Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1170 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1170 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile nel procedimento a carico di
COGNOME NOMECOGNOME nato ad Ariano Irpino il 27 dicembre 1966; COGNOME NOMECOGNOME nata ad Ariano Irpino il 4 marzo 1948; avverso la sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento agli effetti civili; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che si riporta al ricorso e deposita nota spese;
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice di appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Ariano Irpino, dichiarava la prescrizione del reato di cui all’art. 582 cod. pen. in relazione al quale l’imputata, NOME COGNOME era stata condannata in primo grado.
Propone ricorso per cassazione la parte civile deducendo, a mezzo di un unico motivo di censura, inosservanza di norma processuale (in relazione all’art. 578 cod. proc. pen.) nella parte in cui il Tribunale, dichiarando la prescrizione, avrebbe omesso di pronunciarsi sull’impugnazione proposta ai fini civili, così travolgendo tutte le relative statuizioni emesse in primo grado.
Il 23 novembre 2023, l’avv. NOME COGNOME ha depositato, nell’interesse dell’imputata, una memoria con la quale si chiede rigettarsi il ricorso e il successivo 27 novembre 2023, l’avv. NOME COGNOME nell’interesse della parte civile ricorrente, ha depositato una memoria con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, nel dichiarare la prescrizione, si è limitato a rilevare il decor del termine prescrizionale e l’assenza di elementi dai quali dedurre, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estraneità dell’imputata rispetto al fatto contestato omettendo ogni positiva valutazione in ordine all’impugnazione proposta in relazione alle statuizioni civili.
Viceversa, essendo costituita la parte civile, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il merito dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., senza arrestarsi alla sola sostanziale applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2 (correlato al criterio dell’evidenza della prova liberatoria verso una delle formule assolutorie in esso previste).
Omettendo di confrontarsi con le doglianze e i rilievi difensivi formulati con i motivi di appello, non ha dato risposta, ai fini civili, alle censure rivolte a de sentenza con il gravame di merito e che, non dichiarate né implicitamente ritenute inammissibili, dovevano formare oggetto, di specifico apprezzamento in coerenza con la stessa funzione di controllo devoluto al giudice superiore, attraverso il giudizio di impugnazione (Sez. 1, n. 42039 del 14/01/2014, COGNOME, Rv. 260508, in motivazione).
Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 29 novembre 2023
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