Prescrizione e Aggravanti: La Cassazione Conferma la Regola del Calcolo
Il tema della prescrizione e aggravanti è uno dei più tecnici e dibattuti nel diritto penale. Sapere come calcolare correttamente il tempo necessario a estinguere un reato è fondamentale per ogni operatore del diritto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza su un punto cruciale: come incide il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti su questo calcolo? La risposta, come vedremo, è netta e consolida un orientamento giurisprudenziale consolidato.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato di sottrazione di energia elettrica ai danni di una società distributrice. La Corte di Appello aveva confermato la decisione di primo grado. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente la mancata dichiarazione di prescrizione del reato. La tesi difensiva si fondava su un’interpretazione specifica del meccanismo di bilanciamento delle circostanze: poiché nel merito erano state riconosciute le circostanze attenuanti in misura equivalente alle aggravanti contestate, queste ultime avrebbero dovuto considerarsi ‘neutralizzate’ anche ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere. Di conseguenza, il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere più breve, portando all’estinzione del reato.
La Questione Giuridica: il ruolo del bilanciamento nella prescrizione e aggravanti
La domanda al centro del ricorso era la seguente: il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, previsto dall’art. 69 del codice penale, ha effetto anche sul calcolo del termine di prescrizione disciplinato dall’art. 157 c.p.? Se le aggravanti vengono ‘pareggiate’ dalle attenuanti, si deve tener conto della pena più alta prevista per la forma aggravata del reato o di quella base?
La difesa sosteneva la seconda opzione, vedendo nel giudizio di equivalenza una sorta di annullamento degli effetti delle aggravanti a tutti i fini, inclusa la prescrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno qualificato l’interpretazione del ricorrente come in ‘palese contrasto’ con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità consolidata. La decisione, quindi, non lascia spazio a dubbi e riafferma con forza un principio cardine in materia.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione sul chiaro disposto dell’art. 157, commi 2 e 3, del codice penale. Questa norma stabilisce che per determinare il tempo necessario a prescrivere un reato, non si deve tener conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 c.p. In altre parole, il calcolo va effettuato sulla base della pena massima prevista dalla legge per il reato, considerando la presenza di eventuali circostanze aggravanti, indipendentemente dal fatto che queste vengano poi ritenute equivalenti o addirittura subvalenti rispetto alle attenuanti in fase di commisurazione della pena.
La Corte ha precisato che nessun effetto può attribuirsi al fatto che le attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti. Anche con riferimento alla recidiva, quando questa costituisce un’aggravante a effetto speciale (cioè comporta un aumento di pena superiore a un terzo), essa si considera ‘applicata’ ai fini del computo della prescrizione anche se viene poi bilanciata o superata dalle attenuanti. Questo orientamento, ha sottolineato la Corte, è conforme al dato normativo e già ribadito in numerose pronunce precedenti.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche il motivo relativo al riconoscimento della recidiva, poiché tale questione non era stata sollevata nel giudizio di appello e, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: la strategia difensiva non può fondarsi sulla speranza che il bilanciamento delle circostanze possa ‘accorciare’ i tempi di prescrizione. La presenza di una circostanza aggravante, specialmente se a effetto speciale come la recidiva qualificata, ‘cristallizza’ un termine di prescrizione più lungo. Tale termine non è influenzato dalla successiva valutazione che il giudice compie in sentenza per determinare la pena concreta da infliggere. Questa chiarezza è fondamentale per garantire la certezza del diritto e una corretta previsione dei tempi processuali.
Come si calcola il tempo per la prescrizione se sono presenti sia circostanze aggravanti che attenuanti?
Il tempo necessario a prescrivere si calcola sempre sulla base della pena massima stabilita dalla legge per il reato aggravato, senza tenere conto del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti.
Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti ‘neutralizza’ le aggravanti ai fini della prescrizione?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell’art. 157 del codice penale, il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. non ha alcun effetto sul calcolo del termine di prescrizione.
La recidiva incide sul calcolo della prescrizione anche se viene bilanciata con le attenuanti?
Sì. La recidiva, soprattutto quando è un’aggravante a effetto speciale, viene considerata ‘applicata’ ai fini del calcolo della prescrizione anche se in sede di determinazione della pena viene considerata equivalente o subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42067 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli che aveva riconosciuto NOME colpevole del reato di sottrazione di energia elettrica ai danni del distributore RAGIONE_SOCIALE e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione l’imputato, tramite difensore di fiducia, assumendo violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e mancanza di motivazione per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato a seguito del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate, assumendo altresì un difetto di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato laddove, a sostegno del motivo di ricorso viene posta una interpretazione della legge che si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. Assume infatti il ricorrente che, a fronte di giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, la ” valutazione di equivalenza-prevalenza riconosciuta alle circostanze attenuanti comporterebbe che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, il giudice non dovrebbe tenere conto della pena prevista per il reato aggravato dalla ricorrenza di aggravanti ad effetto speciale, in quanto neutralizzate nel giudizio di bilanciamento.
3.1. Peraltro una tale deduzione si pone in stridente contrasto con il chiaro disposto dell’art.157 commi 2 e 3 cod.pen. nella parte in cui afferma che, ai fini della determinazione della pena da prendere a parametro per stabilire il tempo necessario a prescrivere, non vale il giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti in quanto non risultano applicabili le disposizioni dell’art.69 cod.pen.; di talchè nessun effetto può attribuirsi nella specie al fatto che le circostanze attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sulle circostanze aggravanti o sulla recidiva.
3.2 Con particolare riferimento alla recidiva, che viene equiparata ad una circostanza aggravante ad effetti speciale (quando l’aumento de pena per essa stabilito risulti superiore a un terzo), è stato invero riconosciuto che, ai fini del computo del termine prescrizionale deve ritenersi “applicata” anche se considerata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti (sez.7, 13.12.2016 n.15681, COGNOME, Rv.269669; sez.5, 20.9.2018 n.48891, COGNOME NOME, Rv.274601). A tale giurisprudenza questa Corte ritiene di aderire in quanto risulta conforme al dato normativo sulla prescrizione rappresentato dall’art.157 commi 2 e 3 cod.pen. e ribadita anche in relazione a giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ad effetto speciale (sez.5, n.25962, 3/03/2022, Magliano, Rv.382815).
Quanto al riconoscimento della recidiva da parte dei giudici di merito, la questione non aveva formato oggetto della impugnazione in appello e quindi la stessa non può essere sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità ai sensi dell’art.606 cpv. cod.proc.pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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