Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23328 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23328 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Laterza il 17/05/1949
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste 1’11/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori di fiducia de imputato, che hanno concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 316 ter cod. pen. contest NOME (fatto commesso il 12.10.2011).
La sentenza del Tribunale, emessa – ai sensi dell’art. 531 cod. proc. pen. – nel corso della istruttoria dibattimentale dopo avere escusso le sole prove a carico, è stat pronunciata all’udienza del 7 maggio 2019, sentite le parti, che hanno rispettivamente concluso.
Il Tribunale, per escludere il proscioglimento nel merito, ha fatto riferimento a elementi di prova acquisiti, cioè alle risultanze delle sole prove a carico.
La Corte di appello, ricostruito il processo e il contenuto dell’atto di impugnazione, descritto le evidenze istruttorie acquisite e ha affermato che, in presenza di un reat estinto per prescrizione a cui l’imputato non abbia rinunciato, l’assoluzione nel merit può conseguire solo se sussistono in modo evidente e non contestabile elementi idonei ad escludere la sussistenza del reato.
Nel caso di specie, ha spiegato la Corte di appello, proprio l’esistenza di elementi d “dubbio” sulla innocenza dell’imputato, impedirebbe di pronunciare una sentenza di assoluzione; si è aggiunto che diverso sarebbe stato l’esito del processo in caso di rinuncia alla prescrizione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di plurime disposizioni di legge.
Si ricostruisce lo sviluppo del processo e si premette che con l’atto di appello si e evidenziato come, già dalle produzioni documentali e dalle deposizioni assunte, emergesse l’evidenza della insussistenza delle accuse, derivanti dalla deposizione del teste d’accusa, il maresciallo COGNOME.
La Corte, valorizzando proprio il contenuto di detta deposizione, avrebbe erroneamente sostenuto che, sulla base di essa, vi fossero elementi a sostegno della ipotesi accusatoria.
Il teste, in particolare, aveva riferito dell’esito dell’accesso ispettivo eseguito p la società RAGIONE_SOCIALE di cui l’imputato era rappresentante legale, volt controllare l’esito del contributo richiesto e ottenuto e rispetto al quale erano s riscontrate alcune discordanze nelle voci di costo; in particolare, l’attenzio investigativa si era appuntata:
sulle spese di consulenza, fatturate e contabilizzate per il contributo senza, tuttavia, elaborati a sostegno e con consulenti che “non parevano avere profili di professionali compatibili con il progetto competitivo presentato”;
b) sulle spese di personale, di cui sarebbe stata dichiarato falsamente l’utilizzo per attività di ricerca.
Sulla base di detto quadro di riferimento, assume l’imputato che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, i motivi di appello imponevano ictu °cuii il proscioglimento.
Si era infatti sottolineato come i dipendenti escussi avessero riferito di aver svolt oltre alle ordinarie occupazioni, anche attività di ricerca su materiali e tecnologie e co il Tribunale fosse incorso in un travisamento del concetto stesso di “ricerca industrial applicata”, prestando fede alle erronee valutazioni del teste a carico, NOME COGNOME secondo cui, invece, l’attività di ricerca non poteva essere svolta dal personale dipendente della società.
Tali affermazioni, precluse, in quanto valutative, al testimone COGNOME, sarebbero state appunto smentite dalle dichiarazioni dei dipendenti.
Dunque, a fronte di una testimonianza di carattere valutativo offerta dall’ufficia della Guardia di finanza, come tale illegittima e non utilizzabile per violazione degli a 191 – 194 cod. proc. pen., vi sarebbero state quattro testimonianze a discarico, dimostrative della insussistenza del fatto.
La Corte avrebbe erroneamente ritenuto la situazione dubbia, non cogliendo la inutilizzabilità delle valutazione dell’ufficiale di polizia giudiziaria.
Considerazioni non diverse sono compiute con riguardo al tema delle consulenze, in relazione alle quali la prospettazione d’accusa sarebbe stata sorretta sempre solo dalla dichiarazioni del maresciallo, che avrebbe disconosciuto l’attività prestata da quattr consulenti, due dei quali, invece, avevano confermato l’attività svolta in favore del società; l’effettività della attività sarebbe stata comprovata anche dalle produzio documentali.
Anche sul tema, dunque, a fronte di una testimonianza valutativa – e quindi inutilizzabile – vi sarebbe la prova della insussistenza del fatto.
Rispetto a tali questioni, rappresentate con l’atto di appello, la risposta della Cor sarebbe stata sostanzialmente elusiva
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge.
Il tema attiene alla interruzione della istruttoria dibattimentale – prima d assunzione delle prove a discarico – per dichiarare immediatamente la estinzione del reato; nella specie, si assume, sarebbe stato violato il diritto di difendersi provando e presunzione di innocenza.
Sul tema, si richiamano i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 12283 del 25/01/2005, COGNOME, secondo cui l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere autonomo e ulteriore rispetto a quello riconosciuto dalle singole norme che regolano l’epilogo proscioglitivo delle varie fasi e dei diversi gradi di giudiz ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice, il quale, di fronte ad un riconosciuta causa di non punibilità, deve adottare la corrispondente decisione allo stato degli atti, senza che possa trovare spazio una qualsiasi attività non essenziale.
Sostiene l’imputato, dunque, che il giudice non potrebbe proseguire l’attività istruttoria per accertare cause di proscioglimento più favorevoli all’imputato, ma a tempo stesso non sarebbe esonerato dall’accertare in positivo le condizioni di una sentenza di condanna, rispetto alla quale far prevalere la causa estintiva del reato.
Il giudice, cioè, potrebbe non proseguire l’attività istruttoria al termine d assunzione delle prove a carico – senza quindi dare corso a quelle richieste dalla difesa – solo se convinto della sufficienza degli elementi raccolti per fondare un’affermazione di responsabilità; solo ciò consentirebbe poi di far prevalere la causa estintiva del reato
Questa ricostruzione, si aggiunge, consentirebbe di attribuire tutela, sia pur minimale, al diritto di difesa e alla presunzione di innocenza.
Dunque, nei casi, come quello in esame, in cui vi è un dubbio sulla responsabilità, non sarebbe consentito interrompere l’accertamento per dichiarare l’estinzione del reato; la Corte avrebbe certificato l’esistenza di dubbi, cioè di elementi insufficient l’accertamento di responsabilità, con la conseguenza che, non proseguita l’istruttoria, avrebbe dovuto assolvere l’imputato (si richiama Corte cost. n. 91 del 1992).
2.3. Con il terzo motivo di deduce violazione di plurime disposizioni di legge.
La prescrizione, al momento in cui il processo fu interrotto, non sarebbe stata compiuta; non si sarebbe tenuto conto che il processo, all’udienza preliminare del 20/06/2017, fu rinviato al 7/11/2017 per un legittimo impedimento del difensore, con conseguente sospensione del corso della prescrizione.
Si aggiunge che all’imputato era stata contestata la recidiva reiterata e specifica, no indicata in sentenza ma riportata nella richiesta di rinvio a giudizio.
2.4. Con il quarto motivo si chiede alla Corte di sollevare la questione di legittim costituzionale dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 comma 2, 27, comma 2, 111 e 117 Cost. con riferimento anche agli artt. 5 Cedu e 14 e 3 Patto Internazionale dei diritti civili e politici.
Secondo l’imputato, qualora la Corte non ritenesse di condividere l’interpretazione di cui si è detto – dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., la decisione della Cort di appello, confermativa della scelta del Tribunale di interrompere l’istruzion dibattimentale prima della assunzione della prova a discarico per giungere ad una immediata declaratoria di estinzione del reato pur in presenza di un compendio probatorio dubbio, renderebbe rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale indicata.
La soluzione adottata dalla Corte di appello costringerebbe infatti l’imputato a rinunciare alla prescrizione per non essere privato del suo diritto alla assunzione de mezzi di prova necessari per dimostrare la propria innocenza.
Condizionare la prevalenza del proscioglimento nel merito, rispetto alla causa di estinzione del reato, alla verifica dell’evidenza della prova raccolta nel corso de istruttoria dibattimentale – interrotta proprio per effetto del decorso del termin prescrizione – costituirebbe un punto di arresto della valorizzazione del favor innocentiae.
La ragionevole durata del processo e il correlato principio di economia processuale, si argomenta, potrebbero essere valorizzati solo a condizione che lo svolgimento processuale rispetti i principi del giusto processo (Corte cost. 317 del 2009)
2.5. Con il quinto motivo si chiede di rinviare in via pregiudiziale alla Corte di giust dell’unione europea per l’esame della seguente questione:
“se la previsione dell’art. 6 par. 2 della Diretiva Ue 2016/343 debba essere intesa nel senso che ogniqualvolta l’istruttoria dibattimentale faccia sorgere dubbi in ordine al colpevolezza dell’imputato, come nel caso di specie, il giudice sia tenuto ad assolvere con la formula più ampiamente liberatoria di merito sebbene concorra una causa di estinzione del reato, così superando il limite imposto dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con il riferimento all’evidenza della prova della innocenza”
Il tema attiene all’art. 6 par. 2 della direttiva UE 2016/343 del Parlamento e de consiglio del 9 marzo 2016 secondo cui “gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta”
Si tratta di un principio collegato alla considerazione (punto 22 del considerando Direttiva) che “l’onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe all pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato e imputato”.
Il legislatore con il d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188 non avrebbe dato attuazione all’art. 6 par 2 della direttiva in questione sul presupposto che l’ordinamento interno si già adeguato agli standard di garanzia euro-unitari.
Il caso in esame dimostrerebbe invece il contrario, atteso che proprio l’interpretazione dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. si porrebbe in aperto contrasto con l’art. 6 par 2 della Direttiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In punto di fatto non è in contestazione che il Tribunale, dopo aver assunto la prova a carico, all’udienza del 7 maggio 2019, senza completare l’istruttoria dibattimentale, abbia dichiarato estinto per prescrizione il reato in assenza” in termin di evidenza” di “elementi tali da consentire di pervenire ad un proscioglimento nel merito dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.2. c.p.p.” (così testualmente il Tribunale).
Il reato è stato ritenuto estinto perché, in ragione del tempo in cui fu commesso 12 ottobre 2011-, sarebbe decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi.
La Corte di appello, a sua volta, ha confermato la decisione del Tribunale sul presupposto che il reato fosse estinto alla data della pronuncia del Tribunale, aggiungendo che “proprio la presenza di elementi dubbi… bisognosi di valutazione nel merito, esclude al sussistenza di quella “evidenza e incontrovertibilità” dell’assenza d elementi di reità a carico dell’imputato idonea a pronunciare una sentenza assolutoria ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.” (così testualmente la Corte a pag. 9 della sentenza impugnata).
Entrambe le sentenze di merito, dunque, sono fondate su un doppio presupposto costitutivo.
Il primo è che il reato fosse estinto per prescrizione alla data del 7 maggio 2019 quando, cioè, fu emessa la sentenza dal Tribunale.
Il secondo è che, in assenza di una rinuncia alla prescrizione, anche la certificazione della esistenza di un dubbio sulla responsabilità dell’imputato impedisca la pronuncia di una sentenza di proscioglimento nel merito.
3. I riferimenti giuridici, pur non espressamente citati dai Giudici di merito, so costituito dai principi consolidati affermati dalle Sezioni unite, secondo cu proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini de statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.
In particolare, è stato chiarito come, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice sia legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, COGNOME, Rv. 221403; Sez. U, n. 35400 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2022, Conti, Rv. 221403, e, più recentemente, Sez. U, n. 36208, del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286880).
Alla luce delle numerose pronunce intervenute sul tema anche da parte della Corte costituzionale (cfr., a mero titolo esemplificativo, Corte cost., sent. n. 5 del 1975, Co cost., sent. n. 200 del 1991, Corte cost. n. 300 – 362 del 1991), esistono consolidati principi.
All’art. 129 cod. proc. pen. si riconoscono due funzioni fondamentali: la prima è quella di favorire l’imputato innocente (o comunque da prosciogliere o assolvere), prevedendo l’obbligo dell’immediata declaratoria di cause di non punibilità “in ogni stato e grado de processo”, la seconda è quella di agevolare in ogni caso l’esito, la definizione del processo, ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato.
Collegata a tali funzione, vi è una terza funzione, consistente nel fatto che l’art. 1 cod. proc. pen. rappresenta, sul piano processuale, la proiezione del principio di legalit stabilito sul piano del diritto sostanziale dall’art. 1 cod. pen.
L’art. 129, si afferma, si muoverebbe nella prospettiva di troncare, di interrompere, allorchè emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e d addivenire immediatamente al giudizio, anche se fondato su elementi incompleti; una prospettiva prevalente anche rispetto al compiuto accertamento della verità da un punto di vista storico.
Più in particolare, si sostiene in modo consolidato, che il principio dell’immediatezz della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, anche se in apparenza può confliggere con l’interesse dell’imputato ad una più ampia possibilità di vedere proseguire l’attività processuale in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, in realtà non mortifica tale interesse (che può trovare sempre sua massima espansione, attraverso la rinuncia alla prescrizione), ma lo contempera, con l’aspetto, non meno rilevante, dell’exitus del processo, quale obiettivo da perseguire.
L’interesse alla sollecita definizione del processo tutelerebbe, cioè, un fondamentale interesse di carattere costituzionale (art 111, comma 2, Cost.) che non potrebbe essere considerato aprioristicamente di rango inferiore rispetto agli interessi dell’imputato, ogni caso, sempre tutelabili.
Si aggiunge che il principio dell’immediata operatività della causa estintiva e, quindi della priorità di essa anche rispetto alle questioni di nullità assoluta, fatto salvo il dell’evidente innocenza dell’imputato, sarebbe frutto di una scelta legislativa che trova la sua ratio nell’intento di evitare la prosecuzione infruttuosa di un giudizio e nella finali di assicurare la pronta definizione dello stesso, evitando così esasperati, dispendiosi e inutili formalismi (cfr. tra le altre, Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, 278870).
Dunque:
si valorizzano i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo per giustificare la regola della prevalenza della immediata declaratoria della estinzione del reato per prescrizione, rispetto al proscioglimento nel merito per insufficienza d prova della responsabilità;
si afferma la sostanziale equiparazione tra evidenza della prova dell’innocenza e mancanza di prova della colpevolezza;
si ritiene che il giudice, in presenza di un reato prescritto, non possa, al di là de ipotesi tipizzate dalla legge, proseguire nell’accertamento del fatto;
si attribuisce alla rinunciabilità della prescrizione un ruolo decisivo per consenti la piena riespansione del diritto di difesa e, in particolare, del diritto alla prova del perseguimento dell’interesse ad un’assoluzione con formula piena nel merito;
si ribadiscono l’assenza di profili di incostituzionalità (disparità di trattam violazione del diritto di difesa, diritto alla prova, presunzione di non colpevolezza) c riferimento all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; detta disposizione, infatti sarebbe adeguatamente bilanciata con la rinunciabilità alla causa estintiva: maturata la prescrizione del reato, ed a fronte della mancanza dell’evidenza della prova dell’innocenza, l’imputato, volendo, può far valere il suo diritto alla rinuncia prescrizione, correndo il rischio consapevole di un verdetto sfavorevole all’esito de richiesto approfondimento.
4. Tale articolato quadro di riferimento pone questioni.
La prima attiene al rapporto tra principio di economia processuale, ragionevole durata del processo e giusto processo.
Senza alcuna pretesa di esaustività, si è fatto notare come il tema della ragionevole durata del processo sia oggetto di due precetti sovraordinati: l’art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge assicura la ragionevole durata » e l’art. par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»
Nella Costituzione il principio della ragionevole durata è espresso come connotato che accompagna un processo svolto nel contraddittorio, davanti ad ungiudice terzo ed imparziale.
Rispetto alla corrispondente formula della Convenzione europea è stata colta una differenza di notevole rilievo: mentre nella prima la garanzia è costruita come un diritt soggettivo, immediatamente azionabile («Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole…»), la disposizione costituzionale impegna «la legge assicura la durata ragionevole ».
Il tema è il valore del principio della ragionevole durata del processo.
La funzione cognitiva del processo, la imparzialità del giudice, il diritto di difesa, s “primari valori di giustizia”; la ragionevole durata svolge in realtà un ruolo diverso per certi versi, sussidiario, perché presuppone l’osservanza delle garanzie primarie; la ragionevole durata del processo, non diversamente dal principio di economia processuale, presuppone cioè l’ossequio e l’osservanza delle garanzie primarie.
Come è stato acutamente osservato “sarebbe assurdo tentare di definire prima una nozione di ragionevole durata, a cui poi adattare le garanzie del “giusto” processo. Anteposta al contesto delle garanzie, l’idea di ragionevole durata risulta assolutamente vuota, capace di sospingere, nella sua arbitrarietà, verso esiti di giustizia sommaria. lo documenta, nella stessa fraseologia dell’art. 111, comma 2, Cost., anche la circostanza che il principio della ragionevole durata sia collocato, in una frase separata
e successiva, dopo i principi del contraddittorio, della parità tra le parti, della terz imparzialità del giudice”.
Occorre dunque individuare, per ciascun valore primario, il nucleo essenziale delle singole garanzie, in relazione al quale, da una parte, declinare la ragionevolezza della durata del processo e, dall’altra, scongiurare abusi.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009, in ambito di restituzione in termini per impugnare, ha testualmente spiegato:
“il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non posso entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace. Una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all’interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall’altr autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata de procedimenti. Un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata.
In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 111 Cost., sia diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24, secondo comma, Cost.: diritti garantit norme costituzionali che entrambe risentono dell’effetto espansivo dell’art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo “
Nel suo significato pregnante, cioè nell’accezione recepita in via normativa e in primo luogo dall’art. 111, comma 1, Cost., il giusto processo non si contrappone dunque al principio di ragionevole durata, ma lo comprende e lo assorbe in un concetto più ampio, insieme ad altri principi.
In tal senso, più recentemente, la Corte costituzionale ha chiarito con la sentenza n. 116 del 2023 come «la nozione di “ragionevole” durata del processo (in particolare penale) sia sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplic – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo ciò che «impone una cautela speciale nell’esercizio del controllo, in base all’art. 111, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l’obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell’accertamento del fatto e dell’eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto de garanzie della difesa, con l’esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. potrà essere ravvisata soltanto allorché l’effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una
specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 12 del 2016, n. 159 2014, n. 63 e n. 56 del 2009) » (sentenza n. 260 del 2020, punto 10.2. del Considerato in diritto).
Si è precisato che la ragionevole durata è declinata dalla Costituzione e dalla CEDU «come canone oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia e come diritto delle parti, comunque correlati ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice imparziale» (sentenza n. 111 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto).
Dunque, il tema non è quello di assicurare in sé la ragionevole durata, non è quello di sacrificare, in nome della ragionevole durata del processo, le garanzie primarie, quanto, piuttosto, quello della verifica del se e in che limiti la durata ragionevole processo possa compromettere il processo giusto e, in particolare, se e come il contenimento dei tempi del processo possa conciliarsi con la qualità della giurisdizione e il diritto di difesa.
Nel dubbio, non vi sono dubbi, prevalgono le garanzie primarie.
L’altro tema su cui riflettere è quello del diritto alla prova e pone anch’e questioni che attengono a come, in nome della ragionevole durata del processo e del principio di economia processuale, possa essere limitato il diritto di difendersi provando nel senso che esso, davanti ad una declaratoria di prescrizione, possa essere esercitato solo dopo aver rinunciato alla prescrizione.
Ci si deve chiedere, in particolare, se la rinuncia alla prescrizione abbia una funzione salvifica e recuperatoria del diritto alla prova anche nei casi in cui, come quello in esame la declaratoria di estinzione del reato sia pronunciata non all’esito dell’assunzione dell prove, ma interrompendo l’istruttoria dopo l’assunzione delle sole prove a carico e, soprattutto, nonostante la certificazione della esistenza di un dubbio sulla responsabilità
Ci si deve chiedere, cioè, se i principi affermati dalle Sezioni unite, in precedenz evocati, siano declinabili allo stesso modo anche quando, come nel caso di specie, da una parte, l’istruttoria sia sincopata in danno dell’imputato in nome dell’obbligo del “immediata” declaratoria della causa di non punibilità, per la mancata assunzione delle prove a discarico, e, dall’altra, vi sia la certificazione da parte degli stessi giud merito della esistenza del dubbio sulla responsabilità dell’imputato.
L’art. 6 della Direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 prevede che:
“Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto de difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile”
Si aggiunge, soprattutto, che “Gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta”
Al considerando 22 della Direttiva, in particolare, si specifica che l’onere della prov della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato o imputato e che la presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa all difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal gi la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell’indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell’importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i me impiegati dovrebbero essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa.
Non è obiettivamente chiaro perché, nella specie, davanti alla certificazione del dubbio non sarebbe “evidente” l’innocenza dell’imputato, che, dovrebbe, quindi, rinunciare alla prescrizione per provare la propria innocenza.
Tale articolato quadro di riferimento pone ulteriori questioni quando, come nel caso di specie, la prescrizione del reato è erroneamente dichiarata.
È in atti la prova che la trattazione del processo prevista per udienza preliminare del 20 giugno 2017 fu differita alla data del 7 novembre 2017 per l’impedimento del difensore dell’ente coimputato, con conseguente sospensione del termine di prescrizione anche per l’imputato (cfr., verbale dell’udienza preliminare del 20 giugno 2017).
Tenuto conto della data di commissione del reato – 12 ottobre 2011 -, il decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi fu quindi sospeso per 139 giorni e il reato si è estinto per prescrizione il 29 agosto 2019, cioè dopo la pronunci della sentenza di primo grado intervenuta il 7 maggio 2019.
Dunque, il Tribunale non poteva sospendere l’assunzione delle prove in ragione della intervenuta prescrizione del reato e, soprattutto, non poteva nemmeno applicare la regola di giudizio di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Non diversamente, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la errata declaratoria di prescrizione e, quindi, applicare la corretta regola di giudizio.
Se il reato non fosse stato erroneamente dichiarato prescritto, già la mera assunzione della prova a carico avrebbe imposto l’assoluzione dell’imputato, attesa l’esistenza di un dubbio ragionevole sulla sua responsabilità, come attestato dalla Corte di appello.
Nel caso di specie, cioè, l’erronea dichiarazione di estinzione del reato ha prodotto, sulla base dei principi in precedenza indicati, un peculiare effetto
in malam partem perché all’imputato, applicando una regola di giudizio non pertinente al caso di specie,
è stato negato un proscioglimento nel merito che, invece, avrebbe avuto diritto di ottenere se il processo fosse stato definito in quel momento e il reato non fosse stato
considerato prescritto.
Il ragionamento probatorio, le regole di giudizio e la decisione giudiziale sono disegnati dalla legge sulla base di principi che caratterizzano il sistema accusatorio e
limiti e i confini di legalità delle operazioni valutative e decisorie del giudice sono fi come già detto, da principi di rango più elevato, di rilievo costituzionale: la presunzion
d’innocenza dell’imputato, da cui consegue che solo sull’accusa grava l’onere della prova, il principio del contraddittorio che origina il dubbio, la motivazione
provvedimenti, l’obbligo di assolvere l’imputato quando non è sufficiente la prova della colpevolezza e il potere di condannarlo solo se ne risulta provata la colpevolezza “al di
là di ogni ragionevole dubbio”.
La regola del ragionevole dubbio è regola di giudizio nel momento decisorio e, nel caso di specie, attesa la errata dichiarazione di estinzione del reato, da una parte, non poteva essere applicata la regola di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., che pure, nel caso di specie, comportava un grumo di specifiche questioni ignorate dai Giudici di merito, e, dall’altra, tornava ad essere applicabile la regola generale, che, presenza di un dubbio sulla responsabilità, imponeva di assolvere l’imputato.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025.