Prescrizione e Ricorso Valido: Quando la Cassazione Annulla la Sentenza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale ha riaffermato un principio cruciale in materia di prescrizione e ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio una condanna perché il reato si è estinto per il decorso del tempo, sottolineando come tale esito sia stato possibile solo grazie alla non manifesta infondatezza di almeno uno dei motivi di appello. Questo caso dimostra l’importanza strategica di formulare un’impugnazione solida, capace di superare il vaglio di ammissibilità e consentire alla Corte di rilevare cause di non punibilità maturate nel frattempo.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Due persone venivano condannate dal Tribunale di Patti con una sentenza emessa il 9 giugno 2023. Entrambi gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi della decisione. Tra i vari motivi, veniva eccepita la mancata motivazione in merito alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ossia la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questo specifico motivo di ricorso è stato considerato dalla Corte non manifestamente infondato e si è rivelato decisivo per l’esito del giudizio.
La Prescrizione e il suo Impatto sul Processo
Il cuore della decisione ruota attorno al concetto di prescrizione. La Corte ha rilevato che, considerando la data di commissione del reato contestato (8 marzo 2016), il termine massimo di prescrizione era ormai maturato al momento della discussione in Cassazione (21 maggio 2024). La prescrizione è una causa di estinzione del reato che interviene quando lo Stato non riesce a giungere a una condanna definitiva entro un certo arco temporale stabilito dalla legge. Tuttavia, la sua applicazione in fase di impugnazione non è automatica e dipende da un presupposto fondamentale: la validità del ricorso.
Il Ruolo Decisivo dell’Ammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha chiarito un punto fondamentale di procedura penale: solo un ricorso ammissibile instaura un valido rapporto processuale di impugnazione. Se il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile (ad esempio, per manifesta infondatezza di tutti i motivi), la sentenza di condanna sarebbe diventata definitiva e la Corte non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata. In sostanza, un ricorso inammissibile ‘cristallizza’ la situazione giuridica al momento della sentenza impugnata, precludendo la rilevabilità di cause di non punibilità successive.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte di Cassazione ha esplicitamente affermato che il ricorso non era viziato da inammissibilità. In particolare, il motivo relativo alla mancata motivazione sull’art. 131-bis c.p. è stato ritenuto sufficiente a superare il filtro di ammissibilità. Essendosi così costituito un valido rapporto processuale, la Corte ha avuto il potere e il dovere, ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, di rilevare d’ufficio la presenza di una causa di estinzione del reato. La prescrizione, maturata successivamente alla sentenza del Tribunale, rientra a pieno titolo tra queste cause. Pertanto, la Corte ha concluso che la sentenza impugnata doveva essere annullata senza rinvio, proprio perché i delitti ascritti erano ormai estinti.
Le Conclusioni
La sentenza in esame offre una lezione pratica di grande valore. Dimostra come la corretta formulazione di un atto di impugnazione sia determinante non solo per le possibilità di accoglimento nel merito, ma anche per mantenere ‘aperta’ la possibilità di beneficiare di cause estintive come la prescrizione. La non manifesta infondatezza di anche un solo motivo di ricorso è stata la chiave che ha permesso di evitare la definitività della condanna e di ottenere un proscioglimento per estinzione del reato. Questo evidenzia l’importanza di un’attenta e scrupolosa preparazione della strategia difensiva in ogni fase del procedimento penale.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata?
La Corte ha annullato la sentenza perché il reato si era estinto per prescrizione, essendo trascorso il tempo massimo previsto dalla legge tra la commissione del fatto (08/03/2016) e la decisione della Corte stessa.
Cosa sarebbe accaduto se il ricorso fosse stato giudicato inammissibile?
Se il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile, la Corte non avrebbe potuto rilevare la prescrizione. Di conseguenza, la sentenza di condanna del Tribunale sarebbe diventata definitiva e gli imputati sarebbero stati considerati colpevoli.
Qual è il legame tra la validità del ricorso e la possibilità di dichiarare la prescrizione?
Un ricorso valido (cioè non inammissibile) instaura un rapporto processuale che consente alla Corte di esaminare il caso. Questo permette al giudice di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano maturate dopo la sentenza impugnata, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 25331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a ARDORE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di PATTI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
é
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il terzo (per il COGNOME) e quarto (per la COGNOME) motivo di ricorso proposto in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, con il quale si è dedotta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta applicazione del disposto dell’art. 131bis cod. pen. (in relazione alle conclusioni proposte in data 09/06/2023 non è manifestamente infondato;
rilevato che la sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione attesa la data di commissione della condotta contestata (08/03/2016). Tale causa estintiva dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibil essendosi così costituito il rapporto processuale. Solo l’inammissibilità del ricorso, infat non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, sicché si impone l’annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché i delitti ascritti sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 21 maggio 2024.