Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34902 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 34902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/09/2024, la Corte d’appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di Sez. 6, n. 26230 del 05/03/2019, in parziale riforma della sentenza del 17/01/2011 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, esclusa la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bisl, primo comma, cod. pen.), rideterminava in un anno e otto mesi di reclusione la pena irrogata ad NOME COGNOME per il reato di favoreggiamento personale.
Avverso la menzionata sentenza del 10/09/2024 della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 157 cod. pen., per non avere la Corte d’appello di Napoli
dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della prima sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di cassazione ha affermato il principio, che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice del rinvio una questione inerente alla valutazione delle circostanze destinata ad incidere, ex art. 157, secondo comma, cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, il giudicato formatosi sulla responsabilità dell’imputato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per la prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Ferretti, Rv. 28280101).
Già in precedenza, la Corte di cassazione aveva chiarito che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante comune, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento, valendo la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona il tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Contoi, Rv. 276378-01).
Nel caso in esame, alla Corte d’appello di Napoli, quale giudice di rinvio, era stata rimessa la questione relativa al riconoscimento della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa – la quale, in quanto a effetto speciale, a norma dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., condiziona il tempo necessario a prescrivere il reato – e la stessa Corte d’appello ha escluso tale circostanza aggravante.
Da ciò avrebbe dovuto discendere, sulla base dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che sono rammentati sopra, il rilievo dell’estinzione del contestato reato di favoreggiamento per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di annullamento (e, di più, prima della prima sentenza di appello), in quanto maturata il 21/02/2015.
Infatti, poiché, ai sensi del primo comma dell’art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, comunque, a un tempo non inferiore a sei anni, considerato che il reato di favoreggiamento personale è punito con la reclusione fino a quattro anni, il tempo necessario a prescrivere lo stesso reato è di sei anni.
Risultando l’esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tal interruzione della prescrizione, a norma dell’art. 161, secondo comma, cod. pen.,
richiamato anche dall’art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi.
Poiché il reato di favoreggiamento personale ascritto al NOME è stato commesso il 21/08/2007, non risultando sospensioni del corso della prescrizione, lo stesso reato si è quindi prescritto il 21/02/2015, cioè prima della sentenza di annullamento, che, come si è detto, è del 05/03/2019 (e, di più, prima della prima sentenza di appello che è del 22/01/2018).
Pertanto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.