Prescrizione e Bancarotta: La Cassazione Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro ordinamento: l’estinzione del reato per prescrizione. Questo caso, riguardante una condanna per bancarotta fraudolenta documentale, dimostra come il decorso del tempo, unito a precise regole procedurali, possa condurre all’annullamento di una sentenza di condanna, anche quando il ricorso verteva su altri aspetti. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Un imprenditore veniva condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta documentale ai danni di una società dichiarata fallita il 28 ottobre 2009. Un’altra accusa di bancarotta, relativa a una diversa società, era già stata dichiarata prescritta in appello. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando, tra le altre cose, il mancato accoglimento di una richiesta relativa alla sanzione applicata.
La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la prima sentenza, aveva confermato la condanna per l’episodio di bancarotta documentale. Tuttavia, non aveva fornito una risposta adeguata a uno specifico motivo di ricorso, un’omissione che si è rivelata decisiva per l’esito del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Prescrizione
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato d’ufficio una questione dirimente: il decorso del termine massimo di prescrizione. I giudici hanno proceduto a un calcolo meticoloso, partendo dalla data di commissione del reato (identificata nel giorno successivo alla dichiarazione di fallimento, ovvero il 29 ottobre 2009).
Al termine di base di 12 anni e 6 mesi, la Corte ha sommato tutti i periodi in cui il processo era stato sospeso a causa di rinvii richiesti dalla difesa. Il totale di queste sospensioni ammontava a 2 anni, 6 mesi e 1 giorno. Sommando questi periodi al termine base, è emerso che il tempo massimo per perseguire il reato era scaduto il 28 ottobre 2024, ben prima della data dell’udienza in Cassazione.
Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto dell’estinzione del reato. La sentenza di condanna è stata quindi annullata senza rinvio, ponendo fine al procedimento giudiziario.
Prescrizione e Proscioglimento nel Merito: L’Insegnamento delle Sezioni Unite
Un punto fondamentale chiarito dalla sentenza riguarda il rapporto tra la prescrizione e la possibilità di un’assoluzione nel merito. La difesa, infatti, auspicava un esito più favorevole. La Corte ha però richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 35490/2009), secondo cui, in presenza di una causa estintiva come la prescrizione, il giudice può pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito solo a una condizione molto stringente.
Questa condizione è che le prove dell’innocenza dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, tanto che la valutazione del giudice sia una mera ‘constatazione’ evidente ictu oculi (a colpo d’occhio), senza necessità di alcun approfondimento. Nel caso specifico, le lamentele dell’imputato riguardavano il profilo sanzionatorio e non elementi che dimostrassero palesemente la sua innocenza. Pertanto, la Corte ha applicato la causa estintiva senza poter entrare nel merito della colpevolezza.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è prettamente giuridico-matematica. Una volta accertato che il termine di prescrizione era decorso, ogni altra valutazione diventava secondaria. La Corte ha il dovere di rilevare d’ufficio la presenza di una causa di estinzione del reato in ogni stato e grado del procedimento. La mancata risposta della Corte d’Appello a un motivo di ricorso ha permesso alla Cassazione di esaminare nuovamente gli atti, ma l’esito è stato determinato non da quel motivo, bensì dalla constatazione oggettiva del decorso del tempo. La decisione si fonda sull’applicazione rigorosa della legge, che stabilisce limiti temporali precisi all’esercizio dell’azione penale a garanzia della certezza del diritto e del diritto dell’imputato a un processo di ragionevole durata.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce con forza il ruolo centrale della prescrizione nel sistema penale. Essa agisce come un meccanismo di chiusura che impedisce la prosecuzione di processi oltre un limite temporale ragionevole. La decisione sottolinea inoltre che la via per un’assoluzione nel merito, quando il reato è già prescritto, è estremamente stretta e percorribile solo in casi di innocenza palese. Per gli operatori del diritto, questo caso è un monito sull’importanza di monitorare costantemente i termini di prescrizione e sulla limitata possibilità di ottenere un proscioglimento più favorevole una volta che tali termini siano spirati, a meno di prove schiaccianti e immediatamente disponibili.
Quando un reato si estingue per prescrizione?
Un reato si estingue per prescrizione quando, dalla data in cui è stato commesso, è trascorso il tempo massimo previsto dalla legge senza che sia intervenuta una sentenza definitiva. A questo tempo base vanno sommati eventuali periodi di sospensione del processo, come quelli causati da rinvii su richiesta della difesa.
Se un reato è prescritto, l’imputato può essere comunque assolto nel merito?
Sì, ma solo a condizioni molto rigide. Secondo l’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice deve assolvere nel merito anche se il reato è prescritto, ma soltanto se l’innocenza dell’imputato risulta in modo evidente e inconfutabile dagli atti processuali (‘ictu oculi’), senza che sia necessario alcun approfondimento o ulteriore accertamento.
Cosa significa ‘annullamento senza rinvio’?
È una decisione della Corte di Cassazione che annulla la sentenza di un giudice precedente e chiude definitivamente il caso. Non si avrà un nuovo processo (rinvio) perché la Corte ha risolto la questione di diritto in via definitiva, come nel caso in cui accerti l’avvenuta prescrizione del reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36124 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36124 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il non doversi procedere confronti del ricorrente per il reato di bancarotta commesso il 04/04/2008 ai danni della RAGIONE_SOCIALE per intervenuta prescrizione, confermando, per il resto, la condanna del Li in ordine all’ulteriore reato di bancarotta fraudolenta documentale ai danni della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 28/10/2009.
Il ricorso non è manifestamente infondato in quanto effettivamente la Corte di appello non ha dato riscontro al motivo aggiunto che invocava la sostituzione della pena, sicché l sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il 28/10/2024, una volta spirato il termine di 12 anni e 6 m decorrente dalla data di commissione del fatto (29/10/2009), cui vanno aggiunti i periodi sospensione della prescrizione, pari a complessivi anni 2, mesi 6 e giorni 1:
Dal 12 novembre 2018 al 23 settembre 2019, per rinvio su istanza della difesa (gg. 315);
Dal 23 settembre 2019 al 13 maggio 2020, per rinvio su istanza della difesa (gg. 233);
Dal 27 aprile 2022 al 30 gennaio 2023, per rinvio su istanza della difesa (gg. 278);
Dal 23 maggio 2024 al 20 giugno 2024, per rinvio su istanza della difesa (gg. 27);
Dal 20 giugni 20242 al 10 ottobre 2024 per legittimo impedimento del difensore (gg. 28).
Va nel contempo sottolineato che non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimat pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocuii, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze formulate, lungi dall’evidenziare elementi di per sé stessi direttame indicativi della insussistenza del reato addebitato, riguardano il profilo sanzionatorio, don giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
Rilevato, pertanto, che la sentenza di secondo grado deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 24 settembre 2025