Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6970 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6970 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Cina il 22/08/1988
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena e dichiarazione di inammissibilità nel resto.
Il 24 gennaio 2024 il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME trasmetteva memoria con la quale insisteva per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari confermava la condanna di NOME COGNOMEa) per il reato previsti dall’art. 474 cod. pen. perché deteneva per la vendita cinquecento paia di scarpe
riproducenti fedelmente il “modello” delle calzature a marchio “RAGIONE_SOCIALE“, (b) per la correlata ricettazione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. con i primi due motivi, violazione di legge (art. 474 cod. pen.) e vizio d motivazione: il capo di imputazione faceva riferimento alla vendita di “modelli” registrati a marchio “RAGIONE_SOCIALE” e non alla contraffazione di “marchi”; peraltro con l’atto d’appello la ricorrente aveva allegato che sulle scarpe sequestrate non sarebbe stata apposta alcuna dicitura riferibile, o confondibile, con quella originale, come emergerebbe dalla deposizione del teste COGNOME; in sintesi si deduceva che l’assenza del “marchio” sulle calzature non consentiva di ritenere integrato il reato previsto dall’art. 474 cod. pen.;
2.2. con il terzo motivo, violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ricettazione: la mancata integrazione del reato presupposto renderebbe insussistente anche il reato di ricettazione;
2.3. con l’ultimo motivo, violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 collegio ritiene che il ricorso non sia manifestamente infondato, nella parte in cui rileva un vizio di motivazione in ordine in ordine alla possibile incidenza della contraffazion sui “modelli” (sempre che questi risultino registrati) e non sui “marchi”, che non risultavano apposti sulle calzature.
Nel caso in esame il capo di imputazione, come anche la sentenza impugnata, fanno riferimento all’imitazione dei modelli, senza specificare se gli stessi fossero registrati sentenza rileva invece la contraffazione del marchio, anch’essa contestata dal ricorrente, in quanto il marchio rinvenuto sarebbe “assonante”, ma non “coincidente” con quello tutelato). Il Collegio rileva che l’art. 474 cod. pen. tutela i marchi o altri segni dis registrati, sicché l’incertezza sulla registrazione del modello imporrebbe un approfondimento impedito dal decorso del termine di prescrizione.
La non manifesta infondatezza delle doglianze proposte consente di ritenere incardinato il rapporto processuale e, conseguentemente, impone di rilevare il decorso del termine massimo di prescrizione per entrambi i reati contestati (ovvero il 15 marzo 2022 per il reato previsto dall’art. 474 cod. pen. ed il 15 novembre 2024 per il reato previsto dall’art. 648 cod. pen.).
Si ribadisce, infatti, che solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta all mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi impedisce il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione, e preclude la possibilità di rilevare, e dichiarare, le cause di non punibilità a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 11.11.1994, dep. 1995, COGNOME, Rv 199903; Sez. U., n. 32 del 22.11. 2000, D.L. rv 217266).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso, il giorno 29 gennaio 2025.