Prescrizione Dopo Annullamento: Quando il Giudicato Impedisce l’Estinzione del Reato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: la possibilità di dichiarare la prescrizione dopo annullamento con rinvio. La Suprema Corte ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo che, una volta formatosi un giudicato parziale sulla responsabilità dell’imputato, la prescrizione maturata successivamente non può più operare per estinguere il reato. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In una fase precedente del processo, la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza d’appello, ma solo limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rinviando il caso a un’altra sezione della Corte d’Appello per una nuova valutazione su quel punto specifico. Davanti alla Suprema Corte, la difesa dell’imputato sollevava come unico motivo la maturazione della prescrizione del reato, intervenuta successivamente alla prima pronuncia di annullamento.
La Decisione della Corte: La Regola sulla Prescrizione Dopo Annullamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel principio del giudicato parziale. Secondo i giudici, quando la Cassazione annulla una sentenza solo su punti specifici (come la quantificazione della pena), l’accertamento del reato e la dichiarazione di responsabilità dell’imputato diventano definitivi e non più discutibili.
Il Principio del Giudicato Parziale
Il giudicato parziale si forma su tutte le parti della sentenza che non sono state oggetto di annullamento. In questo caso, la colpevolezza dell’imputato era già stata accertata in modo irrevocabile. Pertanto, il successivo giudizio di rinvio era confinato esclusivamente alla rideterminazione della sanzione, senza poter rimettere in discussione l’esistenza del reato o la sua attribuibilità all’imputato.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte è netta e si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno spiegato che il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce categoricamente la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento. A maggior ragione, tale principio si applica quando l’imputato, come nel caso di specie, ha rinunciato ai motivi di merito, concentrando la sua difesa su altri aspetti. L’effetto preclusivo del giudicato parziale cristallizza la condanna, lasciando aperto solo il capitolo relativo alla pena.
Le Conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questa ordinanza sono di notevole importanza pratica. La decisione ribadisce che il processo penale non può essere indefinitamente soggetto a cause estintive come la prescrizione una volta che i punti cardine dell’accusa siano stati definiti con sentenza irrevocabile. La strategia difensiva non può sperare di lucrare sul tempo che trascorre durante il giudizio di rinvio se l’annullamento è stato parziale. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende sancisce la temerarietà del ricorso e rafforza la stabilità delle decisioni giudiziarie.
La prescrizione del reato può maturare dopo una sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione?
No, la prescrizione sopravvenuta non può essere dichiarata se si è già formato un giudicato sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato, e il giudizio di rinvio è limitato ad altri aspetti, come la determinazione della pena.
Cosa si intende per ‘giudicato parziale’ in questo contesto?
Significa che la parte della sentenza che accerta la commissione del reato e la colpevolezza dell’imputato è diventata definitiva e irrevocabile, anche se altri punti, come la pena, sono stati annullati e rinviati a un nuovo giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile su questo specifico punto?
Quando un ricorso basato su una prescrizione non applicabile viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5762 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 05/01/1956
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto in ordine alla intervenuta prescrizione del reat successivamente all’annullamento con rinvio, é manifestamente infondato in quanto, a maggior ragione a seguito della intervenuta rinuncia ai motivi di merito, deve considerarsi che il giudi formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento, peraltro, già limitata alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al predetto reato (S 4, Sentenza n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024