Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12645 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12645 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 26/06/1997
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale di Napoli Nord per il delitto di cui agli artt e 625 n.5, n.7 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione euro 120,00 di multa;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato ex art. 129 cod. pro pen., maturata alla data della sentenza della Corte di appello – è manifestamente infondato perché in contrasto con il dettato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimit materia; la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, affermato più vo questa Corte, secondo cui “ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto de circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti ne giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l’art. 157, comma 3 cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza su determinazione della pena massima del reato” (Sez. 4 , Sentenza n. 38618 del 05/10/2021 Rv.
to
282057 – 01; conf.: N. 15681 del 2017 Rv. 269669 – 01 Rv. 269669 – 01, N. 50995 del 2019 Rv. 278058 – 01, N. 4687 del 2019 Rv. 275639 – 01, N. 21704 del 2019 Rv. 275821 – 01, N. 4178 del 2019 Rv. 274899 – 01, N. 8079 del 2017 Rv. 269129 – 01, N. 36258 del 2020 Rv. 280059 – 01); pertanto, nel caso in esame, concorrendo le aggravanti indicate dall’art. 625 nn. 5 e 7 cod. pen., irrilevante la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, per quanto ora evidenziato, ai fini della prescrizione trova applicazione l’art. 625, comma 2, cod. pen. ch integra una aggravante ‘indipendente’ ma ad effetto speciale (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 27977, udienza del 12/04/2022, La Notte, non massimata), in quanto comporta un aumento della pena superiore ad un terzo nella pena massima fino ad anni dieci di reclusione (il principio vien affermato ‘a contrario’ da Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017, S. Rv. 269784 – 01: ai fini dell determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale); ne consegue che il delitto commesso il 4 maggio 2016 non era ancora estinto alla data della sentenza della Corte di appello, né quanto al termine complessivo a seguito di interruzione, che va a scadere il 4 maggio 2029, né quanto a quello ‘breve’, pure invocato dal ricorrente, in quanto fra la sentenza di primo grado (4 novembre 2016 – atto interruttivo) e quella di appello ( 21 ottobre 2024) non decorrono dieci anni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente