Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4832 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4832 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME NOME SAN NICOLA LA STRADA il DATA_NASCITA
NOME NOME a FONTANAROSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME
che ha concluso per l’inammissibilità
udito il difensore:
lAVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per intervenuta prescrizione, per tutti i reati loro ascritti, anche in concorso con altr reati che si riferivano all’attività svolta presso l’RAGIONE_SOCIALE e che andavano dall’associazione per delinquere a reati tributari, delitti di falso, corruzione, turbata libertà degli incanti.
La sentenza di primo grado aveva riguardato diversi imputati, due soli dei quali (gli odierni ricorrenti) hanno proposto appello.
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando i motivi che di seguito vengono enunciati negli stretti limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod proc. pen.
2.1. Con il primo motivo del proprio ricorso, NOME COGNOME deduce violazione di legge, segnatamente degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen., e vizio di motivazione con riferimento ai reati a lui ascritti, diversi dCOGNOME corruzione.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza impugnata ha motivato esclusivamente sul delitto di corruzione, peraltro commesso in ipotesi d’accusa nel 2005 e dunque a cinque anni di distanza dCOGNOME cessazione da parte del COGNOME della propria carica all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e cioè del contesto nel quale sarebbero stati commessi gli ulteriori reati contestati.
In assenza di motivazione su di essi, si verterebbe, con riguardo a questi reati, in un caso di prova della responsabilità assolutamente mancante, che imponeva il prevalere della formula assolutoria rispetto COGNOME dichiarata improcedibilità per prescrizione. Né basterebbe il riferimento agli accertamenti svolti dal luogotenente COGNOME della Guardia di Finanza, circa le gare di appalto espletate: gli stessi capi di imputazione addebitano ad altro imputato di aver indotto il direttore generale COGNOME COGNOME firma delle delibere da questi sottoscritte.
Il ricorrente evidenzia anche il pregiudizio, sotto il profilo per esempio della responsabilità contabile, che gli può comunque derivare dCOGNOME pronuncia di prescrizione.
2.2. Il secondo motivo del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME deduce violazione delle medesime norme, con riferimento al delitto di corruzione, nonché lesione del diritto di difesa; infine violazione dell’art. 606, comma 1 lett. d), co proc. pen. con riguardo all’utilizzo, a fini probatori, di prove acquisite da divers collegio e non utilizzabili.
Il Tribunale, preso atto dell’intervenuta prescrizione e della mancata rinuncia ad essa da parte degli imputati, avrebbe revocato prove a discarico già ammesse, che, se assunte, avrebbero consentito di evidenziare che l’elargizione della somma di denaro fornita al COGNOME dal coimputato COGNOME sarebbe consistita in una trappola di quest’ultimo ai suoi danni.
Il diritto di difesa dell’imputato è stato violato da tale decisione di revoca d prove già ammesse.
Le prove a carico rese dinanzi a diverso collegio sarebbero inutilizzabili.
2.3. Con l’unico motivo del proprio ricorso, NOME COGNOME deduce violazione di legge processuale, con riferimento all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.
L’esame delle doglianze evidenziate nel corpo dell’atto di appello avrebbe dovuto portare la Corte di appello a prendere atto che il ricorrente non aveva a che fare con le gare di appalto o con l’affidamento diretto dei lavori, né con la liquidazione delle fatture; come pure del fatto che egli non rivestiva la veste di direttore amministrativo, bensì soltanto di dirigente dell’ufficio tecnic dell’ospedale. Tanto più il completamento dell’istruttoria, che è stato negato, avrebbe dovuto portare COGNOME presa d’atto della mancanza radicale di prova della colpevolezza.
3. Si è proceduto a discussione orale.
Il Procuratore generale si è riportato COGNOME requisitoria scritta nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.
Il Difensore del ricorrente NOME, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che gli imputati non hanno rinunciato COGNOME prescrizione e nei loro confronti non sono state proposte istanze risarcitorie nell’ambito del processo penale. Il criterio di giudizio è dunque quello a suo tempo sancito dalle Sezioni Unite, secondo il quale «in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Ne consegue che, «a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare “ictu oculi”, con una mera attività di “constatazione”, l'”evidenza” della prova di innocenza dell’imputato, idonea ad escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale» (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, COGNOME‘Ambrosio, Rv. 285091); infatti, tenuto conto dei limiti imposti al giudice di merito nell’adottare una formula assolutoria in presenza di una causa estintiva non oggetto di rinuncia, «ogni censura formulata attraverso la articolazione di ragionamenti e rilevazioni di non immediata emergenza … ricade nell’ambito dell’inammissibilità dell’impugnazione. Si tratta, in altri termini, di particolare profilo di specificità, per quanto qui interessa, del ricorso in cassazione» (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv. 283131).
Ed ancora, allo scopo di fornire risposta ai motivi di ricorso, occorre evidenziare che nel caso di specie si è di fronte COGNOME c.d. “doppia conforme”, situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935).
Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto post fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
Pertanto, tutte le questioni, dedotte nei ricorsi e relative ai fatti contesta allo svolgimento degli stessi e a eventuali “diverse letture” delle condotte poste in essere dagli imputati, risultano estranee al perimetro valutativo di questo grado di legittimità.
Ciò premesso e ribadito in punto di diritto, entrambi i ricorsi sono inammissibili, nella parte in cui deducono vizio di motivazione (vizio dedotto dal primo motivo del ricorso COGNOME e dall’unico motivo del ricorso COGNOME), offrendo una diversa lettura dei fatti contestati.
2.1. Il ricorrente COGNOME sostiene che una corretta lettura delle fonti di prova avrebbe dovuto portare a considerare che alle gare di appalto ed COGNOME liquidazione delle fatture egli era estraneo, e che non gli competeva la qualità di direttore amministrativo. Si tratta, all’evidenza, di una diversa lettura delle fonti di prova per un verso, genericamente dedotta; per altro verso, non suffragata dCOGNOME “prova di resistenza” che comprovi la decisività della lettura ritenuta dal ricorrente preferibile, ai fini della pronuncia di una sentenza che postula l’evidenza delle condizioni indicate nel comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.2. Il primo motivo del ricorso NOME deduce omessa motivazione, confrontandosi solo con la sentenza di secondo grado, laddove deve invece aversi riguardo, come si è detto in premessa, COGNOME motivazione di entrambe le sentenze tra loro conformi.
Il primo giudice ha dato atto che l’istruttoria dibattimentale si è arrestata, essendo stata revocata l’ordinanza ammissiva di tutte le prove fino a quel momento non ancora assunte, dopo che era stata quasi esaurita l’istruttoria (anche attraverso l’audizione di cinque testi introdotti dCOGNOME difesa), e prima che fosse esaurito l’incarico peritale volto COGNOME trascrizione di colloqui degli imputati carcere. Ha dato atto pure dell’audizione di numerosi testi in due distinte occasioni, in ragione del mancato consenso COGNOME rinnovazione istruttoria quando per l’ultima volta mutò la composizione del collegio.
Ciò premesso, il Tribunale ha sinteticamente evidenziato i termini dell’accusa di associazione a delinquere diretta ed organizzata dal COGNOME, titolare della società RAGIONE_SOCIALE, nonché da COGNOME e da COGNOME, finalizzata a garantire l’aggiudicazione di favori COGNOME RAGIONE_SOCIALE attraverso gare fittizie, anche con la complicità del COGNOME; e di come i reati-satellite fossero funzionali COGNOME realizzazione degli scopi avuti d mira. Ha richiamato le dichiarazioni del luogotenente COGNOME, nonché documenti quali gli atti di gara e le fatture di liquidazione. Ha poi evidenziato come, in occasione del trasferimento del COGNOME dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a quella di Vallo della Lucania, anche gli interessi del COGNOME si fossero spostati in quel luogo; con il che attribuendo un significato ed un legame a condotte criminose, quali quelle
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contestate, che sono ipotizzate come commesse in periodi diversi (la corruzione, in particolare, a cinque anni di distanza dall’allontanamento del COGNOME da RAGIONE_SOCIALE).
A fronte della motivazione, pur sintetica nel rispetto delle finalità sottese ad una pronuncia di prescrizione che deve solo giustificare l’esclusione dell’evidenza delle condizioni di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il ricorrente non offr elementi tali da consentire di apprezzare, nella forma della mera constatazione, la prova dell’evidenza dell’estraneità del COGNOME ai reati (diversi dCOGNOME corruzione) contestatigli.
Sotto questo profilo, il motivo si presenta come aspecifico, nei termini in premessa chiariti.
E’ inammissibile pure il secondo motivo del ricorso COGNOME, che deduce i vizi di cui all’art. 606, lettere b) e d), cod. proc. pen.
Da una parte, laddove denuncia violazione di legge, il ricorso in realtà critica la ricostruzione dei fatti offerta dalle sentenze di merito ed offre la propri valutazione in merito ai risultati di prova raggiunti, consegnando inevitabilmente il motivo all’inammissibilità.
Dall’altra parte, quando invoca la mancata assunzione di prove decisive incorre in genericità – laddove fa riferimento onnicomprensivo a tutte le prove non acquisite – ed omette di allegare la decisività delle prove non assunte, specie in raffronto all’argomento, speso dal Tribunale, dell’omessa assunzione (anche) di prove non richieste dCOGNOME difesa ed in particolare della perizia di trascrizione delle intercettazioni ambientali.
Ancora, il motivo fa generico riferimento COGNOME inutilizzabilità di non meglio precisate prove, che deriverebbe dal mancato consenso COGNOME loro rinnovazione, laddove invece – a quanto emerge dCOGNOME sentenza di primo grado (pagg. 2-3 della motivazione di quella decisione) – l’unico teste, tra coloro che sono stati posti dal Tribunale a fondamento della decisione sulla corruzione, che non è stato risentito dopo l’opposizione della difesa COGNOME rinnovazione mediante lettura, è NOME COGNOME.
La Corte di appello ha motivato sulla non evidenza dell’innocenza del NOME rispetto all’ipotesi di corruzione ascritta, obliterando le testimonianze di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (cfr. pag. 8 di quella sentenza), ed affidandosi alle sole dichiarazioni di NOME COGNOME.
Tuttavia, la testimonianza di NOME COGNOME è utilizzabile, in assenza di rilievi specifici in grado di suffragarne un giudizio di inutilizzabilità diverso da quello che deriverebbe dal mancato rispetto della regola di cui all’art. 525 cod. proc. pen.: infatti, come risulta a pagina 3 della motivazione della sentenza di primo grado, le
parti hanno consentito COGNOME rinnovazione mediante lettura delle prove assunte dopo il 17 settembre 2014, tra le quali la testimonianza di NOME COGNOME sentito il 10 ottobre 2014. DCOGNOME motivazione del Tribunale si evince che NOME COGNOME aveva riferito di aver accompagNOME il COGNOME a Milano e di aver visto costui aprire una borsa contenente 250.000 euro in contanti, che in un secondo momento gli riferì essere diretti al COGNOME; mentre COGNOME ha confermato di aver ricevuto la somma in contanti per conto “dei COGNOME“, con l’incarico di consegnarla al venditore.
A fronte di tanto, non risulta alcuna violazione di legge nell’aver fatto prevalere la declaratoria di prescrizione sull’assoluzione nel merito e, anche volendo spostare l’attenzione sul non dedotto vizio di motivazione, il ricorrente non ha specificamente introdotto elementi tali da consentire di “constatare” ictu ()culi l’insussistenza dell’accusa.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila COGNOME cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2024