Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21800 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21800 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Verucchio il 28/01/1974
avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, a seguito di annullamento senza rinvio del pronuncia di condanna di NOME COGNOME per il reato di calunnia, avvenuto co sentenza della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 180 del 28 novembre 2017, de
2018, per ragioni processuali, in parziale riforma della sentenza di conda Tribunale di Rimini del 15 dicembre 2011, ha dichiarato non doversi procedere ne confronti dell’imputato per estinzione del reato per intervenuta prescrizione conferma delle statuizioni a favore delle parti civili, da liquidarsi in separa riconoscendo una provvisionale di 3000 euro in favore di ciascuna di queste.
Avverso tale sentenza · ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo de difensore, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizi motivazione, in quanto il danno civile, in assenza di criteri di quantificazion stato accertato sulla base del mero richiamo alla motivazione della sente penale di primo grado e ad un generico danno morale, dunque, senza applicazione delle regole probatorie proprie dell’illecito aquiliano, ex art. 2043 cod. civ., in contrasto con i principi sanciti dalle Sezioni unite (sentenze nn. 22065 del 2 36208 del 2024) e dalla sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale.
Ne consegue che nella specie, ai sensi dell’art. 246 cod.proc.civ., non solo potevano essere utilizzate le testimonianze delle persone offese e andava applic il canone probatorio civilistico del «più probabile che non», ma era stata sval la dichiarazione del testimone della difesa COGNOME.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi d 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
In un recente arresto giurisprudenziale le Sezioni Unite hanno affrontat questione interpretativa riguardante il sindacato del giudice dell’appello ne di impugnazione avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni e dell’intervenuta prescrizione del reato nelle more giudizio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01).
In detta pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che l’unico vinc nascente dalla pronuncia del Giudice delle leggi è che la Corte di appell presenza della prescrizione del reato, non possa limitarsi a prenderne adottando le conseguenti statuizioni civili, ma è comunque tenuta, stant presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insuffic contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito e,
caso, revocando le statuizioni civili. Dunque, la declaratoria di prescrizio reato non equivale, sia pure incidenter tantum, ad affermazione di responsabilità penale.
Fatta questa premessa, va rilevato che nel caso in esame la senten impugnata nel pronunciarsi sulle statuizioni civili, ai sensi dell’art. 578 co pen., ha correttamente applicato i principi enunciati in quanto non si è limi constatare l’avvenuta prescrizione del delitto di calunnia, da ciò face conseguire automaticamente la sussistenza del danno civile, ma, sia pu sinteticamente, ha esaminato in modo completo i motivi di appello escludendo che sussistessero i presupposti per l’assoluzione dell’imputato.
Infatti, la sentenza impugnata, anche con rinvio agli argomenti sviluppati giudice di primo grado, a pag. 2 ha operato una completa valutazione del concordi testimonianze delle persone offese, per come ulteriormente corroborat sia dal teste COGNOME che dalla richiesta di ausilio di altra pattuglia, spiegand il quadro probatorio non risultasse scalfito dalla deposizione del teste della COGNOME e dalla chiamata operata dall’imputato al numero 112 senza che veniss segnalato l’uso di armi da parte dei militari, così da rendere accertato, i suoi elementi, il reato contestato all’imputato.
Il tema posto dal ricorso circa l’obbligo della Corte di merito pena utilizzare le sole regole probatorie e valutative del processo civile, ai f condanna alle relative statuizioni risarcitorie a seguito della declarat prescrizione, è del tutto fuori asse in quanto, nel caso di specie, quantificazione è stata rimessa alla separata sede civile che è tenuta a provv secondo le regole probatorie che gli sono proprie.
In ordine alla censura relativi alla quantificazione della provvisiona richiama l’ultima pagina della sentenza impugnata in cui vi è specifica e cong motivazione sul punto – con valutazione dell’essere le parti civili carabin servizio indagati a seguito della calunniosa denuncia dell’imputato – che cons di confermare l’orientamento di questa Corte, citato puntualmente da requisitoria del Procuratore generale, secondo il quale il motivo si sottrae a censura in sede di legittimità trattandosi di provvedimento che non definisc processo sulla domanda risarcitoria (da ultimo, Sez. 2, n. 904 del 05/12/2 dep. 10/01/2024, Rv. 285723), rientrando nell’ambito del danno prevedibile.
Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e con condanna il ricorrente al pagamento delle spe e process
Così deciso il 12 maggio 2025
La Consigliera estensora
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I esidente