Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46696 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46696 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Crispiano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 02/11/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 novembre 2022, il Tribunale di Taranto ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai previsti dal D.Igs. 81/2008 e in particolare agli artt. 64 e 68, per avere, quale respon dell’ufficio tecnico del comune di Crispiano, con riferimento alle RAGIONE_SOCIALE, omesso di assicurare il funzionamento ed il controllo dell’impianto di estinzione idrante; art. 163 dello stesso decreto per aver omesso di installare idonea segnaletica; 64 e per il cattivo stato delle uscite di sicurezza; 64 e 68 comma 1 lett. b) per il mancato ri della misura di larghezza minima delle uscite di emergenza; 64 e 68 comma 1 lett. b) per mancato rispetto delle caratteristiche antinfortunistiche richieste per le vetrate, le specch in vetro delle porte e per i vetri delle finestre; 64 comma uno lett. c) e 68 comma 1 lett. l’assenza dei supporti di protezione e messa a terra del serbatoio del gasolio; 46 comma 2, 5 comma 5 lett. c) per la mancanza di sbocchi di areazione diretta all’esterno del vano loca
motore dell’ascensore e del locale cucina alimentato a GPL per non aver reso inattraversabili l ringhiere delle scale di sicurezza, in Crispiano il 6 settembre 2013.
Avverso la sentenza ha presentato appello, convertito in ricorso per Cassazione in base al disposto degli artt. 569 e 593 cod. proc. pen., l’AVV_NOTAIO, difensore di fid COGNOME NOME, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b ed proc. pen., per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine ad elementi che avrebber permesso di escludere manifestamente l’attribuibilità del fatto al ricorrente, avendo omesso considerare gli elementi dedotti all’interno della memoria difensiva, quale l’assenza in cap ricorrente, dirigente dell’Ufficio tecnico di COGNOME, di responsabilità per ruolo rive mancanza di delega e per mancanza di fondi; le precedenti segnalazioni di quest’ultimo alle autorità comunali e scolastiche circa lo stato di sicurezza degli istituti scolastici in relaz prevenzione degli incendi; la mancata messa da parte di tali autorità a disposizione di ris finanziarie richieste per far fronte ai lavori; l’individuazione, durante i sopralluoghi, de COGNOME quale responsabile delle attività, e non il responsabile dell’ufficio tecnico, d dei funzionari del comando dei VV.FF.
In data 29.09.2023, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e perché manifestam infondato. È anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta c argomentazioni svolte nella sentenza impugnata confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi. Ed invero, è pacifico nella giurispruden legittimità che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infonda dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezz Rv. 253849). Lo stesso è inoltre da ritenersi proposto per motivi non consentiti dalla legg quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisio impugnata, risolvendosi invero in una critica sterile e non argomentata delle ragioni per le q la sentenza sarebbe affetta dai dedotti vizi. Ed invero, il giudice di prime cure nel rispo all’argomentazione difensiva si conformano correttamente alla giurisprudenza di legittimità c lo stesso giudice cita nella parte in cui afferma che “nel caso di decorso del ter prescrizionale, può pronunciarsi sentenza di assoluzione, ex art. 129 c. 2 c.p.p., solo circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la relativa commissione da par dell’imputato e la rilevanza penale emergono in modo assolutamente non contestabile dagli atti, di modo che la valutazione da effettuare si risolve in una contestazione non già in apprezzamento e risulta incompatibile con qualsiasi necessità di approfondimento ed
accertamento”. Dalla lettura della motivazione della sentenza emerge che la Corte di merito ha richiamato i principali elementi acquisiti in primo grado, anche se evocati per disattendere censure civili, esponendo un quadro fattuale della vicenda impeditiva del proscioglimento ne merito, nei termini di “evidenza” richiesti dall’ art. 129, comma 2, c.p.p. e dalla conso interpretazione di esso. E’ stato, pertanto, correttamente applicato il principio che in pres di una causa estintiva del reato (come, nella specie, la prescrizione), il giudice deve pronunci l’assoluzione nel merito solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione da parte dell’imputato, emergano dagli att in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezzamento”. Ciò in quanto concetto di “evidenza”, richiesto dal comma 2 dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazion di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale (ex pluribus, Cass. Sez. V, 11 novembre 2003, Marcenaro; Sez. Ili, 30 aprile 2003, proc. gen. App. Bari in proc. RAGIONE_SOCIALE). La corte territoriale richiama opportunamente le emergenze probatorie in tema di responsabilità dell’imputato ai fini che rilevano e consistenti nel riferimento, dell’attribuibilità dei fatti. Nella specie, non ricorrono queste circostanze che permetterebbe giudice di legittimità di pronunciare sentenza di assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte (Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, Burato; Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 – 01) ha chiarito che in tema di impugnazioni, l’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motiv sostegno della ravvisabilità in atti, in modo «evidente e non contestabile», di elementi idonei escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sen impugnata.
Il ricorrente, al contrario, sollecita a questa Corte una rivalutazione del compen probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito, con un condivisibile dictum, che, «in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motiva della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva» (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009,
k
COGNOME, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trov applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; conf. Sez. 6, n. 1007 dell’8/2/2005, COGNOME, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, COGNOME ed altri, Rv. 227098).
Ancora, si è ritenuto che, in sede di legittimità, non è consentito il controllo della motiva della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando, come nel caso che ci occupa, sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l’impugnazione (così Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670).
Pertanto, il giudizio di legittimità deve essere limitato alle sole violazioni di legge, e, i limitato ambito, potranno essere oggetto di scrutinio le sole violazioni che determinino un «evidenza» di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato.
Nel caso di specie, escluso a priori ogni vaglio sugli asseriti vizi di motivazione da parte di questa Corte (con conseguente inammissibilità dei relativi motivi), in riferimento lamentate violazioni di legge tale situazione di «evidenza» non ricorre.
Come evidenziato anche dal P.G., il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio secondo cui in presenza di una causa estintiva del reato (come, nella specie, l prescrizione), «il giudice deve pronunciare l’assoluzione nel merito solo nei casi in cu circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la no commissione da parte dell’imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezzamento”. Ciò in quanto il concetto di “evidenza”, richiesto dal comma 2 dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale» (v, ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 29276 dell’8/05/2014, COGNOME, n.rn.; Sez. 4, n. 36274 del 14/06/2012, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 32322 del 02/05/201 RAGIONE_SOCIALE; n.m.; Sez. 4, n. 3003 del 11/12/2007 – dep. 21/01/2008, Panico, Rv. 238673; Sez. 3, n. 28168 del 30/04/2003 – dep. 01/07/2003, P.M. in pfoc. RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 225593; Sez. 6, n. 3945 del 15/02/1999 – dep. 25/03/1999, PG in proc. COGNOME e altri, Rv. 213882).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 1 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussist elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nel determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2023