Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45259 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45259 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Sant’Arcangelo il 24/08/1965
avverso la sentenza emessa il 17/10/2023 dalla Corte di appello di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;” lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai fatti di peculato contestati ai capi a 6) – a 7), per essersi i reati estinti per prescrizione.
All’imputato si contesta di essersi appropriato, in concorso con il curatore, dell somme di euro 2.355.609 e di euro 32.439. 25 dalla massa attiva del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE.a
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità.
Il tema attiene alla testimonianza – ritenute decisiva – dell’ufficiale di pol giudiziaria Trapanese su quanto appreso da alcuni soggetti escussi a sommarie informazioni; sulla richiesta di escussione della fonte primaria, il Tribunale, co l’ordinanza del 18.5.2021, dopo aver ricondotto la domanda all’art. 507 cod. proc. pen., si era riservato ma poi non avrebbe assunto nessuna decisione.
Assume l’imputato che con l’appello fosse stata specificamente dedotta la questione della violazione della ordinanza dell’art. 195 cod. proc.pen., avendo il teste riferito su dichiarazioni rese da soggetti sentiti ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen.
Dunque, un rifermento errato all’art. 507 cod. proc. pen., recepito a sua volta in modo errato dalla Corte di appello.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il delitto di peculato.
Nel separato giudizio, il compartecipe sarebbe stato assolto dal delitto di peculato avendo ritenuto la Corte di appello configurabile il diverso delitto di truffa.
Il curatore, si assume, ai sensi degli artt. 31-34 della legge fallimentare non avrebbe mai la disponibilità delle somme della massa fallimentare se non a seguito della autorizzazione del giudice e nel processo non sarebbe stato accertato se la condotta appropriativa sia stata posta in essere prima o dopo aver ottenuto la disponibilità delle somme.
I fatti al più dovrebbero essere ricondotti al delitto di truffa.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione all’affermazione della Corte relativa alla dedotta nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale il 22.11.2021 con cui fu revocata l’ammissione dei testi della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.
Le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che / all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità.
In particolare, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimat a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, l commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con
qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274).
In tale quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro struttur inamnnissibilità perché non consentono di rilevare, attraverso una operazione meramente constatativa, l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato: sono state dedotte, infatti, questioni attinenti alla formazione della prova, alla esatta ricostruzi dei fatti, a invalidità processuali che implicano una necessità di accertamento e di valutazione incompatibile con lo stato del procedimento e che, peraltro, la parte avrebbe potuto richiedere rinunciando alla causa estintiva del reato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere
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Il Presidente