Prescrizione dopo Rinvio: la Cassazione Fissa i Paletti per il Giudice
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento su un tema tecnico ma cruciale della procedura penale: i limiti dei poteri del giudice in sede di rinvio e la questione della prescrizione dopo rinvio. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile un ricorso, cogliendo l’occasione per ribadire un principio consolidato che impedisce di dichiarare estinto il reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
Il Contesto Processuale
Un soggetto, condannato in appello per i reati di cui agli artt. 73 del D.Lgs. 159/2011 e 650 del codice penale, presentava ricorso per cassazione. La Corte di Appello si era pronunciata a seguito di una precedente sentenza di annullamento della Cassazione, che aveva rinviato il caso per una nuova valutazione. L’imputato lamentava, con il suo ricorso, due principali vizi della nuova sentenza d’appello:
1. La mancata considerazione dei principi stabiliti dalla precedente sentenza di annullamento e di una successiva pronuncia della Corte Costituzionale.
2. La mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che sarebbe maturata nel tempo intercorso tra la sentenza di annullamento e la nuova decisione d’appello.
La Decisione della Suprema Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno relativo alla genericità dei motivi e l’altro, di maggior rilievo, relativo alla questione della prescrizione dopo rinvio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziandone la palese infondatezza e genericità.
La Genericità del Primo Motivo
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso generico e, quindi, inammissibile. L’imputato non si era confrontato specificamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima, ad esempio, aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) motivando sulla base della presenza, nel veicolo, di un altro soggetto sottoposto a misura di prevenzione. Il ricorso, invece, ometteva di contestare questo specifico punto.
Inoltre, la Corte ha liquidato come un semplice “refuso” (errore materiale) l’indicazione di un capo di imputazione errato nel dispositivo della sentenza, dato che la motivazione era chiara nel riqualificare correttamente il fatto. Infine, riguardo al richiamo a una sentenza della Corte Costituzionale, il ricorrente non aveva nemmeno specificato perché quella pronuncia fosse applicabile al suo caso concreto.
Il Principio sulla Prescrizione dopo Rinvio
Il cuore della decisione risiede nella trattazione del secondo motivo. La Corte ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato (richiamando la sentenza Sez. 2, n. 20884/2023): quando la Cassazione annulla una sentenza con rinvio, ma solo per specifici punti (nel caso di specie, la verifica dei presupposti per la particolare tenuità del fatto), il potere del giudice del rinvio è strettamente limitato a tali punti.
Di conseguenza, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione se il termine è maturato dopo la sentenza di annullamento parziale. Il rapporto processuale si è già cristallizzato su tutti i punti non oggetto di annullamento, e la maturazione della prescrizione successiva non può travolgere tale stabilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione è un monito importante per la difesa. In primo luogo, evidenzia la necessità di formulare ricorsi specifici, che si confrontino punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata, pena la declaratoria di inammissibilità per genericità. In secondo luogo, e con maggior forza, consolida un principio fondamentale sulla prescrizione dopo rinvio: i poteri del giudice del rinvio sono circoscritti e non possono estendersi fino a dichiarare una causa estintiva del reato maturata dopo che la Cassazione ha già parzialmente definito il giudizio. Questa regola garantisce la stabilità delle decisioni giudiziarie e impedisce che l’istituto del rinvio venga utilizzato per scopi meramente dilatori, volti a far maturare i termini di prescrizione.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato generico?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, omette di contestare i punti centrali della motivazione o non chiarisce perché le norme o le sentenze richiamate siano pertinenti al caso concreto.
Il giudice del rinvio può dichiarare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di annullamento parziale?
No. Secondo il principio affermato dalla Cassazione, nel caso di annullamento con rinvio limitato a specifici punti, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzione del reato se il termine di prescrizione è maturato successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Un errore materiale nel dispositivo di una sentenza la invalida?
No, se la motivazione della sentenza è chiara e permette di comprendere l’effettiva volontà del giudice. Un semplice ‘refuso’, come l’indicazione di una lettera errata per il capo di imputazione, non inficia la validità della decisione se dal contesto della motivazione si può ricostruire il corretto ragionamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18539 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18539 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MELFI il 13/03/1990
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, a seguito di pronuncia di annullamento della Prima Sezione Penale di questa Corte, ha respinto l’appello di NOME COGNOME confermando la condanna del medesimo per i reati di cui all’art. 73 del d.lgs. 159 del 2011 e 650 cod. pen.;
Considerato che, con il primo motivo, l’imputato lamenta che la decisione censurata non ha tenuto conto né dei principi ritraibili dalla sentenza rescinde che si imponevano al giudice del rinvio né della sopravvenuta sentenza n. 116 del 2024 della Corte Costituzionale;
Ritenuto che il motivo si palesa generico sotto entrambi gli aspetti, con conseguente inammissibilità delle dedotte censure;
Considerato, per un verso, che la decisione impugnata ha argomentato, anche dalla presenza nel veicolo di un soggetto sottoposto alla misura d prevenzione dell’avviso orale, perché la condotta non può considerarsi tenue ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il motivo omette di confront con tale parte della decisione;
Rilevato che il presunto errore di qualificazione giuridica, con discostamento dal vincolo derivante dalla sentenza rescindente, è legato solo ad un evident refuso nel dispositivo della sentenza impugnata, laddove la riqualificazion auspicata dalla Prima Sezione Penale nel reato di cui all’art. 73 d.lgs 159 2011 – ben evidenziata in questi termini nella motivazione della sentenza impugnata – è stata indicata, invece, come relativa al capo C) e non al capo B);
Considerato che, del resto, il ricorrente, richiamando la sentenza n. 116 del 2024 della Corte Costituzionale, non precisa di trovarsi nella specifica situazio interessata alla declaratoria di illegittimità costituzionale, ossia quel soggetto la cui patente sia stata revocata per ragioni diverse dall’emanazione una misura di prevenzione;
Ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, considerato che, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particol tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzione del reat intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (ex multis, Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan a del lcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurcFìin favore della Cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro Itrej in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso il 23/04/2025