Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45419 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 10/10/1957
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e l’avv.to NOME COGNOME anche in sostituzione dell’avv.to NOME COGNOME difensori di COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6/6/2024, la Corte di appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza del 14/10/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. ascritto al capo a) dell’imputazione, per intervenuta estinzione del medesimo per prescrizione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso COGNOME, mediante il proprio difensore, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 comma 2 cod. proc. pen., 54 e 1161 cod. nav., 44 d.P.R. 380/01 e 142 e 181 d.lgs. 42/2004. Si assume in particolare che, a fronte della “comprovata indisponibilità, per un verso, di una prova tecnico – scientifica atta a dimostrare l’occupazione del demanio (…), in una con l’offerta dimostrazione, per l’altro verso, sempre sul piano tecnico scientifico …dell’intervenuto ripascimento del tratto costiero antistante la struttura privata dell’imputato”, sussisteva “una prova incontrovertibile di innocenza” che avrebbe imposto alla Corte territoriale di prendere atto che l’imputato “non aveva commesso il fatto” con conseguente adozione di una sentenza di assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente, a fronte di una sentenza di appello che ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato, invoca l’assoluzione nel merito ai sensi del secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Questa Corte (Sez. 3, n. 18069 del 20/1/2022, Grosso; Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 – 01) ha già avuto modo di chiarire che in presenza di una causa di estinzione del reato, la deduzione della sussistenza di presupposti fondanti le formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve accompagnarsi con la rappresentazione, altresì, ai sensi dell’art. 129 comma 2 cod. proc. pen., dell’evidenza di tali presupposti, tale per cui la loro rilevazion possa pressoché avvenire mediante semplice constatazione.
Non può non rilevarsi, ancora, che il motivo denuncia, in maniera promiscua, la violazione di legge e il vizio di motivazione.
E’ utile precisare che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso dev strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito d giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cos invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le fr GLYPH
emergenze istruttorie acquisite non siano idonee a consentire la ricostruzione condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legal primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione d laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto rispett fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolv contestazione dell’ipotesi ricostruttiva cui è pervenuto il giudice di merito p rilievi mossi debbono attaccare la motivazione che fonda tale decisio dimostrandone l’intrinseca inverosimiglianza o la contraddittorietà o le lacune passaggi argomentativi decisivi, così da integrare il vizio di cui alla let comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. ( Sez. 2, n. 11125 del 18/1/2024, NOME; Sez. 2, 25825 del 28/2/2024, Bello).
Da tali principi il ricorso si discosta denunciando la violazione di legge, q in realtà contestata la ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito.
Si denuncia, ancora, il vizio di motivazione, senza fornire alc specificazione in ordine alla tipologia, benchè l’individuazione nella natur deficit motivazionale denunciato sia necessaria ai fini della ammissibilit motivo, “atteso che anche laddove il senso delle critiche possa porta individuare, nella sostanza, la proposta di un vizio motivazionale, ri impregiudicato, e insostituibile da alcuno, tanto più da questa Suprema Cor l’onere di specificare il vizio individuato” ( Sez. 3, n.18062 del 20/1/2022, G Rv 283131 – 01 ).
Venendo, poi, al merito delle censure formulate, il ricorso, richiamando l’ di gravame, propone una differente lettura di prove dichiarative, di cui veng riprodotti solo alcuni passaggi, senza però fornire dati tecnici spec incontestati che facciano emergere la manifesta illogicità del percorso ricostru che ha indotto i giudici di merito a ritenere, valorizzando, fra l’altro, i “rili mediante il metodo delle misure dirette tramite utilizzo di rollina metrica e s SID” (pag. 6 sella sentenza del Tribunale) eseguiti dal personale della Capitan di Porto e della Guardia di Finanza, l’integrazione, per effetto del possesso opere descritte in imputazione e dell’installazione sull’arenile, e quind immediate vicinanze della battigia, degli ombrelloni dello stabilimento balne della contravvenzione di cui è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione.
In definitiva, quindi, il motivo non presenta quel carattere di “evide necessario affinchè, a fronte di una pronuncia di intervenuta prescrizione dichiarata dalla Corte territoriale, possa operare la prevalenza dell’assoluzio merito, ai sensi del comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichi inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condan al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quant sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare, considera profilo d’inammissibilità rilevato, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 14/11/2024