Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13223 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 12/05/2023 dalla Corte d’Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all’importo della confisca per equivalente con rideterminazione dell’importo stesso, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato alle conclusioni del ricorso chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/05/2023, la Corte d’Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Brescia, in data 11/05/2022, con la quale COGNOME NOME era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta a lei ascritt
Oggi,
-2 APRI 2024
per gli anni di imposta 2010 e 2011, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la Corte d’Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per il reato commesso per l’anno di imposta 2010, ormai estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena e la relativa confisca per equivalente, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla conferma della condanna per l’anno di imposta 2011. Si deduce che il difensore aveva aderito all’astensione di categoria all’udienza del 31/03/2021, e tale circostanza, costituendo legittimo impedimento, avrebbe dovuto comportare una sospensione della prescrizione per un tempo non superiore a sessanta giorni, con conseguente decorso del termine massimo prescrizionale anche quanto alla residua imputazione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’importo della confisca per equivalente determinato per l’anno di imposta 2011. Si deduce che era stato illegittimamente ricompreso, in tale importo, l’imposta evasa corrispondente alle fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse dalla OTELLO INGROSSO: per tale imputazione, l’imputata era stata infatti assolta dal giudice di primo grado, perché tali fatture non erano confluite nelle dichiarazioni presentate per gli anni di imposta 2010 e 2011.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rideterminazione dell’importo nella misura indicata dalla difesa, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dell’imputato ribadisce le proprie conclusioni, sollecitandone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Questa Suprema Corte ha invero chiarito, con indirizzo interpretativo ribadito anche in tempi recentissimi, che «l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.» (così da ultimo Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 – 01).
3. E’ invece fondato il secondo motivo.
Come sottolineato dallo stesso AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella propria requisitoria, nella rideterminazione dell’importo della confisca per equivalente (in conseguenza della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, quanto all’anno di imposta 2010), la Corte d’Appello ha erroneamente preso in considerazione anche gli importi corrispondenti alle fatture apparentemente emesse dalla OTELLO INGROSSO: è invero pacifico che tali fatture non erano confluite nelle dichiarazioni presentate, per gli anni di imposta 2010 e 2011, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riferibile alla ricorrente (cfr. sul punto pag. 5 della sentenz impugnata).
La fondatezza della censura impone peraltro di prendere atto del decorso del termine massimo prescrizionale, alla data odierna, anche per l’anno di imposta 2011. Deve essere infatti ribadito, in questa sede, l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna oggettivamente cumulativa, raccoglimento o il rigetto del motivo di ricorso relativo al “punto” della decisione concernente la confisca per equivalente determina, attesa la natura sanzionatoria della predetta misura, l’utile decorso del termine di prescrizione dei reati che ne costituiscono il fondamento e la conseguente estinzione degli stessi quando il termine prescrizionale si sia esaurito prima della sentenza di legittimità» (Sez. 5, n. 27945 del 12/05/2023, Sammarini, Rv. 284912 – 02).
Dalle considerazioni fin qui svolte consegue, da un lato, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il residuo reato ascritto alla ricorrente estinto per intervenuta prescrizione.
D’altro lato, deve in questa sede disporsi la revoca della confisca, in ossequio all’insegnamento del Supremo Consesso secondo cui «la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023′ Esposito, Rv. 284209 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Revoca la confisca.