Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25912 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25912 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME Roberto nato a Ponte di Piave il 08/02/1938
avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio in relazione al primo e al terzo motivo di ricorso e l’inammissibilità nel resto;
udito l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. COGNOME COGNOME in difesa di COGNOME Roberto che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con decisione del 29/04/2024, la Corte di Appello di Venezia, su appello proposto dal Pubblico Ministero, in riforma della sentenza di assoluzione n. 1540 del 3/12/2018 pronunciata dal Tribunale di Treviso nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 2 d.lvo n. 74 del 2000, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione, con condanna al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede civile nonché alla rifusione delle spese di patrocinio della parte civile per il primo grado di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza, il COGNOME a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione così articolato.
2.1.Nel primo e nel secondo motivo deduce rispettivamente il vizio di violazione di legge penale e processuale.
In particolare, deduce che la Corte veneziana abbia violato gli artt. 538, comma 1, e 578 cod. proc. pen., condannando il ricorrente al risarcimento dei danni a favore delle parti civili nonostante l’assoluzione pronunciata in primo grado – e, quindi, in violazione del divieto di pronunciare sentenza di condanna a favore delle parti civili ex art. 578 cod. proc. pen. – e nonostante le suddette parti civili non avessero né impugnato la sentenza, sia pure ai soli effettivi civilistici, né si fossero costituite in grado di appello.
2.2.Nel terzo motivo di ricorso propone istanza di correzione dell’errore materiale già presente nella sentenza di prime cure e ulteriormente rilevabile nella decisione della Corte d’appello di Venezia nella parte in cui, a fronte della piena assoluzione de ricorrente dal reato a lui ascritto è stata disposta la revoca di solo uno dei due sequestri preventivi disposti nei confronti del COGNOME, risulta infatti revocato il solo sequestro emesso dal Gip di Treviso in data 11/12/2013 e non l’ulteriore sequestro emesso dallo stesso giudice in data 12/03/2014.
RITENUTO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei termini che seguono.
I motivi relativi alla erroneità delle statuizioni civili sono fondati.
2.1.È insegnamento consolidato di questa Suprema Corte che è illegittima la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata con la sentenza di appello che dichiari, su impugnazione del pubblico ministero, la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione in riforma della sentenza di assoluzione.
Invero, le determinazioni circa le restituzioni e il risarcimento del danno possono essere adottate soltanto nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell’imputato (Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 270992; Sez. 4 n. 14014 del 4/3/2015, COGNOME ed altro, Rv. 263015; Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010, COGNOME, Rv. 248389; Sez. 5, n. 15640 del 11/03/2005, COGNOME, Rv. 232133; Sez. 3, n. 1988 del 1/12/2004, COGNOME, Rv. 230585; Sez. 4, n. 17386 del 20/02/2003, COGNOME, Rv. 224580; Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, COGNOME, Rv. 222426). È infatti chiaro dal tenore letterale dell’art. 578 cod. proc. pen. che la decisione demandata al giudice di appello o alla Corte di cassazione – nei casi in cui si debba dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia – vede un presupposto necessario nella previa condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile.
Tanto discende dal principio per cui il giudice penale può occuparsi dei capi civili soltanto in contestuale connessione con l’affermazione di una responsabilità penale: pertanto nei successivi gradi di giudizio si potranno confermare le disposizioni dei capi della sentenza concernenti l’azione civile nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci si riferisca al giudizio di legittimità), sia stata pronunciata sentenza d
condanna. La ratio di tale disposizione è rinvenibile nella necessità che l’affermazione della responsabilità civile connessa a fatti di reato discenda da un duplice controllo
giurisdizionale positivo circa il riconoscimento della responsabilità penale.
Nel caso in esame, tale duplice filtro non si è sostanziato, poiché il primo grado di giudizio è esitato nell’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” e il processo
di appello ha dichiarato la prescrizione del reato.
1.2 Nemmeno può farsi ricorso al disposto dell’art. 576 c.p.p., che disciplina l’impugnazione della parte civile, prevedendo che questa possa proporre gravame contro
i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile, e – ai soli effetti della responsabilità civile – contro la sentenza di proscioglimento (facoltà da intendersi
pacificamente estesa alla sentenza di assoluzione) pronunciata nel giudizio.
È vero che in tal caso è possibile aggredire una precedente sentenza di assoluzione, ma la deroga è giustificata dall’impulso processuale della parte civile, assente nel caso di
specie, attribuendosi al giudice di appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, solo in tale situazione il potere di decidere comunque ai soli effetti civil
anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (così Sez. Un., n. 25083 del
11/07/2006, COGNOME Rv.233918).
2. In conclusione, preso atto che nel caso in esame la parte civile non ha impugnato l’iniziale assoluzione del COGNOME per insussistenza del fatto, e che la sentenza della Corte di appello ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alle statuizioni civili, che vanno eliminate.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico.
La sola produzione del decreto di sequestro preventivo, infatti, è del tutto insufficiente a fornire a Questo Collegio gli elementi essenziali per una completa comprensione dell’accaduto che, evidentemente, include anche notizie sulle sorti dei sequestri cui si fa riferimento, ferma restando la possibilità di agire in sede esecutiva.
4, Per le ragioni esposte la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili.
nte /
Così deciso in Roma, in data 29/05/2025
Il Consigliere estensore