Prescrizione con aggravanti: la Cassazione fa chiarezza sui termini
Il calcolo della prescrizione con aggravanti è un tema cruciale nel diritto penale, capace di determinare l’esito di un processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i criteri da applicare, sottolineando come circostanze quali la recidiva e il nesso teleologico possano estendere significativamente i tempi necessari per l’estinzione del reato. Analizziamo questa importante decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame
Il caso riguardava un ricorso presentato da un imputato condannato in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il ricorrente sosteneva, tra i vari motivi, l’avvenuta prescrizione dei reati. A suo dire, il tempo trascorso tra la sentenza di primo grado e la fissazione del giudizio di appello era stato sufficiente a estinguere i reati contestati.
Il Calcolo della Prescrizione con Aggravanti secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un’analisi puntuale del calcolo dei termini di prescrizione in presenza di specifiche aggravanti.
Per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, i giudici hanno evidenziato la presenza della recidiva reiterata infraquinquennale, un’aggravante ad effetto speciale. Questa circostanza ha portato il termine di prescrizione ordinaria a otto anni e quattro mesi.
Per il delitto di lesioni, la situazione era ancora più complessa. Erano presenti ben due aggravanti ad effetto speciale: la già menzionata recidiva e il nesso teleologico, ovvero il fatto che le lesioni fossero state commesse per portare a termine un altro reato. In questi casi, si applica il criterio moderatore previsto dall’articolo 63, comma quarto, del codice penale. Di conseguenza, il termine di prescrizione è stato calcolato in sei anni e otto mesi. In entrambi i casi, il tempo necessario per la prescrizione non era decorso.
La Procedibilità d’Ufficio
Un altro motivo di ricorso riguardava la procedibilità del reato di lesioni. Il ricorrente ne contestava la validità, ma la Corte ha rapidamente respinto anche questa doglianza. L’aggravante del nesso teleologico (prevista dall’art. 585 in relazione all’art. 576 c.p.) rende il reato di lesioni procedibile d’ufficio, eliminando la necessità di una querela di parte.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e dirette. Il calcolo della prescrizione non può ignorare le circostanze aggravanti, specialmente quelle ad effetto speciale. La recidiva e il nesso teleologico non sono semplici dettagli, ma elementi che modificano sostanzialmente il quadro sanzionatorio e, di conseguenza, i tempi per l’estinzione del reato. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Pen., Sez. 6, n. 23831/2019), che stabilisce come il cumulo di aggravanti ad effetto speciale debba essere gestito attraverso il criterio moderatore dell’art. 63 c.p. per evitare aumenti di pena sproporzionati, pur incidendo sui termini di prescrizione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la storia criminale di un imputato e le modalità di commissione del reato hanno un peso determinante non solo sulla pena, ma anche sulla durata del processo. La presenza di aggravanti come la recidiva allunga i termini di prescrizione, riducendo le possibilità che il decorso del tempo porti all’estinzione del reato. Questa decisione serve da monito: il calcolo della prescrizione con aggravanti richiede un’analisi attenta e non può basarsi sui soli termini ordinari. Per gli imputati, ciò significa che la presenza di aggravanti nel capo d’imputazione rende molto più difficile beneficiare dell’estinzione del reato per il passare del tempo.
Come influisce la recidiva reiterata sul calcolo della prescrizione?
La recidiva reiterata infraquinquennale è un’aggravante ad effetto speciale che aumenta il tempo necessario per la prescrizione del reato. Nel caso di specie, per il reato di resistenza ha portato il termine a otto anni e quattro mesi.
Cosa succede quando più aggravanti ad effetto speciale concorrono nello stesso reato?
Quando concorrono più aggravanti ad effetto speciale, come la recidiva e il nesso teleologico per il reato di lesioni, si applica un criterio moderatore (art. 63, comma quarto, cod. pen.) per calcolare l’aumento di pena e, di conseguenza, il termine di prescrizione. Nel caso analizzato, questo ha portato il termine a sei anni e otto mesi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati. La Corte ha verificato che, a causa delle aggravanti, i termini di prescrizione non erano affatto decorsi, e che il reato di lesioni era procedibile d’ufficio, rendendo le argomentazioni della difesa prive di fondamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14814 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il termine ordinario di prescrizione deve essere computato tenendo conto per il delitto di resistenza della recidiva reiterata infraquinquennale e per il delitto d lesioni di due aggravanti ad effetto speciale, cioè detta recidiva e il nesso teleologico di cui all’art. 585 in relazione all’art 576, comma primo, n. 1 cod. pen., cosicché per il primo reato il termine di prescrizione ordinaria risulta pari ad anni otto e mesi quattro, mentre per il secondo, applicando il cumulo delle aggravanti ad effetto speciale con il criterio moderatore di cui all’art. 63, comma quarto cod. pen. (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986), il termine è pari ad anni sei e mesi otto, termine non decorso nell’arco di tempo compreso tra la sentenza di primo grado e la fissazione del giudizio di appello;
Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto l’aggravante di cui all’art. 585, in relazione all’art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen. era tale da rendere comunque il reato procedibile d’ufficio;
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pr/s ente