Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36557 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36557 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. 22565NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA inoltre: RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; udite le conclusioni del difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 25/09/2024, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cagliari del 22/09/2021, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli odierni ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al reato agli stessi ascritto in concorso al capo a) della rubrica (art. 640bis cod. pen.) conseguentemente revocando le statuizioni civili e le confische disposte, con restituzione dei beni agli aventi diritto.
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME e COGNOME NOME, proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 129, 530, 578 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha ritenuto non accoglibile la richiesta assolutoria nel merito, nonostante l’intervenuto decorso del termine di prescrizione. Sul punto Ł stata resa una motivazione in diritto del tutto astratta, che si pone in immediato
contrasto e in piena contraddizione con le statuizioni assunte in sede civile (che sono state revocate), in relazione alle quali Ł stata resa una vera e propria decisione di assoluzione nel merito quanto alla sussistenza della contestazione e condotta oggetto di imputazione e condanna in primo grado. La difesa ha sottolineato, in tal senso, come sia stato del tutto pretermesso sul punto il dictum delle Sez. U COGNOME. Dopo aver analizzato in modo particolareggiato la portata della pronuncia della Corte di appello, la difesa ha concluso sottolineando come la Corte di appello avesse dichiarato l’improcedibilità per intervenuta prescrizione semplicemente prendendo atto della causa estintiva, senza valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito, pur in presenza della parte civile il cui diritto al risarcimento del danno Ł stato escluso sulla scorta della puntuale considerazione della insussistenza del fatto illecito generativo dello stesso danno. In conclusione, la difesa ha sostenuto la certa riferibilità dei principi espressi dalle Sez. U COGNOME anche all’ipotesi in cui, come nel caso di specie, la Corte debba valutare la responsabilità amministrativa dell’ente sotto il profilo della sussistenza del reato presupposto contestato agli appellanti.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
4.La difesa della parte civile ha depositato memoria e conclusioni, con allegata nota spese.
5.La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria conclusiva in data 10/10/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono fondati per le ragioni che seguono.
2.I ricorrenti hanno correttamente sostenuto nelle loro argomentazioni difensive la ricorrenza di violazione di legge, tenuto conto dei principi affermati dalle Sez. U COGNOME. In tal senso, si deve richiamare e ribadire il principio di diritto affermato dalle Sez. U COGNOME, secondo il quale nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma Ł comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito ( Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286880-01; Sez. 4, n. 29156 del 18/07/2024, COGNOME, Rv. 286861-01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274-01; Sez. 2, n. 8327, del 24/11/2022, COGNOME, Rv. 282815-01; Sez. 6, n. 5222 del 10/12/2024, COGNOME, Rv. 287646-01).
3.Nel caso di specie, occorre osservare come dalle argomentazioni spese dalla Corte di appello emerga: – da una parte una motivazione apparente quanto alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione (pag. 14 dove ricorre una enunciazione del tutto teorica e formalistica dei principi di diritto applicabili per poter giungere all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., con richiamo agli approdi ermeneutici di questa Corte che richiedono l’emersione dagli atti in modo incontrovertibile dei presupposti per l’immediato proscioglimento, per poi giungere ad affermare, senza alcuna ricostruzione specifica in fatto, con una motivazione apparente nei suoi contenuti, oltre che intrinsecamente contraddittoria, che: ‘quanto emerso conferma in astratto la sussistenza di una condotta sussumibile nella contestata imputazione di cui al capo A)’, senza alcuna altra specificazione e ricostruzione in concreto quanto alle condotte ascritte ed agli elementi
indicativi della responsabilità dei ricorrenti sulla base della attività dibattimentale espletata); dall’altra una motivazione contraddittoria rispetto a tale conclusione nel valutare la statuizioni civili, atteso che, nel giungere alla revoca delle statuizioni civili e delle confische in precedenza disposte, la Corte di appello ha invece reso una motivazione che, secondo evidente applicazione di parametri di giudizio penalistici, ha ricostruito la assoluta estraneità dei ricorrenti quanto ai fatti ascritti, evidenziando senza alcuna incertezza l’insussistenza del fatto (in particolare pag. 22 e seg. dove la Corte di appello ha puntualmente ricostruito l’imputazione ascritta, gli elementi emersi in giudizio, la disciplina tecnica e normativa di riferimento, le condotte materialmente accertate e poste in essere dai ricorrenti, per affermare con pieno richiamo al canone di valutazione penalistico, che ‘non si può certamente ritenere dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio , come ritenuto in sentenza – che il ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 1, commi 21 e 22, della legge regionale n. 3 del 2005 compiuta scindendo la pratica in due parti… fosse illegittimo e, ancor meno, che tale scelta sia stata compiuta nella piena consapevolezza di tale eventuale illegittimità, con lo scopo di trarre in inganno i funzionari della regione e del gestore dei servizi elettrici sul possesso dei requisiti richiesti per produrre e cedere energia elettrica da fonte rinnovabile, con i relativi benefici ritenuti, per ciò soltanto, profitti ingiusti . Ne discende come, nella specie, la scelta degli imputati di ricorrere alla procedura semplificata prendendo in considerazione la mera realizzazione degli impianti produttivi non può ritenersi, di per se stessa, integrante una condotta artificiosa e di raggiro rivelatrice della macchinazione truffaldina ritenuta in sentenza ‘ ed ancora, a pag. 23 e seg. il richiamo all’impossibilità oggettiva di prevedere se l’attività avrebbe avuto effettivamente successo, la considerazione di un insieme di elementi oggettivi che portavano ad escludere qualsiasi intenzionalità quanto al delitto ascritto in presenza di ‘mere valutazioni tecniche di prospettiva’ con riferimento ad una attività imprenditoriale in fieri ‘utilizzando quali chiavi di lettura elementi di fatto emersi in un momento successivo’ in presenza dell’evidenza che ‘gli imputati.. non potessero in alcun modo prevedere in maniera precisa come l’operazione si sarebbe sviluppata in concreto..’, attesa la presentazione di ‘attestazioni che altro non sono che mere dichiarazioni d’intenti, non suscettibili di essere catalogate in termini di verità/ falsità, bensì meramente in termini di verosimiglianza e inverosimiglianza..’, con il richiamo, inoltre, al coinvolgimento ed interlocuzione con numerose strutture pubbliche, per giungere ad affermare a pag. 26 che ‘concludendo..questa Corte ritiene assolutamente carente la dimostrazione in ordine alla sussistenza dei rubricati profili di addebito che, in contestazione, sono indicati quali altrettante condotte integranti artifici e raggiri integrativi del rubricato delitto di truffa di cui al capo a) ‘, oltre che: ‘risulta veramente arduo individuare il danno concreto che la costituita parte civile avrebbe sofferto quale conseguenza della condotta realizzata ‘).
3.1.Ciò posto, emerge senza alcuna incertezza come la Corte di appello di Cagliari, nonostante la iniziale, generica ed astratta, affermazione di estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione, abbia poi in concreto affrontato un giudizio concreto sulla responsabilità agli effetti penali dei ricorrenti, secondo canoni penalistici poi refluiti nella valutazione in ordine alle statuizioni civili, affermando conclusivamente a pag. 27 che: ‘sulla scorta delle precedenti considerazioni, deve ritenersi non adeguatamente comprovata la sussistenza della condotta delittuosa di cui al capo A, nel senso che la compiuta e ponderata valutazione degli elementi probatori acquisiti non consente di ritenere dimostrata la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto in questione . Conclusione che assorbe ogni considerazione in merito all’accertamento dell’elemento soggettivo di
fattispecie . Per effetto della riportata conclusione secondo la quale non può ritenersi adeguatamente comprovata la sussistenza della condotta delittuosa di truffa aggravata di cui al capo A’, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
3.2.In conclusione, tenuto conto degli elementi appena richiamati, atteso il disposto dell’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen. e non essendo, all’evidenza, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchØ il fatto non sussiste. Nulla deve essere disposto in ordine alle richieste di liquidazione delle spese della parte civile; in tal senso, occorre considerare come la sentenza oggetto del ricorso non sia stata impugnata dalla parte civile costituita, sicchØ la posizione risulta coperta da giudicato ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., in assenza di legittimazione della stessa alla partecipazione al giudizio ed alla conseguente liquidazione di eventuali spese sostenute.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
Nulla per le spese di parte civile. Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME