Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12223 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Borgomanero il DATA_NASCITA
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 04/04/2023 dalla Corte d’Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dell’NOME, AVV_NOTAIO, che ha conc insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 04/04/2023, la Corte d’Appello di Milano ha – per quant qui rileva – parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di gius emessa dal Tribunale di Milano, in data 14/07/2022, nei confronti di COGNOME NOME
NOME, in relazione ad una pluralità di reati in tema di stupefacenti (as quanto all’COGNOME, ai capi A, G, H, DD, EE, FF, MM; quanto all’NOME, ai capi N, O, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC).
In particolare, la Corte d’Appello ha dichiarato non doversi procedere confronti dell’COGNOME in relazione al reato sub A), estinto per prescrizione mitigato il trattamento sanzionatorio irrogato ad entrambi, confermando nel re
Ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Mancanza di motivazione rispetto ai motivi di appello. In particolar censura la sentenza quanto al capo G), dove la Corte territoriale si era es in termini di certezza sia quanto all’incontro tra cedente e cessionario, sia al significato da dare alla conversazione sul danaro. Quanto al capo H), si ce l’attribuzione al ricorrente NOME responsabilità per la droga in p dell’COGNOME. Quanto al capo DD), si censura la contraddittorietà d ragionamento perché una ulteriore cessione avrebbe aumentato il debito d cessionario. Quanto ai capi EE) e FF), si lamenta il mancato apprezzamento del doglianze sollevate in appello, mentre quanto al capo MM) si critica il tono el NOME motivazione rispetto alla prospettata violazione del bis in idem.
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione dei per prescrizione. Si deduce che per tutte le imputazioni era stata ricono l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73, ad eccezione del capo O che er comunque riqualificato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo: il te massimo prescrizionale doveva quindi essere calcolato, tenuto conto de interruzioni, in sette anni e sei mesi, abbondantemente decorsi. A tale spe riguardo, si osserva che il periodo di sospensione NOME non aveva avuto alcu incidenza sul processo, perché in data 30/01/2020 era stata conferita la p per la trascrizione delle intercettazioni, e i successivi rinvii erano stati d dal mancato completamento delle operazioni peritali.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO sollec una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, per la manifesta infondate quello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e la genericità di quello presentato dall’COGNOME.
Con memoria tempestivamente trasmessa, la difesa COGNOME replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Prendendo le mosse dalla posizione dell’RAGIONE_SOCIALE, deve osservarsi che le censure difensive di omessa motivazione non tengono conto del fatto che
osservazioni svolte dalla Corte territoriale con riferimento ai vari capi di a indubbiamente improntate a sintesi estrema – devono essere let congiuntamente a quanto esposto nella prima parte del provvedimento, dedicat al richiamo di quanto esposto nella decisione di primo grado sia quanto all’or e ai passaggi salienti dell’indagine (pag. 7 segg. NOME sentenza impug dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di COGNOME NOMENOME servizi di o.c.p. intercettazioni da cui era emersa la figura dell’COGNOME anche quale importator ruolo di COGNOME NOME, ecc.), sia quanto alle specifiche imputazioni contestat ciascun imputato (pag. 10 segg.). Tale lettura congiunta dei pass motivazionali consente di ritenere – unitamente al tenore NOME sentenza di grado – che si sia dinanzi ad una “doppia conforme” non illogicamente motivata che i rilievi difensivi abbiano in realtà inteso censurare, inammissibilme questa sede, il merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudic merito.
In particolare, quanto al capo G), deve osservarsi le sintetiche indica censurate dalla difesa, relative al carattere criptico dei riferimenti al ” contenuti nella conversazione valorizzata già dal giudice di primo grado ( risultando che l’COGNOME avesse lavorato nel settore ed essendo i contatti giusti solo dal narcotraffico) devono essere lette unitamente a quanto più diffusam esposto – in ordine al medesimo capo – a pag. 11 NOME sentenza. In quella si è dato conto delle conversazioni tra il ricorrente e NOME (compagna . del COGNOME) relative all’appuntamento tra i due uomini presso l’abitazione di COGNOME, interpretate nel senso di un incontro finalizzat alla consegna di stupefacente così come quelle del giorno successivo, in cui l’A chiede alla donna se il COGNOME avesse lasciato “i documenti” (intesi co corrispettivo in danaro). Nel medesimo contesto, si valorizza poi la richiesta r dalla NOME – venuta a conoscenza dell’arresto del COGNOME e del COGNOME per possesso di stupefacenti – all’RAGIONE_SOCIALE di interessarsi al fine di procur un legale per il proprio compagno (cfr. sul punto anche pag. 18 NOME senten primo grado).
Allo stesso modo, la censura relativa al capo H (per l’attribuzione all’ NOME responsabilità NOME droga trovata all’COGNOME) non tiene adeguato conto quanto più diffusamente esposto a pag. 11 NOME sentenza in ordine ai plu contatti intercorsi tra i due nel giorno dell’arresto dell’COGNOMECOGNOME per conco l’appuntamento e per favorire un contatto diretto tra quest’ultimo e l’emi dell’COGNOME. Il fatto che l’COGNOME sia stato trovato in possesso di 20 grammi cocaina poco dopo l’incontro con l’COGNOME, e perciò sia stato tratto in arresto, tutt’altro che illogica la -decisione di conferma NOME condanna in primo grado (cfr. anche pag. 19 NOME sentenza di primo grado).
Considerazioni analoghe devono essere svolte quanto al capo DD). In particolare, la contraddittorietà che connoterebbe la motivazione NOME territoriale è in realtà insussistente, avuto riguardo alla più diffusa ill
delle risultanze contenuta nella prima parte NOME decisione (pag. 15), dall emerge che l’COGNOME, creditore di COGNOME NOME NOME NOME di Euro 7.000 (conseguente al mancato pagamento da parte dei suoi acquirenti), si era f convincere da un soggetto non identificato a cedere al COGNOME ulterior sostanza al fine di consentire a quest’ultimo, smerciandola, di estinguere il debito (vedi i conseguenti contatti con i “ragazzi” dell’RAGIONE_SOCIALE, ecc.).
Quanto poi ai capi EE) e FF), deve osservarsi che, se è vero che la C d’Appello si è limitata, rispettivamente, ad affermare l’insussistenza di ricostruttive diverse da quella accusatoria, e ad un sintetico richiamo adesi argomentazioni del primo giudice, è anche vero che le doglianze prospettate appello non sono state in alcun modo illustrate nell’odierno ricorso, che pertanto ritenersi sul punto generico. Infine, quanto al capo MM), l’insussis di un bis in idem è adeguatamente motivata dalla esposizione contenuta a pag. NOME sentenza impugnata e a pag. 41 seg. NOME sentenza di primo grado, in c evidenzia che erano stati il COGNOME e il COGNOME ad aver già definito la propria posizione per la vicenda di importazione descritta in quel capo, me oggetto del presente giudizio erano le posizioni di COGNOME e di COGNOME (incontri aeroporto, conversazioni con la “magazziniera” COGNOME, ecc.).
3. Il ricorso dell’COGNOME, esclusivamente volto a sollecitare una declarator intervenuta prescrizione dei reati ascritti, è manifestamente infondato.
Nella prospettazione difensiva (pag. 7 del ricorso), emerge che il ter massimo dei reati ascritti al ricorrente andava individuato nel periodo comp tra il 02/02/2023 (capo N) e il 30/04/2023 (capo CC). Per i reati più remoti N, O, S, T, U, V), il predetto termine risulterebbe anzi scaduto in data an alla emissione NOME sentenza di secondo grado, avvenuta in data 04/04/2023.
Deve peraltro osservarsi che la tesi difensiva, secondo cui il process avrebbe avuto periodi di sospensione NOME prescrizione conseguente a normativa emergenziale relativa al Covid-19, non fa corretta applicazione principi ormai del tutto consolidati in materia.
Viene in particolare in rilievo l’insegnamento delle Sezioni Unite di qu Suprema Corte, secondo cui «in tema di disciplina NOME prescrizione a segu dell’emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine pe complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall’art. 83, comma 4, del marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compre 9 marzo all’il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse previ decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02).
La necessità di fare applicazione di tale principio, nella fattispecie in appare pacifica. Dall’esame del fascicolo processuale (effettuato da qu Suprema Corte in considerazione NOME tipologia di censura prospettata), eme infatti che, all’udienza del 30/01/2020, il Tribunale di Milano aveva confer
incarico peritale per la trascrizione delle conversazioni intercettate, e che aveva chiesto un termine di giorni sessanta a decorrere dall’inizio delle oper peritali, fissato per il 07/02/2020 (cfr. il verbale d udienza).
È dunque evidente che, nel periodo indicato dal legislatore e pres considerazione dal Supremo Consesso, vi è stata la decorrenza di un termi processuale: si segnala poi, ad abuntantiam, che il Presidente del Collegio aveva disposto il rinvio “fuori udienza” di tutti i processi – compreso quello che qu – fissati fino a tutto il 11/05/2020 (cfr. il decreto 20/04/2020, allegato agli atti).
Da tutto ciò consegue che, tenendo conto del periodo di sospensione del prescrizione correlato all’emergenza pandemica, il termine massimo prescriziona relativo a tutti i reati contestati all’NOME è spirato in data successiva all’ NOME sentenza d’appello: la doglianza prospettata in ricorso è pe manifestamente infondata.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle processuali e NOME NOME di Euro tremila in favore NOME RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e NOME NOME di Euro tremila in favore NOME RAGIONE_SOCIALE d Ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2023
Il Consiglire stensore
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Il Presidente