Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39131 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39131 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 06/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA nel quale sono parti civili: RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 05 marzo 2025 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 26886 del 08 marzo 2024, riformando la sentenza emessa in data 18 febbraio 2019 dal Tribunale di Milano e in accoglimento del concordato proposto ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha prosciolto NOME COGNOME, per sopravvenuta prescrizione, dal residuo reato a lui ascritto, di bancarotta fraudolenta per avere compiuto atti distrattivi e di alterazione delle scritture contabili, agendo quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE dal 16 gennaio 2004 e poi anche socio dal 28 luglio 2005, società ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 26 ottobre 2007.
La Corte di appello ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall., e ha dichiarato maturata la prescrizione alla data del 26 aprile 2020. Ha confermato, però, le statuizioni civili ed ha condannato l’imputato alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in merito all’applicazione della norma di cui all’art. 578 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha errato nel calcolare il termine di prescrizione, con conseguente erronea applicazione della norma di cui all’art. 578 cod. proc. pen. L’errore deriva dall’errata indicazione, nel capo di imputazione, del momento consumativo del reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo A), legato al concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, in quanto la commissione del reato, in caso di società sottoposta a concordato preventivo, decorre non dalla data di omologa di questo, come contestato, bensì dalla data di ammissione, in questo caso il 30 novembre 2006. Tale errore era stato rilevato dal procuratore generale, come risulta dal verbale dell’udienza tenuta il 01 marzo 2022 nel corso del primo giudizio di appello e, con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE, dal verbale dell’udienza del 05 marzo 2025, tenuta nel corso del secondo giudizio di appello. La prescrizione, perciò, deve ritenersi maturata alla data del 30 maggio 2018.
A questo corretto calcolo consegue l’inapplicabilità della norma di cui all’art. 578 cod. proc. pen., perchØ la prescrizione Ł maturata prima della sentenza di primo grado, emessa in data 18 febbraio 2019. La norma, infatti, consente al giudice dell’impugnazione di decidere sulla domanda della parte civile, nonostante la declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, solo quando sia stata già pronunciata condanna dell’imputato in suo favore: la sentenza Sez. U, n. 1008 del 13/07/1998, Rv. 211191 ha affermato l’illegittimità della sentenza di appello che decida su tale domanda, confermando le statuizioni civili, quando la prescrizione risulti maturata prima della pronuncia di primo grado. In un caso simile il giudice di appello Ł tenuto a revocare le statuizioni civili disposte in primo grado, qualunque sia la ragione argomentativa attraverso cui ha ritenuto maturata la prescrizione, come stabilito dalla ulteriore pronuncia Sez. U, n. 39614 del 28/04/2011, Rv. 283670.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perchØ la doglianza sull’intervenuta prescrizione non Ł stata esposta in primo grado nØ nei gradi successivi.
In data 28 ottobre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria, ribadendo che la censura circa l’errata epoca di consumazione del reato Ł stata dedotta quando Ł divenuto rilevante il tema della prescrizione, essendo stata in precedenza censurati i vizi della sentenza relativi all’attribuzione della responsabilità; nel giudizio di rinvio, dopo l’annullamento della sentenza di condanna, lo stesso pubblico ministero ha rilevato l’errore e ne chiesto la modifica, e gli imputati non hanno replicato, concordando di fatto con la sua richiesta. Il giudice di rinvio ha errato nel non rispondere ad essa, nel non correggere l’errore materiale contenuto nell’imputazione e, infine, nel calcolare la prescrizione sulla base della data inesatta di consumazione del reato. Peraltro, la questione Ł divenuta rilevante solo a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall., che ha comportato il maturare della prescrizione già prima della emissione della sentenza di primo grado, con conseguente necessità di revocare le statuizioni penali. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante, il giudice di legittimità può rilevare anche d’ufficio la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente afferma correttamente che, in caso di contestazione di un reato fallimentare commesso nell’ambito dell’amministrazione di una società ammessa al concordato preventivo, la data di commissione del reato non Ł quella di omologa del concordato stesso, bensì quella di ammissione della società a tale procedura. Risale, infatti, alla sentenza Sez. 5, n. 7144 del 07/06/1984, Rv. 165475 il principio secondo cui «La
disposizione prevista dall’art. 236 secondo comma n. 1, legge fallimentare si riferisce anche ai fatti di bancarotta preconcorsuali; nella struttura di tali fattispecie, il decreto di ammissione al concordato preventivo o all’amministrazione controllata assume la stessa funzione ed efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento». Infatti, come nel caso della dichiarazione di fallimento i reati di cui al R.D. n. 267/1942, commessi anteriormente ad essa, si ritengono commessi al momento di tale dichiarazione, così, nei casi di ammissione al concordato preventivo, la funzione di determinare la data di commissione dei reati antecedentemente commessi Ł svolta dal decreto di ammissione alla procedura stessa.
La data di commissione del reato ascritto al ricorrente Ł, dunque, quella del 30 novembre 2006, indicata dal ricorrente, nonchØ dal pubblico ministero nei verbali delle due udienze riportati, per stralcio, nel ricorso stesso.
Dalla data del 30 novembre 2006, pertanto, Ł iniziata a decorrere la prescrizione del reato fallimentare ritenuto sussistente dal giudice del rinvio, quello di cui all’art. 216 legge fall., non aggravato ai sensi dell’art. 219, comma 1, legge fall.
3. Il ricorso, nel contestare la conferma delle statuizioni civili e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, ha ricordato che l’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. prescrive che il giudice di appello, che dichiara estinto il reato per prescrizione, decide l’impugnazione in ordine alle questioni civilistiche solo se nei confronti dell’imputato Ł stata pronunciata condanna sul punto, con la conseguenza che, se la prescrizione era in realtà maturata prima della emissione della sentenza di primo grado, senza che tale causa estintiva venisse rilevata e dichiarata, il giudice di appello non può confermare le statuizioni civili disposte in quella sentenza, nØ può condannare l’imputato, prosciolto dalle accuse penali, al pagamento delle spese in favore della parte civile. Questa Corte, infatti, ha affermato che «In tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di “valutazioni” difformi che la causa estintiva Ł maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute» (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, COGNOME c/Fava, Rv. 283670).
Alla decisione del giudice di appello di ritenere prescritto il reato di bancarotta fraudolenta contestato al ricorrente, a seguito della ritenuta insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall., consegue pertanto la necessità di valutare se la prescrizione fosse già maturata alla data di emissione della sentenza di primo grado, come sostiene il ricorrente, tenuto conto dell’esatto termine di decorrenza della stessa, come determinato al superiore paragrafo.
L’epoca di commissione di tale reato rende applicabile la normativa introdotta dalla legge n. 251/2005: ai sensi dell’art. 157 cod. pen., come modificato da detta legge, il reato si estingue con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, in questo caso pari a dieci anni; l’art. 161 cod. pen., poi, prevede che, in caso di interruzioni nel decorso di detto termine, esso non possa protrarsi per piø di un quarto del tempo indicato dall’art. 157 cod. pen., non sussistendo le ipotesi che la norma stabilisce per una maggiore protrazione. In questo caso, stanti le numerose interruzioni verificatesi, il tempo necessario per il maturare della prescrizione Ł pari a dodici anni e sei mesi, come calcolato nella sentenza impugnata.
Tale periodo di tempo, calcolato dal 30 novembre 2006, si compie alla data del 30 maggio 2019; la diversa data indicata dal ricorrente, quella del 30 maggio 2018, Ł un
evidente errore, in quanto il periodo di tempo trascorso, in quest’ultimo caso, Ł pari solo a undici anni e sei mesi.
Se la prescrizione Ł maturata alla data del 30 maggio 2019, ne consegue che all’epoca di emissione della sentenza di primo grado, il 18 febbraio 2019 come indicato anche nel ricorso (essendo stabilito da questa Corte che «Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa», Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593), il reato non poteva essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Non si Ł verificata, pertanto, la circostanza sopra indicata, di una inapplicabilità dell’art. 578 cod. proc. pen. perchØ il reato si era già estinto al momento della emissione della sentenza di condanna da parte del giudice di primo grado. La sentenza impugnata, nonostante abbia errato nell’individuare la data di commissione del reato e nel calcolare, di conseguenza, la data della sua prescrizione, ha perciò legittimamente confermato le statuizioni civili contenute in quella sentenza e condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti civili.
Il ricorso proposto, pertanto, Ł manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME