Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROVATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
33-19381/2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, COGNOME, Rv. 284154);
che, nella specie, la durata del periodo di sospensione del corso della prescrizione, relativo all’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze, deve essere calcolato dal 9 luglio 2019 al 26 maggio 2020 e, dunque, il reato non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata;
che, inoltre, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizion maturata successivamente alla data della sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
ritenuto che il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione divers da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, no sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.