giud competente per valore in grado di appello.
Roma, 21 novembre 2023
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IL PRESIDENTE
NOME COGNOME