Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12208 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME CODICE_FISCALE nato il 25/09/1978
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la condanna da questi riportata in primo grado in ordine al reato di associazione per delinquere (esclusa l’aggravante di cui all’art. 4 della legge 146 del 2006) e del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, dichiarando il non doversi procedere in relazione al primo per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è articolato in un unico motivo con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’omessa dichiarazione di prescrizione altresì del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (capo H). Secondo il giudice di appello, infatti, il delitto in questione, aggravato ai sensi dell’art. 4 della legge 146 del 2006, non si sarebbe prescritto prima del decorso di anni undici e mesi tre decorrenti dal 12 febbraio 2013. Secondo la difesa, tuttavia, l’esclusione dell’aggravante in relazione all’art. 416 cod. pen. escluderebbe a monte la sua applicabilità al delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Il motivo è fondato.
In effetti, secondo giurisprudenza consolidata, i fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di un’organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, COGNOME, Rv. 285702 – 02).
Nella specie, già il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza di tale aggravante con riguardo al reato di cui all’art. 416 cod. pen. (pag. 13 della sentenza impugnata), di tal che non poteva esserne ritenuta l’esistenza con riguardo al reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., come invece erroneamente ha fatto la Corte territoriale.
Conseguentemente, il reato risulta prescritto.
Commesso in data 12 febbraio 2013, il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen., in assenza di aggravanti, è punito con la reclusione inferiore nel massimo ad anni sei. Non registrandosi cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, e risulta quindi spirato nell’agosto del 2020.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data 12 agosto 2020.
P. Q. M.
Esclusa l’aggravante di cui all’art. 4 legge 146/2006, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo H è estinto per prescrizione.
Così deciso il 15 gennaio 2025.