Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26401 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26401 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’08/05/2023 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio; letta le note conclusive formulate in data 27/02/2024 dall’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza con l quale la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Ge ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di falso in attestazioni e rel cui all’art. 236-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e lo ha condannato alla pena di anni quattr reclusione ed euro 34.000,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della curate fallimentare, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato e ha revocato statuizioni civili.
Con il primo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la co territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescri del reato, senza considerare che, in ragione della mancanza di un idoneo compendio istruttorio, si e accertato, ai fini civili, il difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del reato.
Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la cor d’appello ha dichiarato il delitto estinto per decorso del termine di prescrizione, senza tener conto compendio probatorio aveva dimostrato il difetto degli elementi costitutivi del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La corte territoriale, dopo aver dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato intervenuta prescrizione del reato, ha proceduto ad accertare la sussistenza della fattispecie civil dell’illecito aquiliano, escludendola per mancanza di prova «della coscienza e volontà» della condo addebitata all’imputato, così non facendo corretta applicazione del consolidato orientamento del giurisprudenza di legittimità, affermato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427 secondo cui, pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunc sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. qualora emergano dagli atti circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da par dell’imputato e la sua rilevanza penale.
All’imputato è stato contestato di aver redatto, in qualità di professionista incaricato, una rel nel corpo della quale erano esposte false informazioni relative alla procedura di concordato prevent riguardante la società di capitali RAGIONE_SOCIALE
Giova evidenziare che la corte d’appello, nel dare atto della causa estintiva del reato per interve prescrizione verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, non ha compiuto, ai fini degli civili, attività ulteriori rispetto al compendio probatorio già in atti, limitandosi a constatare la di circostanze emergenti idonee ad escludere l’esistenza del fatto, circostanze che ha individu nell’assenza di elementi probatori in grado di dare certezza della consapevolezza dell’imputato in mer alla falsità dei dati sulla base dei quali aveva redatto la sua relazione.
Invero, i giudici d’appello hanno dato atto della circostanza che nè il precedente professio attestatore, né il legale rappresentante della società – che aveva trasmesso gli atti all’impu avevano avuto dubbi in merito alla genuinità dei dati risultanti dai documenti messi a loro disposiz dalla società.
In breve, dunque, la corte territoriale ha escluso la sussistenza di «elementi obiettivamente apprezza non solo per sostenere, sotto il profilo materiale, la falsità delle attestazioni contenute nelle
», ma anche di emergenze necessarie a provare «la coscienza e volontà del mendacio» attribuito al
NOME.
Ne deriva che, nel caso di specie, appare riscontrabile una mancanza di omoAVV_NOTAIOità tra le statuizioni, penali e civili, adottate nella sentenza in verifica.
Invero il compendio probatorio valutato nei termini di cui innanzi avrebbe dovuto comportar l’assoluzione dell’imputato nel merito, in ragione della regola probatoria di cui all’art. 530, comma 2, proc. pen. e, di conseguenza, la revoca delle statuizioni civili pronunciate dal primo giudice, il quale condannato il NOME.
Diversamente, la corte territoriale, richiamato il percorso seguito dal giudice di primo grado e, qu dando per provata l’attribuibilità all’imputato del delitto contestatogli, ha dichiarato prescritto i diversamente, ha escluso, quanto agli effetti civili, l’esistenza di un compendio probatorio idon ritenere raggiunta la prova della condotta di falso addebitata, là dove, invece, in presenza della c estintiva del delitto per intervenuta prescrizione, la valutazione a fini civilistici delle risultanz che porti all’accertamento della mancanza di responsabilità penale, anche per insufficienza contraddittorietà delle prove, esplica i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che essere pronunciata, in tal caso, la formula assolutoria nel merito.
Dalle suesposte considerazioni consegue che, assorbito il secondo motivo di ricorso, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio “perché il fatto non sussiste”, cori conseguente revoca dell statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 05/03/2024.