Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18743 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato il 27/06/1966 a Gela avverso la sentenza dell’11/04/2019 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
lette le conclusioni presentate dall’Avvocato NOME COGNOME difensore della parte cive costituita COGNOME NOME, con le quali si chiede di confermare la pena inflitta all’imputato, condannandolo anche al risarcimento dei danni alla parte civile, nonchè alla refusioni delle spese processuali sostenute dalla parte civile come da nota spese.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stato emesso a seguito della sentenza n. 36872 del 17/04/2018 della Second sezione della Corte di cassazione che, avendo rilevato contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Messina del 5/04/2017 – che aveva
assolto NOME COGNOME dal reato ex art. 640 cod. pen. descritto nel capo A) delle imputazioni, ma confermato la sua condanna per il reato ex art. 646 cod. pen. descritto nel capo B) rinviando alla Corte d’appello per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria
A conclusione del giudizio di rinvio, nel quale è stata rinnovata l’istruttoria tramite l’escussione della persona offesa, con la sentenza impugnata la Corte appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato ex art. 646 cod. pen. descritto nel capo B), rilevandone la sopravvenuta prescrizione e ha confermato le statuizioni civili di condanna contenute nella sentenza di primo grado.
Nello ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza deducendo (con due distinti motivi che possono essere valutati unitariamente) violazione di legge e vizio della motivazione per essere stata pronunciata, per una erronea valutazione degli elementi di prova, una sentenza di non luogo a procedere per sopravvenuta prescrizione del reato ex art. 646 cod. pen. e non, invece, una sentenza di assoluzione.
Non sono state impugnate le statuizioni della sentenza relative agli effetti civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo si risolva in un constatare ictu ocu/i, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274)
Nel caso in esame, la Corte di appello, nel rivalutare la testimonianza resa dalla persona offesa in occasione della rinnovazione dell’istruttoria e nel ritenere il teste attendibile in ragione della dettagliata spiegazione della vicenda, ha implicitamente dato conto della non evidenza dell’innocenza dell’imputato, senza la necessità di applicare i criteri indicati dall’art. 192 cod. proc pen., valevoli pe giudizio in assenza di sopravvenuta prescrizione.
Pertanto, il ricorso risulta manifestamente infondato.
3. Dalla inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
4. Per quel che riguarda le conclusioni della parte civile, la loro evidente distonia rispetto agli andamenti del processo conduce a compensate integralmente
fra le parti le spese di parte civile (Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019, Rv. 277508).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delel
ammende.
Compensa integralmente tra le parti le spese di costituzione di parte civile.
Così deciso il 25/03/2025.