Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10396 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10396 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA CAMERA NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Reggio Calabria del 13/04/2023, che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 4) e 5) del capo imputazione (art. 640 e 438 cod. pen.), in base ai quali RAGIONE_SOCIALE, presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, tramite artifici e raggiri, consistiti nel far appar spese sostenute non ancora saldate ai fornitori e relative ad attività oggetto di sovvenzione pubblica, riduceva in errore i pubblici funzionari RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria e RAGIONE_SOCIALEa provincia di Reggio Calabria, i quali corrispondevano ugualmente i relativi importi; dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa falsa documentazione, attestante l’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese non ancora sostenute, veniva fatto discendere la responsabilità per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che aveva escluso la configurabilità del profitto in quanto da un lato aveva affermato che gli esborsi erano stati effettivamente sostenuti, che l’ente si era giovato RAGIONE_SOCIALEe prestazioni e che le spese erano congrue, e dall’altro aveva sostenuto di non poter adottare una formula assolutoria più favorevole.
Il difensore osserva inoltre che le richieste di rendiconto oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non riportavano alcuna dichiarazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato di spese sostenute, con conseguente insussistenza di alcun raggiro, visto che nulla era stato mai occultato o nascosto; nella delibera di Giunta Regionale n.146 del 22.04.2013 non vi era traccia di alcuna istanza o richiesta da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, come invece previsto quale condicio sine qua non nella D.G.R. 770/2010, cui aveva fatto riferimento la Corte di appello e che non veniva richiamata dalla prima delibera, per cui non era applicabile; nella nota RAGIONE_SOCIALEa Regione prot. N.NUMERO_DOCUMENTO, si leggeva che i contributi “non sono assimilabili alle attività culturali stricto sensu intesi” e che quindi il contributo stanziato su un capitolo di bilancio “non si ritiene soggetto alle procedure e ai requisiti previs per l’erogazione di contributi di attività artistico-culutrali di competenza d settore cultura”; il difensore osserva poi che ai sensi RAGIONE_SOCIALEa D.G.R. 770/2010 condicio sine qua non per l’erogazione dei contributi per attività socio-culturale su istanza dei soggetti privati era la concessione non superiore al 60/70% RAGIONE_SOCIALEa quota degli oneri a carico del promotore, mentre nel caso di specie il finanziamento concesso ed erogato era pari al 100%; vengono poi riportati i motivi di appello relativi alla inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa Delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta Regional n.770 del 2010.
CONSIDERATO IN DIRITTI)
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Deve preliminarmente evidenziarsi che secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio “in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezzamento”. Ed invero il concetto di “evidenza”, richiesto dall’art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta fa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa “causa più favorevole” sono costituiti unicamente dalla stessa sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità dei vizio di mancanza o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 c.p.p., comma 1, lett e)” (Sez. 6 n. 31463 del 8.6.2004, Rv 229275; sez. U n. 35490 del 28/5/2009, Rv. 244274; sez. 2 n. 27611 del 1/7/2009, Rv. 244724).
Ora dall’esame RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, letta alla luce del principio ora riportato, non si evincono illogicità nel percorso motivazionale seguito dal giudice di appello nell’escludere la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di cui all’art.129 cod. pro pen., comma 2: innanzitutto, non vi è alcuna contraddittorietà nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un profitto confiscabile, posto che è stato riconosciuto l’avvenuto esborso RAGIONE_SOCIALEe somme RAGIONE_SOCIALEe quali si era chiesto il rimborso che, pur essendo irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta commissione del reato in quanto avvenuto dopo la consumazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, comportano che nessun profitto abbia conseguito l’autore del reato.
Quanto alla inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa Delibera Regionale n.77 del 2010, trattasi di motivo di merito, reiterativo di quanto già osservato dal giudice di appello, e che non si confronta neppure con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado nella quale (pag.98) si osserva che “La COGNOME era a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa procedura da seguire…in quanto aveva ricevuto, in relazione al progetto ‘Osservatorio misure di prevenzione’ (per il quale era stato previsto dall’art. 43 RAGIONE_SOCIALEa Legge regionale n. 69/2012 lo stanziamento di 80.000 euro) un avviso individuale (di
cui alla nob n. 78778 del 6 marzo 2013) nel quale fu comunicata al RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE la procedura da seguire per ottenere il contributo, sostanzialmente riprendendo la disciplina dettata dal menzionato regolamento regionale” (circostanza richiamata anche a pag.48 RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello).
Sussistono pertanto tutti i requisiti dei reati contestati, che rendono corretta la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di non poter adottare una formula di proscioglimento più favorevole all’imputato.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità – al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende,
Così deciso il 20/12/2023