Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1715 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1715 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Castelvetrano il 22/03/1959
Avverso la sentenza emessa 15/05/2024 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
chiesto l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 maggio 2024 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Marsala il 20 luglio 2022, con cui veniva dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo C, ascr a NOME COGNOME ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 2024 110, commesso a Castelvetrano il 12 aprile 2016.
I fatti di reato contestati al capo C riguardano la ricezione di un coltello lunghezza di 6 centimetri, che NOME COGNOME consegnava al fratello, NOME NOME COGNOME che veniva rinvenuto in suo possesso due giorni dopo la consegna, nel corso di una perquisizione personale al quale l’imputato veniv sottoposto.
La consegna del coltello aveva luogo a margine dell’aggressione posta in essere da NOME COGNOME ai danni di Sujon Chowdhury, che si verificfill’inte dell’area di servizio di un distributore di benzina, nella quale avveniva lo sca dell’arma tra i due fratelli. Tale vicenda veniva ripresa dalle telecamer videosorveglianza installate all’interno del distributore di benzina, riprendevano il passaggio dell’oggetto di forma allungata nel corso del registrazione.
Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi, veniva emess sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato NOME COGNOME per il reato di cui al capo C.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME articolando un’unic censura difensiva.
Con tale doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che l decisione in esame, nel dichiarare la prescrizione del reato di cui al cap aveva disatteso le emergenze probatorie, dalle quali non si evinceva che consegna dell’oggetto di forma allungata, registrata il 12 aprile 2016 da telecamere di videosorveglianza installate all’interno del distributore di serviz cui si verificavano i fatti in contestazione, fosse il coltello della lunghez centimetri, del quale il ricorrente veniva trovato in possesso, nel corso di perquisizione personale, due giorni dopo la registrazione.
Ne discendeva che, non essendosi acquisita la prova che l’oggetto di forma allungata che NOME COGNOME aveva consegnato al fratello il 12 aprile 2016 fos l’arma da taglio controversa, all’esito del giudizio di merito l’imputato do
essere assolto, non potendosi ritenere dimostrato il passaggio del coltello tra i due congiunti.
2.1. Infine, l’imputato NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME il 3 dicembre 2024 depositava conclusioni scritte con cui ribadiva la richiesta di accoglimento del ricorso introduttivo del presente procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che le emergenze probatorie non consentivano l’assoluzione nel merito dal reato contestato a NOME COGNOME al capo C, ex art. 4 legge n. 110 del 2024, non essendo possibile escludere che l’oggetto di forma allungata consegnato da NOME COGNOME all’imputato il 12 aprile 2016 fosse il coltello della lunghezza di 6 centimetri sequestrato al ricorrente due giorni dopo, nel corso di una perquisizione personale alla quale il ricorrente veniva sottoposto.
Non può, in proposito, non rilevarsi che la consegna dell’oggetto di forma allungata aveva luogo, a margine dell’aggressione di NOME COGNOME da parte di NOME COGNOME che si verificava all’interno dell’area di servizio di un distributore di benzina, venendo registrata dalle telecamere di videosorveglianza installate in tale luogo, che riprendevano il passaggio dell’oggetto controverso al minuto 4.27 del file denominato 1700040 e 1700050.
In questa cornice probatoria, deve evidenziarsi che l’ipotesi alternativa, prospettata in termini congetturali dalla difesa del ricorrente, finalizzata a escludere che l’oggetto di forma allungata consegnata al ricorrente fosse un coltello, si sarebbe inevitabilmente posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi ‘all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale datò come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252066 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez.-4, n. 22790 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272995 – 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 – 01).
Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale conclusasi con la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo C, appare assolutamente
pertinente, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, il riferimento, effettuato nella sentenza impugnata, al principio di diritto affermato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 – 01, secondo cui: «In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento».
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare il ricorso proposto da NOME COGNOME con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 dicembre 2024.